Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7162 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.21/03/2017),  n. 7162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28640-2015 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PULIATTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA DELUIGI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO e MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1005/2015 del TRIBUNALE di VELLETRI,

depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/02/2017 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con la sentenza n. 1005 del 2015, il Tribunale di Velletri, decidendo all’esito del ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, rigettò il ricorso proposto da T.S. al fine di ottenere l’indennità di accompagnamento della L. n. 18 del 1971, ex art. 1, e la pensione di inabilità della L. n. 118 del 1971, ex art. 12.

Il Tribunale ritenne che non fosse necessario disporre il rinnovo della c.t.u. disposta in sede di a.t.p. – che aveva concluso per la sussistenza di una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 90% – in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’ausiliare aveva fornito una precisa disamina dello stato clinico del ricorrente, all’esito della quale non era emersa nè l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, nè l’incapacità di deambulare in modo autonomo.

2. Per la cassazione della sentenza T.S. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo, lamenta difetto di motivazione circa un fatto decisivo della controversia. Sostiene che in presenza di motivi specifici di contestazione alla CTU, il giudice avrebbe dovuto disporne il rinnovo; riferisce, riportando i passaggi argomentativi contenuti nel ricorso, che in particolare erano state contestate le percentuali invalidanti indicate nell’elaborato peritale per ogni singola patologia, con riferimento ai parametri indicati dal D.M. 52 del 1992 ed alla documentazione in atti, argomentazioni che non trovavano alcun riscontro nella motivazione della sentenza.

2.2. Come secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia.

Lamenta che la sentenza impugnata non faccia alcun cenno nella parte motiva alla domanda di pensione, facendo solamente riferimento alle norme relative al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

3. L’ INPS ha resistito con controricorso.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma

semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice dell’appello non ha l’obbligo di rinnovare la consulenza tecnica, incombendogli tuttavia l’obbligo di motivare in ordine alle ragioni del mancato rinnovo ed a rispondere alle censure tecnico – valutative mosse dall’appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata (Cass. ord., n. 5339 del 2015). Tale soluzione interpretativa deve applicarsi anche al caso in esame, in quanto il giudizio previsto dal VI comma dell’art. 445 bis c.p.c., che nasce all’esito del dissenso dalle conclusioni del c.t.u., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell’accertamento da questo compiuto (v. Cass. n. 12332 del 2015).

2. Poste tali premesse, i due motivi, che possono essere valutati congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente fondati.

Il giudice di merito ha realizzato un’omissione motivazionale, con riferimento alle censure mosse alla c.t.u. di primo grado laddove aveva riconosciuto un’invalidità nella misura del 90%, essendosi limitato a confermare la valutazione dell’ausiliare che aveva escluso la sussistenza di un’incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita. Nessun cenno vi è infatti alle critiche mosse dal ricorrente alla valutazione operata dal c.t.u. delle singole patologie, valutazione che era rilevante per l’assistito in quanto la domanda era stata proposta anche per ottenere la pensione d’invalidità della L. n. 118 del 1971, ex art. 12, della quale non vi è neppure cenno nella parte motiva della sentenza (ma solo in un passaggio della premessa in fatto).

3. Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Velletri nella persona di diverso giudice, che dovrà compiere l’esame omesso ed adottare le conseguenti statuizioni.

4. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Velletri nella persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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