Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7160 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19248/2009 proposto da:

C.A.M.V., L.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’avvocato BONIFAZI Luca (STUDIO LEGALE GUAZZOTTI), che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 10/06/08, depositata il 18/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Civitavecchia nei confronti di L.F. e di C.A.M.V.. Ha motivato la decisione ritenendo che l’ammontare di beni strumentali indicato nella loro dichiarazione dei redditi era esatto in quanto non sussistevano i presunti errori della dichiarazione, indicati nel ricorso introduttivo, nella parte relativa dell’ammontare di beni strumentali, nel ricorso infatti erano dichiarati come rottamati beni non considerati nella dichiarazione ovvero beni che la parte continuava ad ammortizzare e quindi ad utilizzare.

Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi i contribuenti. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con il secondo motivo, che precede logicamente il primo, i contribuenti lamentano, deducendo vizio della motivazione il mancato accertamento dell’errore nella loro indicazione dei redditi per l’omesso esame di documenti e dei dati contabili.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e per l’omesso deposito insieme al ricorso per cassazione di detti documenti. Il ricorso, infatti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non indica gli errori in concreto commessi nella dichiarazione dei redditi nè indica e trascrive i documenti che proverebbero l’errore, nè infine i ricorrenti hanno depositato detti documenti come prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Il primo motivo, che lamenta la mancata rilevazione degli effetti giuridici dell’accertato errore, è assorbito”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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