Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7162 del 29/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7162
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8206/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) (d’ora in poi detta Agenzia o
Ufficio o Amministrazione) in persona del Direttore generale pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
G.A.M. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio
dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentata e difesa dall’avvocato
FERRANDO Mauro, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 158/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di GENOVA del 7.12.07, depositata l’11/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge:
“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig. G.A. M. per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, denunciandone, con due motivi, la nullità per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 (ex art. 360 c.p.c., n. 4) perchè totalmente carente della esposizione del fatto e della motivazione in diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 5).
La sig. G. resiste con controricorso.
La controversia trarrebbe origine, stando a quanto riferisce la ricorrente, dalla impugnazione di un avviso di accertamento con il quale il competente ufficio finanziario ha recuperato a tassazione ricavi non contabilizzati, costi indeducibili ed indebite detrazioni d’imposta. La CTP ha accolto il ricorso e la CTR ha confermato la decisione di primo grado.
Il ricorso è manifestamente fondato.
La sentenza impugnata è totalmente priva della “esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, in contrasto quindi con le disposizioni di legge citate dalla ricorrente.
La parte resistente eccepisce la carenza di autosufficienza del ricorso, ma si tratta di eccezione infondata, perchè l’impugnazione odierna reca gli elementi per valutare comparativamente la non congruità della motivazione della sentenza di appello, e comunque (è) irrilevante in relazione alla totale mancata esposizione del fatto.
La CTR nulla dice sui fatti in contestazione e poi si limita a condividere in maniera del tutto apodittica ed acritica la decisione di primo grado. Sostanzialmente si tratta di una decisione totalmente immotivata in fatto ed in diritto tanto che potrebbe essere posta a base anche di una decisione di conferma di una sentenza di segno opposto”.
Considerato:
– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 e che la discussione in Camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;
– che, pertanto, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Liguria, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Liguria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011