Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7159 del 21/03/2017
Cassazione civile, sez. un., 21/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.21/03/2017), n. 7159
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Presidente aggiunto –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente di sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso, iscritto al N.R.G. 27723 del 2016, proposto da:
T.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in
calce al ricorso, dagli Avvocati Marcello Ziveri e Guido Francesco
Romanelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in
Roma, via Cosseria n. 5;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
per la correzione di errore materiale nella sentenza della Corte di
cassazione, Sezioni Unite civili, 19 luglio 2016, n. 14798;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21 febbraio 2017 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che T.C. ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale occorso nella redazione della sentenza di queste Sezioni Unite di questa Corte 19 luglio 2016, n. 14798, con cui pronunciando sul ricorso proposto dalla medesima T.C. nei confronti del Ministero dell’interno – è stato accolto l’unico motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 370 del 2010, depositata il 4 luglio 2011, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ed è stata dichiarata la giurisdizione dle giudice ordinario;
che la ricorrente ha dedotto che nella citata sentenza la statuizione di annullamento della sentenza impugnata contenuta nel dispositivo è preceduta da una frase nella quale si afferma che “deve essere cassata la sentenza del Tribunale di Pordenone, al quale va rinviata la causa anche per le spese di questo giudizio”;
che il decreto di fissazione dell’adunanza camerale è stato notificato ai difensori della ricorrente con l’allegata proposta di correzione della sentenza come richiesto in ricorso;
che la ricorrente non ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la sentenza delle Sezioni Unite 19 luglio 2016, n. 14798 è affetta dal seguente errore materiale:
– nell’ultimo capoverso si afferma che “deve essere cassata la sentenza del Tribunale di Pordenone, al quale va rinviata la causa anche per le spese di questo giudizio” nel mentre la sentenza impugnata, come risulta dalla epigrafe della decisione e dalla parte “in fatto” della stessa è la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 370 del 2010, depositata il 4 luglio 2011;
che, pertanto, deve ordinarsi la correzione di tale errore;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte ordina la correzione del seguente errore materiale occorso nella sentenza delle Sezioni Unite 19 luglio 2016, n. 14798:
nell’ultima pagina, prima del dispositivo, ove è scritto “la sentenza del Tribunale di Pordenone, al quale va rinviata la causa anche per le spese di questo giudizio”, deve intendersi “la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 370 del 2010, depositata il 4 luglio 2011, alla quale va rinviata la causa anche per le spese di questo giudizio”.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017