Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7162 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 15/03/2021), n.7162

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22074/2014 R.G. proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avv. Innocenzo

Calabrese, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in

Mariglianella, corso Umberto I, 84;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 230/03/13, depositata il 1 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– M.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 1 luglio 2013, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui sono state rettificate le sue dichiarazioni per gli anni al 1998 al 2004 e recuperate l’I.r.pe.f., l’I.v.a. e l’I.r.a.p. non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo impugnato l’Ufficio aveva contestato al contribuente lo svolgimento di attività di compravendita immobiliare con carattere di abitualità e professionalità e, conseguentemente, l’omessa istituzione dei registri i.v.a., l’omessa dichiarazione i.v.a. e la mancata esposizione di ricavi;

– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha ritenuto fondata la pretesa erariale, avuto riguardo, in particolare, alla legittimità degli avvisi di accertamento impugnati, sotto il profilo della contestata sufficienza motivazionale, all’accertamento dello svolgimento di un’attività di impresa e alle risultanze della documentazione bancaria esaminata e degli atti di compravendita posti in essere;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione del decreto di archiviazione reso all’esito di un procedimento penale instaurato nei suoi confronti, da cui emergerebbe la non riconducibilità dell’attività da lui svolta a quella imprenditoriale di intermediazione immobiliare;

– con la medesima doglianza lamenta, altresì, l’omesso esame di due sentenze passate in giudicato riguardanti l’impugnazione di avvisi di accertamento relativi alle dichiarazioni relative agli anni 1997 e, limitatamente all’I.r.pe.f., 1998, conclusasi con l’annullamento degli atti impositivi;

– il motivo è inammissibile;

– infatti, in ordine al primo profilo di doglianza, la parte ha omesso di procedere ad un sintetico e completo resoconto del contenuto del decreto di archiviazione asseritamente ignorato, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui è avvenuta la produzione dei menzionati documenti;

– in tal modo non ha assolto all’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e ha, dunque, violato il principio di specificità ivi contemplato, non offrendo gli elementi indispensabili per consentire di effettuare un giudizio positivo in ordine all’ammissibilità e alla fondatezza delle questioni prospettate, non essendo consentito l’accesso a fonti esterne al ricorso (cfr., in tema, Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34469; Cass. 7 marzo 2018, n. 5478; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784);

– quanto all’omessa considerazione dei giudicati esterni, si rileva che tali giudicati si sono formati in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello e dagli atti non emerge che la parte ha provveduto alla relativa deduzione nel corso del giudizio di merito, nè nel ricorso vi è l’allegazione di una siffatta deduzione, essendosi la parte limitata a indicare l’esistenza di tali giudicati e a produrre, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. le relative sentenze munite dell’attestazione del loro passaggio in giudicato;

– orbene, in sede di legittimità, la rilevabilità del giudicato esterno che si sia formato prima della pronuncia di appello è subordinato alla tempestiva deduzione in quella sede, non essendo possibile la produzione delle sentenze di cui parte ricorrente invoca l’efficacia di giudicato stante divieto di cui all’art. 372 c.p.c. (cfr. Cass., SS.UU., 20 ottobre 2010, n. 26041; in tal senso, più recentemente, Cass., ord., 31 maggio 2019, n. 14883; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1534);

– in ogni caso, si rammenta che l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti, integranti elementi costitutivi della fattispecie, che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass. 28 novembre 2019, n. 31084; Cass. 10 ottobre 2019, n. 25516);

– pertanto, andrebbe esclusa nel caso in esame, avuto riguardo al carattere variabile degli elementi fattuali posti a fondamento degli atti impositivi, suscettibili di modificazione da un periodo di imposta all’altro;

– con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., della L. 27 luglio 2000, n. 212, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, per aver la sentenza impugnata ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento impugnati, benchè recepissero acriticamente il contenuto di processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza;

– con la medesima doglianza evidenzia che tali verbali, al pari delle segnalazioni della Guardia di Finanza concernenti notizie di violazioni di norme tributarie, non costituiscono prova dei fatti ivi descritti, e lamenta, altresì, la mancata valutazione da parte della Commissione tributaria delle prove offerte a giustificazione delle operazioni rilevate;

– il motivo è inammissibile;

– sotto il primo profilo, si osserva che la doglianza muove dall’assunto che l’avviso di accertamento abbia acriticamente recepito il contenuto dei processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza, ma di tale circostanza non vi è evidenza nella sentenza impugnata;

– orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

– in ogni caso, si rammenta che la motivazione dell’atto impositivo che rinvia per relationem alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (così, Cass. 20 dicembre 2018, n. 32957; Cass. 20 dicembre 2017, n. 30560);

– quanto al secondo profilo, la censura si risolve in una critica della valutazione operata dal giudice di appello in ordine all’idoneità degli elementi probatori acquisiti al giudizio a dimostrare la sussistenza della pretesa erariale vantata dall’Amministrazione finanziaria;

– una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– con l’ultimo motivo di ricorso il contribuente si duole dell’omessa valutazione da parte del giudice di appello delle prove e delle giustificazioni addotte delle movimentazioni bancarie, nonchè nell’errata valutazione dei fatti ai fini dell’accertamento dello svolgimento di un’attività di impresa;

– sottolinea, in particolare, che tali movimentazioni bancarie erano in gran parte riconducibili a versamenti effettuati dalla madre, cointestataria del conto;

– aggiunge che gli immobili in contestazione erano stati acquistati in sequenza, ossia a seguito della vendita di quello precedentemente acquistati, e destinati a sua abitazione principale, per cui difettava il perseguimento di una finalità di lucro e l’inerenza degli acquisti all’esercizio di un’attività di impresa;

– il motivo è, quanto alla censura relativa all’omessa considerazione dei versamenti effettuati dalla madre, infondata, atteso che nella sentenza si dà atto che l’Amministrazione finanziaria ha ridotto gli importi indicati nel processo verbale di constatazione in relazione ai versamenti da eseguiti dal genitore “e/o non afferenti a operazioni commerciali”;

– il giudice di appello ha, sia pure in via implicita, preso in esame la circostanza di fatto dedotta dal ricorrente e ritenuto corretta la determinazione dei maggiori imponibili effettuate dall’Ufficio;

– la contestazione di tali imponibili si risolve in una critica della valutazione operata dal giudice di appello in ordine all’idoneità degli elementi probatori acquisiti al giudizio a dimostrare la sussistenza della pretesa erariale vantata dall’Amministrazione finanziaria;

– siffatta critica non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– quanto al profilo attinente la ritenuta sussistenza di un’attività di impresa, il motivo è inammissibile, poichè la mancata allegazione analitica delle compravendite immobiliari realizzate nel periodo in esame, nonchè delle eventuali ulteriori attività accessorie e/o strumentali, non consentono di poter sindacare la valutazione positiva effettuata dalla commissione regionale;

– per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 14.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

 

 

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