Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7155 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21670/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

CESA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 81/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di L’AQUILA, SEZIONE DISTACCATA di PESCARA del 28/03/07, depositata

il 05/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR dell’Abruzzo ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Lanciano nei confronti di Cesa s.r.l.. Ha ritenuto in motivazione, per quello che interessa, che il ricorso introduttivo era tempestivo applicandosi la proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15.

Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non si è costituita.

Con il motivo l’Agenzia delle Entrate, formulando idoneo quesito, deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 15, in quanto la proroga dei termini di presentazione del ricorso prevista dall’u.c. di detto articolo ha per oggetto gli accertamenti notificati ovvero quelli per i quali non era ancora spirato il termine entro il 31.12.2002 mentre nella specie l’accertamento è del 2003 anche se si riferisce all’anno 2000.

Il motivo è fondato. Il primo comma dell’art. 15, indica gli avvisi di accertamento condonabili: 1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso…. possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lett. b-bis). L’ultimo comma nello stabilire la proroga del termine per la proposizione del ricorso fa rinvio agli avvisi di accertamento di cui al comma 1.

All’accertamento in oggetto, notificato 11 29.7.2003, non si applica del citato art. 15, u.c., in quanto non rientra tra quelli di cui al primo comma, consegue che il ricorso introduttivo proposto l’8.4.2004 era inammissibile”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata. La causa può essere decisa con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo.

In ordine alle spese si stima compensare quelle dei giudizi di merito mentre seguono la soccombenza nel giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la soccombente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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