Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7161 del 21/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.21/03/2017),  n. 7161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28109-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA

PULLI ed EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

V.C.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Ragusa con decreto ex art. 445 bis c.p.c., comma 5, ha omologato l’esito dell’accertamento tecnico preventivo (positivo per 1′ assegno ordinario di invalidità dalla data della domanda) ed ha condannato l’Inps al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali, ponendo a suo carico anche le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.

2. Propone ricorso ex art. 111 Cost. l’Inps, denunciando:

2.1. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, per avere il Tribunale posto a carico dell’Istituto le spese processuali, pur essendo la parte ricorrente risultata soccombente in giudizio, considerato che la c.t.u. aveva confermato l’esistenza di un’invalidità superiore ai 2/3 – mai negata dall’istituto, tanto che il V. è titolare di assegno ordinario d’invalidità L. n. 222 del 1984, ex art. 1 – ma non di inabilità al 100%, come richiesto in causa dal ricorrente al fine di ottenere la pensione d’inabilità citata L. n. 222 del 1984, ex art. 2.

2.2. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, per avere il Tribunale posto a carico dell’istituto il pagamento delle spese di consulenza tecnica d’ufficio, malgrado difettasse nel ricorso per a.t.p. la dichiarazione allo scopo prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c., in quanto la dichiarazione contenuta nel ricorso era finalizzata soltanto ad attestare il valore della causa e non era sottoscritta dalla parte personalmente, nè era conforme al modello richiesto dalla legge per le certificazioni dell’Agenzia delle Entrate.

3. V.C. è rimasto intimato.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il ricorso per cassazione, consegnato per la notifica al V. in data 23.11.2015, è tempestivo, essendo stato depositato il decreto di omologa in data 29.5.2015 ed essendone la notifica, effettuata all’Inps in persona del legale rappresentante pro-tempore senza indicazione del nominativo del procuratore domiciliatario, inidonea a far decorrere il termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c. (v. Cass. n. 14054 del 2016).

2. Il ricorso è altresì ammissibile, essendo limitato alla statuizione sulle spese emessa nel decreto di omologa (cfr. ex plurimis da ultimo Cass. ord., n. 22952 del 2016).

3. Esso è manifestamente fondato e deve essere accolto.

Il Giudice adito ha provveduto nel decreto di omologa alla statuizione sulle spese legali e su quelle di consulenza tecnica, ponendo entrambe a carico dell’Inps, pur essendo l’Istituto risultato vittorioso – come risulta dal contenuto degli atti ritualmente trascritti nel corpo del ricorso per cassazione e ad esso allegati – avendo il CTU condiviso il parere già espresso dall’ente in sede amministrativa, di insussistenza delle condizioni sanitarie prescritte per il diritto alla pensione di inabilità, al cui conseguimento era finalizzato il procedimento giudiziario.

Vi era dunque una totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo, onde l’Istituto non poteva essere condannato al pagamento delle spese legali.

La pronuncia sulle spese dell’ATP ex art. 445 bis c.p.c., esplicitamente prevista dal comma 5 stesso articolo, deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1, e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese (v. Cass ord., 10/06/2016 n. 12028).

4. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto ed il decreto di omologa va cassato nella parte contenente la condanna dell’Inps alle spese legali.

5. Quanto alle spese di c.t.u., oggetto del secondo motivo, si rileva che il secondo periodo dell’ art. 152 disp. att. c.p.c., prevede l’onere dell’interessato che sia titolare di un reddito nei limiti di una determinata soglia, al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese, di formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo, che le attestino con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio. Nel caso, dal contenuto trascritto nel ricorso si rileva solo la formulazione di una dichiarazione T.U. n. 115 del 2002, ex art. 9, comma 1 bis e ex art. 10, comma 6 e successive modifiche, ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo unificato.

6. In conclusione, il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna dell’I.N.P.S. alle spese processuali e di c.t.u.; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., ponendo le spese di c.t.u., come liquidate dal Tribunale, a carico dell’originario ricorrente e condannando, altresì, quest’ultimo al pagamento in favore dell’I.N.P.S. delle spese processuali dell’ATP, come quantificate dal Tribunale, secondo il principio della soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c., comma 1 (in assenza, come detto, di dichiarazione per l’esonero).

7. Il comportamento processuale dell’intimato, che nulla ha opposto ai rilievi dell’I.N.P.S. e non ha in alcun modo dato causa all’errore di diritto contenuto nel provvedimento impugnato, ed il solo recente formarsi dell’orientamento di legittimità sul procedimento ex art. 445 bis c.p.c., consentono di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

8. La fondatezza del ricorso esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nella parte relativa alla condanna dell’I.N.P.S. alle spese processuali e di c.t.u. e, decidendo nel merito, pone le spese di c.t.u. a carico del V. e condanna quest’ultimo al pagamento in favore dell’I.N.P.S. delle spese processuali dell’ATP, come quantificate dal Tribunale; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

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