Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7159 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18513/2009 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA VAL D’ERA, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato BALDASSARI Carlo,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.N., F.S., M.A., F.F.,

A.A., FE.FA., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE di 26/01/09, depositata il 02/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Toscana ha rigettato l’appello del Consorzio di Bonifica Val d’Era nei confronti da Fe.Fa. ed altri otto contribuenti, confermando l’annullamento di cartelle di pagamento di contributi consortili. Ha motivato la decisione ritenendo ammissibile il ricorso cumulativo, nel merito che gravasse sul Consorzio la prova di un beneficio diretto ed effettivo al fondo dei contribuenti e che non avesse rilevanza che essi rientrassero nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato e non impugnato. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi il Consorzio, i contribuenti si sono costituiti con controricorso.

Con il primo motivo si contesta l’ammissibilità del ricorso cumulativo. Il motivo è infondato in quanto detta cumulabilità è prevista dall’art. 104 c.p.c., cfr. Cass. nn. 7359/02 e 19666/04, giurisprudenza che va confermata anche alla luce dei principi di cui all’art. 111 Cost., giovando alla speditezza della giurisdizione la riunione delle cause.

Con il secondo motivo si chiede di affermare che il beneficio dell’attività consortile possa essere anche indiretto e futuro. Il motivo è infondato in quanto il beneficio deve essere diretto e specifico e tradursi in una qualità del fondo, cfr. da ultimo Cass. n. 4513 del 2009. Va però precisato che per le opere di difesa idraulica il beneficio e la sua attualità sono intrinseche alle opere stesse essendo evidente che un fondo, se ad es. effettivamente difeso da un argine, acquista maggior valore per effetto di detta opera.

Con il terzo motivo si contesta che in presenza della inclusione di un fondo in un piano di classifica e di contribuenza spetti al Consorzio la prova del beneficio. Il motivo è fondato. La citata sentenza della Cassazione ha precisato: Solo quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento a un perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, art. 3) approvato dalla competente autorità e reso pubblico con la trascrizione, è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; mentre ove tale perimetro non risulti approvato e trascritto è onere del Consorzio fornire la prova che le spese compiute hanno determinato un incremento di valore del bene immobile, non essendo sufficiente a tal fine che l’immobile stesso sia collocato nell’ambito del comprensorio ove opera il Consorzio.

Gli altri motivi sono assorbiti”.

Rilevato che relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite, che il Consorzio ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, precisato che i motivi sono tre, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, precisato che i ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, indicato in relazione come terzo, della infondatezza del primo e dell’assorbimento del terzo. La censura di inammissibilità del ricorso cumulativo per l’asserita differenza delle posizioni dei vari contribuenti è indimostrata in punto di fatto, la posizione in diversi comuni degli immobili non determina necessariamente una diversa situazione di fatto ai fini del dovere di contribuenza. E’ poi da rilevare che la positiva soluzione della possibilità di ricorso cumulativo, in fattispecie come quella in oggetto ove il valore della controversia è limitato, assicura in concreto il principio di cui all’art. 24 Cost., rendendo economicamente possibile la tutela in giudizio dei diritti, oltre che quello della ragionevole durata del processo in quanto è evidente che il numero dei giudizi influisce sulla loro durata.

La sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo, va pertanto cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana . Allo stesso giudice si demanda provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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