Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7157 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30093/2008 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA VAL D’ERA (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore e legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio

dell’avvocato BALDASSARI Carlo, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A. (OMISSIS), F.F.

(OMISSIS), F.S. (OMISSIS), P.

M., FE.FA. (OMISSIS), M.A.

(OMISSIS), F.N. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ZENODOSSIO 258, presso lo studio

dell’avvocato PANARITI CARLO, rappresentati e difesi dall’avvocato

BONISTALLI MAURIZIO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 54/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 27/09/07, depositata il 16/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito l’Avvocato Baldassarri Carlo, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del 3^ motivo del

ricorso, il rigetto del 1 e l’assorbimento degli altri 2.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La CTR della Toscana ha rigettato l’appello del Consorzio di Bonifica Val d’Era nei confronti di F.F. ed altri sei contribuenti confermando l’annullamento di cartelle di pagamento di contributi consortili. Ha motivato la decisione ritenendo ammissibile il ricorso cumulativo, nel merito che gravasse sul Consorzio la prova di un beneficio diretto ed effettivo al fondo dei contribuenti e che non avesse rilevanza che essi rientrassero nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato e non impugnato. Ha proposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi il Consorzio, i contribuenti si sono costituiti con controricorso.

Con il primo motivo si contesta l’ammissibilità del ricorso cumulativo. Il motivo è infondato in quanto detta cumulabilità è prevista dall’art. 104 c.p.c., cfr. Cass. nn. 7359/02 e 19666/04, giurisprudenza che va confermata anche alla luce dei principi di cui all’art. 111 Cost., giovando alla speditezza della giurisdizione la riunione delle cause.

Con il secondo motivo si chiede di affermare che il beneficio dell’attività consortile; possa essere anche indiretto e futuro. Il motivo è infondato in quanto il beneficio deve essere diretto e specifico e tradursi in una qualità del fondo, cfr. da ultimo Cass. n. 4513 del 2009. Va però precisato che per le opere di difesa idraulica il beneficio e la sua attualità sono intrinseche alle opere stesse essendo evidente che un fondo, se ad es. effettivamente difeso da un argine, acquista maggior valore per effetto di detta opera.

Con il terzo motivo si contesta che in presenza della inclusione di un fondo in un piano di classifica e di contribuenza spetti al Consorzio la prova del beneficio. Il motivo è fondato. La citata sentenza della Cassazione ha precisato: Solo quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento a un perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, art. 3) approvato dalla competente autorità e reso pubblico con la trascrizione, è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; mentre ove tale perimetro non risulti approvato e trascritto è onere del Consorzio fornire la prova che le spese compiute hanno determinato un incremento di valore del bene immobile, non essendo sufficiente a tal fine che l’immobile stesso sia collocato nell’ambito del comprensorio ove opera il Consorzio.

Gli altri motivi sono assorbiti”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del terzo motivo del ricorso, dell’infondatezza dei primi due e dell’assorbimento degli altri e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta i primi due e assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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