Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7159 del 13/03/2020
Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7159
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
W.A., rappr. e dif. dall’avv. Marco Esposito,
marcoesposito1.avvocatinapoli.legalmail.it, elett. dom. presso lo
studio dello stesso in Napoli, via Toledo n. 106, come da procura
spillata in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;
– intimati –
per la cassazione della sentenza App. Napoli 25.5.2018, n. 2443/2018,
in R.G. 5630/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.
Massimo Ferro alla camera di consiglio del 23.1.2020;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del
Primo Presidente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. W.A. impugna la sentenza App. Napoli 25.5.2018, n. 2443/2018, in R.G. 5630/2017 che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza Trib. Napoli 6.8.2017 reiettiva del ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;
2. La corte ha: a) negato la sussistenza dei motivi di persecuzione già nel racconto del richiedente, fuggito dal (OMISSIS) per timore di non ulteriormente specificate conseguenze costrittive sulla sua attività di barbiere, dunque con timore di una banda di malviventi peraltro denunciati alla polizia; b) escluso la protezione sussidiaria, per mancato riscontro e omessa allegazione di un rischio alla vita o alla persona per effetto di un conflitto locale generalizzato, d’altronde escluso da fonti pubbliche consultabili; c) ritenuto insussistente il diritto alla protezione umanitaria, per insufficiente prova dell’integrazione raggiunta e impossibile contestualizzazione dell’impedimento nel Paese d’origine dei diritti fondamentali;
3. il ricorso descrive un unico complesso motivo di censura.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. si contesta, anche come vizio di motivazione, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2-3 e 14 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 restringendo la censura al diniego della concessione della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, per avere la corte omesso di motivare sullo stato della giustizia in (OMISSIS) e la situazione d’integrazione in Italia del richiedente;
2. il ricorso è inammissibile, per tardività della sua proposizione; il ricorrente, con esplicito riferimento alla mera data di pubblicazione della sentenza impugnata (25 maggio 2018), documenta di avere proceduto alla notifica in via telematica dell’odierno ricorso con accettazione del relativo sistema solo alle ore 00:00:29 del giorno 28 dicembre 2018 e consegna in casella all’Avvocatura dello Stato alle successive ore 00:00:42 dello stesso 28 dicembre 2018, dunque oltre la scadenza del 27 dicembre 2018;
3.non appare così rispettato il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c.; da un lato, va ribadito che “in tema di notificazione con modalità telematiche, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21,00, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 3, si perfeziona alle ore 7,00 del giorno successivo” (Cass. 21445/2018, 393/2019); per quanto tuttavia la regola della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione sia applicabile, a seguito di Corte Cost. n. 75 del 2019, anche alla notifica con modalità telematiche e dunque, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies (conv. con modiche nella L. 17 dicembre 2012, n. 221), essa operi in favore del notificante, occorre pur sempre che la ricevuta di accettazione venga generata dopo le ore 21 ma prima delle ore 24 del giorno rilevante ai fini di causa;
4. nella vicenda, non si può dire che la richiesta di notifica con modalità telematiche sia avvenuta dunque l’ultimo giorno utile, e sia pur oltre le ore 21,00 con applicazione – ai sensi della L. Fall., art. 147 – della regola di efficacia dal giorno seguente solo per il destinatario della notifica, proprio perchè la stessa richiesta del notificante e la ricevuta di accettazione sono avvenute quando era già iniziato il giorno 28 dicembre 2018 e, a maggior ragione, a tale giorno appartiene la consegna, ancora successiva;
5.1a conseguenza così enunciata, dall’altro lato, tiene conto della sospensione dei termini feriali, dando continuità al principio per cui “la disciplina introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi dell’art. 21, comma 1 citato decreto, alle controversie instaurate successivamente al 18.8.2017… conseguentemente, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello rese su ricorsi originariamente introdotti anteriormente a quella data si applica la precedente disciplina (anche riguardo alla sospensione dei termini durante il periodo feriale)” (Cass. 30970/2019, 30040/2019); si tratta di indirizzo che ha fissato lo spartiacque processuale avuto riguardo a “ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data” (Cass. 22304/2019);
il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass.9660/2019, 25862/2019).
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020