Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7155 del 25/03/2010

Cassazione civile sez. un., 25/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 25/03/2010), n.7155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5211-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso

dagli avvocati MERCANTI VALERIO, LANZETTA ELISABETTA, TADRIS

PATRIZIA, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI

GIAMMARIA, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1738/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

uditi gli avvocati Elisabetta LANZETTA, Giammaria CAMICI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’accoglimento, p.q.r., del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A., esponendo di aver lavorato alle dipendenze dell’Inps fino alla data di pensionamento e di aver percepito ininterrottamente in relazione alle funzioni svolte l’indennità mensile L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, e il salario di professionalità (poi denominato assegno di garanzia retribuzione), adiva il Tribunale di Torino chiedendo la condanna dell’Istituto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza (indennità di buonuscita) e del trattamento pensionistico integrativo, mediante computo nella base di calcolo degli emolumenti sopra detti.

Nella resistenza dell’Inps, il giudice accoglieva la domanda.

L’appello dell’Istituto veniva respinto dalla Corte d’appello di Torino.

La Corte di merito rilevava che l’Inps, nel riproporre le proprie difese, aveva fatto riferimento all’art. 5 del regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale del 12.6.1970, secondo cui, agli effetti del regolamento stesso, e quindi ai fini della misura di dette prestazioni, si deve intendere per retribuzione la somma dello stipendio lordo calcolato per 15 (ora 13) mensilità ed di eventuali assegni personali ed altre competenze a carattere fisso e continuativo che siano riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, con deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata con decreto ministeriale, trascurando quindi che quest’ultima condizione era stata eliminata con Delib Consiglio Amministrazione 30 aprile 1982 alla luce della decisione del Consiglio di stato n. 120 del 29.1.1980. Ai fini della loro inclusione, rilevava quindi che, come era pacifico in causa, sia l’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, che il salario di professionalità erano stati ininterrottamente percepiti dall’appellato.

L’Inps propone ricorso per cassazione con un unico motivo. L’intimato resiste con controricorso.

La controversia è stata assegnata alle Sezioni unite a seguito di istanza del controricorrente, che ha rilevato che questa S.C. si è espressa in modo difforme in relazione alla questione relativa alla normativa da applicarsi al calcolo dell’indennità di buonuscita dei dipendenti dell’INPS ed alla sua interpretazione.

Memorie di entrambe le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., della L. 20 marzo 1975, n. 70, artt. 13 e 14 e degli artt. 5, 27 e 34 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’Inps, unitamente a motivazione insufficiente circa più punti della decisione.

Afferma l’INPS, con riferimento all’indennità della L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 20, ed al salario di professionalità, che nessuna disposizione di legge, contrattuale o regolamentare, consente di considerare tali emolumenti come utili ai fini della previdenza integrativa ed ai fini del trattamento di quiescenza. In particolare deduce l’irrilevanza della eliminazione dell’inciso del richiamato regolamento relativo alla necessità di un’espressa previsione della computabilità degli emolumenti integrativi ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza, sussistendo il principio della necessità di una esplicita previsione in tal senso e dell’assoggettamento a contributo dell’emolumento. Aggiunge che le componenti retributive in discorso sono prive dei caratteri della fissità e continuità ai fini in esame. Rileva, infine, che nessuna contribuzione è mai stata richiesta o pagata in relazione ai suddetti emolumenti che, proprio in quanto privi dei caratteri sopra detti, non sono soggetti a contribuzione previdenziale.

2. Con il controricorso si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata adeguata esposizione dei fatti di causa e per essersi sollevate molte questioni anche di fatto per la prima volta in cassazione e comunque senza riferimento alle modalità della loro proposizione nel giudizio di merito. Si eccepisce comunque la genericità delle doglianze in punto di continuità.

3. Preliminarmente deve rilevarsi la non fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sotto il profilo della non adeguata esposizione dei fatti di causa, in quanto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che richiede “l’esposizione sommaria dei fatti di causa” risulta nella specie sufficientemente integrato mediante la trascrizione della parte narrativa della sentenza impugnata.

4. Le questioni di principio poste dal ricorso riguardano i dipendenti dell’Inps in cui favore è prevista al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base di discipline legali o regolamentari ancora applicabili in via transitoria, l’erogazione di una pensione integrativa e, quale trattamento di fine rapporto, in luogo del trattamento previsto dall’art. 2120 c.c., l’indennità di anzianità già prevista per i dipendenti degli enti pubblici non economici dalla L. 20 marzo 1975, n. 70 oppure (la questione è controversa) l’indennità di buonuscita prevista dal regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto d’impiego approvato con Delib. 12 giugno 1970 del consiglio di amministrazione dell’istituto. Più precisamente si tratta di stabilire se debbano fare parte della base di calcolo di tali trattamenti anche elementi della retribuzione del dipendente, diversi dallo stipendio, se fissi e continuativi.

E’ opportuno esaminare quali siano gli orientamenti della giurisprudenza della Corte riguardo a tali questioni, con particolare riferimento a quella riguardante l’indennità di buonuscita o di anzianità, su cui si è verificato un contrasto di giurisprudenza.

5. Con riferimento alla pensione integrativa è richiamabile Cass. n. 8821/2008, che ha innanzitutto delineato il relativo quadro normativo, ricordando che il già richiamato regolamento dell’Inps in data 12 giugno 1970 aveva fatto riferimento, sia ai fini della pensione integrativa che ai fini dell’indennità di buonuscita, a una nozione di “retribuzione” comprensiva delle competenze a carattere fisso e continuativo riconosciute utili ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza con deliberazione del consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero del lavoro, e che tale previsione era stata modificata proprio dall’Inps con Delib. 30 aprile 1982 (alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 120/80), con eliminazione dell’ultima parte, con la conseguenza che non poteva più ritenersi necessario il provvedimento del Consiglio di amministrazione affinchè le voci retributive venissero considerate pensionabili, essendo sufficiente a tale scopo che le medesime oggettivamente fossero fisse e continuative.

Ha poi ricordato che la disciplina di cui a detto regolamento rimase ferma anche dopo l’entrata in vigore della L. 20 marzo 1975, n. 70, di riordino degli enti pubblici non economici, nel senso che l’art. 14, comma 2, della medesima Legge sancì che i fondi integrativi previsti dai regolamenti di taluni enti sarebbero stati conservati in relazione al personale in servizio; e che i medesimi fondi integrativi furono soppressi dal primo ottobre 1999, ad opera della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 2, prevedendosi però (al comma 3 dello stesso articolo) che in favore degli iscritti veniva riconosciuto l’importo del trattamento pensionistico integrativo, calcolato alla stregua delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi, sulla base delle sole anzianità contributive maturate alla data del primo ottobre 1999. In altri termini, la maturazione di detti trattamenti pensionistici integrativi si era arrestata alla data suddetta.

Tanto premesso la richiamata sentenza riteneva che nella specie, ai fini della inclusione; delle voci retributive in contestazione doveva solo accertarsi se esse fossero qualificabili come fisse e continuative, non potendo spiegare efficacia ostativa la mancata effettuazione sulle medesime delle previste trattenute contributive, in quanto di tale omissione era responsabile lo stesso Inps, che cumulava la posizione di datore di lavoro e di gestore del fondo pensionistico integrativo, il quale era privo di personalità giuridica distinta e rappresentava solo un’evidenza contabile nel bilancio dell’istituto.

Quanto al carattere fisso e continuativo delle voci retributive allora in questione, e cioè dell’indennità di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2, e del salario di professionalità, la Corte confermava il giudizio positivo del giudice di merito, ritenendo che i criteri rilevanti al riguardo sono rappresentati dalle modalità della erogazione (con particolare riguardo alla reiterazione del pagamento per un apprezzabile lasso di tempo) e dal tenore della fonte. Da questo ultimo punto di vista doveva affermarsi che, mentre non può attribuirsi rilevanza al fatto che ogni voce retributiva sia suscettibile di soppressione o modificazione, ha rilievo ostativo invece che la fonte che ha introdotto il compenso lo preveda espressamente come temporaneo, in quanto intrinsecamente collegato ad eventi di durata limitata (come per esempio il raggiungimento di determinati risultati obiettivi).

Con particolare riguardo all’indennità di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2, veniva richiamata anche la qualificazione dello stesso come continuativo da parte di Cass. n. 6633/2007, sia pure fini del calcolo dell’indennità di buonuscita.

La medesima linea interpretativa è stata seguita da Cass. n. 11603/2008, 11604/2008 e 19014/2008.

6. Anche riguardo all’indennità di buonuscita la giurisprudenza della Corte in un primo momento ha ritenuto la computabilità delle voci retributive fisse e continuative ulteriori rispetto allo stipendio in senso stretto.

Ci si riferisce a Cass. n. 6633/2007, 7596/2007, 8923/2007 e 9551/2007. Queste sentenze richiamano la L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, comma 1, ricordando che esso prevede in favore del personale dipendente degli enti pubblici cd. parastatali che cessi dal servizio un’indennità di anzianità a totale carico dell’ente pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato; l’art. 31 della stessa Legge, sui “diritti acquisiti”, osservando che lo stesso, con riferimento al nuovo sistema di determinazione del regime normativo ed economico, ha disposto che “il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovrà fare salvi gli eventuali trattamenti di maggior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina”; l’art. 14, comma 2, secondo cui “i fondi integrativi di previdenza sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Da tale quadro normativo si deduce che ai dipendenti dell’Inps compete un’indennità di fine rapporto di natura retributiva e non previdenziale e che il trattamento già previsto dal regolamento del personale continua ad applicarsi per il personale già in servizio ove porti ad un risultato di maggior favore rispetto a quello legale.

Affrontando il problema specifico della computabilità ai fini del trattamento di fine rapporto delle indennità per cui vi era contestazione in giudizio, osservato incidentalmente che il riferimento della L. n. 70 del 1975 all’ultimo stipendio complessivo, letto in coerenza con la qualificazione del trattamento come indennità di anzianità, potrebbe far ritenere richiamati i criteri di computo dettati dall’art. 2121 c.c. nel testo originario, si ritiene non necessario l’approfondimento di tale profilo, dato che l’art. 5 del regolamento Inps, con il suo riferimento allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, enuncia certamente la stessa nozione omnicomprensiva di retribuzione di cui all’art. 2121 c.c., mentre l’art. 34 del medesimo regolamento richiamava appunto la nozione di retribuzione.

Circa i criteri per ritenere fissa e continuativa un’indennità percepita al momento della cessazione del rapporto, si osserva che in senso ostativo a una simile qualificazione non può darsi rilievo alla possibilità meramente astratta di modifiche del suo quantum o anche della sua soppressione con la cessazione della preposizione agli incarichi cui la legge si riferisce, visto che la giurisprudenza da tempo risalente ha precisato che per retribuzione “contingente” deve intendersi soltanto il compenso contrassegnato dai caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, non certo le componenti retributive correlate alla professionalità del lavoratore, non rilevando la non definitività dell’attribuzione patrimoniale. Si ritiene però condivisibile in linea principio la tesi secondo cui la qualifica di fisse e continuative non può essere riconosciuta a quelle componenti retributive la cui erogazione dipenda dall’avverarsi di condizioni o di eventualità imprevedibili e non del tutto indipendenti dalla casualità, come il raggiungimento di un determinato risultato, in quanto tale conclusione è rispondente al dato normativo, come confermato dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, autenticamente interpretato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 226.

7.1. A conclusioni interpretative diverse perviene un altro indirizzo giurisprudenziale, inaugurato da Cass. n. 8984/2008 e confermato dalle sentenze n. 11603/2008 e 11604/2008, le quali ultime, pur facendo seguito alla medesima camera di consiglio, introducono, su uno dei passaggi argomentativi, una messa a fuoco della motivazione successivamente fatta propria anche dalle ulteriori sentenze n. 18587, 19014 e 19299 dello stesso anno 2008, deliberate da un diverso collegio.

Premesso che la Corte doveva verificare la fondatezza del ricorso tenendo presente che l’Inps aveva fatto riferimento anche alla L. n. 70 del 1975 e che comunque spetta al giudice di qualunque grado individuare la disciplina legale applicabile alla fattispecie portata al suo esame, le sentenze in esame procedevano ad un esame anche in termini generali dell’oggetto e della finalità di tale legge, osservando che essa era intervenuta per porre fine alla frammentazione e alle notevoli disparità della disciplina dei trattamenti di servizio e di quiescenza dei dipendenti degli enti pubblici economici del cd. parastato (cd. giungla retributiva), disciplina che fino a quel momento era stata in genere affidata a regolamenti emanati dagli organi di amministrazione dei vari enti.

Tale disegno del legislatore aveva trovato chiara espressione già nella L. del 1975, art. 1 (comma 1) secondo cui “Lo stato giuridico e il trattamento economico d’attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge.” Peraltro l’art. 25 imponeva a ciascun ente di provvedere a modificare i regolamenti organici vigenti in conformità della medesima legge entro sei mesi dall’approvazione degli accordi sindacali, che avrebbero dovuto determinare il trattamento economico, mentre l’art. 26 faceva divieto di attribuire al personale trattamenti economici accessori o integrativi. Previsto dalla legge un trattamento retributivo omogeneo per tutti i dipendenti degli enti interessati, mediante il rinvio agli accordi sindacali del settore (analogamente a quanto già previsto per i dipendenti statali), quanto al trattamento di. quiescenza disponeva l’art. 13 secondo cui “All’atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell’ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato”.

Pertanto quello previsto dalla legge era diventato il trattamento di quiescenza applicabile a tutti i dipendenti del parastato, con conseguente abolizione delle diverse discipline stabilite dalle deliberazioni dei vari consigli di amministrazione degli enti. Nè per la quiescenza vi era alcuna norma che sancisse l’ultrattività delle discipline regolamentari per il periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 70 del 1975, come confermato dal fatto che l’ultrattività della precedente disciplina regolamentare era espressamente prevista solo con riguardo ai trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza. In particolare non poteva essere richiamato il disposto dell’art. 31 della medesima legge sui “diritti acquisiti”, poichè con tale disposizione si poneva una limitazione alla contrattazione collettiva di prima applicazione, cui era demandata la determinazione del trattamento economico per i dipendenti in servizio, ma la stessa non poteva incidere anche sulla indennità di anzianità, che era stabilita non dalla contrattazione collettiva ma direttamente dalla legge, e cioè dal richiamato art. 13.

7.2 Le sentenze ora in esame si fanno anche carico di verificare se dalla normativa di legge più recente si potessero desumere sul piano sistematico elementi che indebolissero l’interpretazione fornita della L. n. 70 del 1975 circa la sorte delle discipline regolamentari sui trattamenti di quiescenza, e di esaminare i limiti di vigenza della normativa sull’indennità di anzianità disciplinata da detta L. del 1975 per i dipendenti del parastato in relazione alla contrattualizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazione.

Sotto il primo profilo, si esclude la rilevanza rispetto ai dipendenti dell’Inps della L. n. 144 del 1999, art 64 che nell’abolire i fondi pensionistici integrativi, ha riconosciuto agli iscritti “il diritto all’importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del primo ottobre 1999.” Secondo le sentenze in esame, infatti, la conferma delle norme regolamentari relative alla quiescenza può riguardare solo le discipline dell’indennità di quiescenza fondate dai regolamenti degli enti sul metodo della istituzione di un apposito fondo alimentato mediante il versamento di contributi a carico del datore di lavoro e di trattenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti. Invece presso l’Inps il fondo, evidenza contabile nell’ambito del bilancio dell’istituto e denominato “Fondo per la copertura degli oneri relativi alla previdenza”, provvedeva alla erogazione della sola pensione integrativa, come previsto dall’ari. 3 del regolamento, mentre, a norma dell’art. 34 l’indennità di buonuscita era a carico “delle spese generali di amministrazione dell’Istituto”.

Sotto il secondo profilo, richiamando conclusioni a cui già era pervenuta la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 15998/2006), si osserva che la L. 8 agosto 1995, n. 335 (“riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”), all’art. 2, commi 5 e 7, ha regolato sul punto specifico la graduale omogeneizzazione di disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con quelli alle dipendenze dei privati nel senso che solo per i pubblici dipendenti assunti a decorrere dal 1.1.1996 i trattamenti di fine servizio sono sottoposti a quanto previsto dall’art. 2120 c.c., mentre per i lavoratori già in servizio il 31.12.1995 sono rimesse alla contrattazione collettiva nazionale le modalità per l’applicazione della disciplina del trattamento di fine rapporto. Successivamente la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 56, ha previsto la possibilità di richiedere la trasformazione dell’indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, collegando a tale opzione la destinazione della previdenza complementare, e tale possibilità di opzione è stata ribadita dall’Accordo quadro nazionale in materia di TFR e previdenza complementare 27.7.1999. Peraltro il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 2, ha confermato che, in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti pubblici la disciplina vigente in materia di fine rapporto.

Pertanto, non operando per i rapporti dedotti in giudizio l’art. 2120 c.c. e non avendo provveduto la contrattazione collettiva, si deve applicare la disciplina legale di cui alla L. n. 70 del 1975, art. 13.

7.3. Passando all’interpretazione della dizione “stipendio complessivo” utilizzata da detta legge, le medesime sentenze ritengono che nell’ambito dell’impiego pubblico il termine “stipendio” non viene impiegato come equivalente di quello generico di retribuzione, ma evidenzia l’intenzione di rendere computabile solo la retribuzione base o paga tabellare, oltre a, presumibilmente, il trattamento riferito all’anzianità acquisita – onde l’uso del termine “complessivo”, ad esclusione di ogni altra indennità o emolumento. Conferma di tale valenza dell’uso del termine stipendio è rivenuta nella disciplina dell’indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato e degli analoghi trattamenti per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e delle Poste, nonchè in pronunce giurisprudenziali in materia. Veniva anche fatto riferimento ad alcune pronunce del Consiglio di Stato, di cui una proprio in materia di interpretazione della L. n. 70 del 1975, artt. 13 e 14.

Ulteriore conferma è ravvisata in talune disposizioni del CCNL del comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2002-2005 e precisamente nella specificazione dell’art. 22, comma 3, che gli aumenti tabellari introdotti da quel contratto sono utili ai fini del trattamento di quiescenza, e in quella dell’art. 23 che, in relazione al conglobamento nello stipendio tabellare dell’indennità integrativa speciale disposto dal medesimo art. 22, comma 3, prevede che la relativa quota dello stipendio tabellare sarebbe stata valutata solo nella misura del 70% “ai fini della determinazione della base di calcolo dell’indennità di anzianità di cui alla L. n. 70 del 1975, art. 13 e successive modifiche”.

Conclusivamente le sentenze in esame osservano anche che, nel raffronto tra la disciplina dell’indennità di anzianità di cui alla L. n. 70 del 1975, art. 13 rimasta applicabile in via transitoria, e quella del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c., la prima rimane notevolmente più favorevole della seconda, anche se è determinata sulla base di una retribuzione non omnicomprensiva perchè commisurata per tutti gli anni di servizio alla ultima retribuzione, mentre l’altra si giova di accantonamenti annuali, proporzionali alla retribuzione via via in godimento.

8. Più di recente un’ulteriore sentenza in materia della Sezione lavoro, la n. 9931/2009 pronunciata in una controversia nella quale si discuteva della computabilità delle indennità di funzione e di arricchimento professionale nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita prevista dall’apposito regolamento dell’Inps, ha recepito i principi enunciati da Cass. n. 6633/2008 (e dalle analoghe pronunce precedentemente richiamate nel paragr. 6) quanto alla perdurante riferibilità alla disciplina del regolamento Inps in materia di buonuscita (alla condizione che essa assicuri un trattamento di maggior favore rispetto all’indennità di anzianità prevista dalla L. n. 70 del 1975), e ha richiamato i principi enunciati da Cass. n. 8821/2008 (così come dalle analoghe sentenze richiamate nel paragr.

7,1.) quanto ai criteri per verificare il carattere fisso e continuativo di una componente retributiva.

9. Ragioni di connessione logico-giuridica consigliano di esaminare congiuntamente le questioni relative al trattamento pensionistico integrativo e al trattamento di quiescenza, anche se solo riguardo a questo si è concretizzato un contrasto di giurisprudenza.

Ritengono queste Sezioni unite che al riguardo sia fondamentale un’attenta valutazione delle indicazioni desumibili innanzitutto dalla stessa L. 20 marzo 1975, n. 70 che, nel sopprimere numerosi enti pubblici non economici e nel riordinare quelli conservati, ha prestato particolare attenzione alla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti cd. parastatali, con la chiara intenzione di introdurre una normativa omogenea, rispettosa innanzitutto degli interessi degli stessi soggetti pubblici (e mediatamente dello stesso Stato), normativa che si deve ritenere inderogabile salve le eventuali eccezioni chiaramente desumibili dal medesimo testo di legge. Non a caso, sebbene la legge fosse diretta ad un complessivo riordino degli enti pubblici, la sua prima disposizione ha sottoposto alla disciplina della legge stessa lo status giuridico ed economico dei dipendenti, enunciando il principio, già ricordato, che “Lo stato giuridico e il trattamento economico d’attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge.” L’esame del tenore delle disposizioni della L. n. 70 del 1975 evidenzia chiaramente che il legislatore del 1975, rispettivamente con gli artt. 13 e 14, ha valutato in maniera differente le discipline dei regolamenti dei singoli enti in materia, da un lato, di trattamento di quiescenza o fine rapporto e, dall’altro, di trattamenti integrativi di previdenza.

L’art. 14, come è fuori discussione, ha previsto al secondo comma la conservazione dei fondi integrativi di previdenza in favore dei soli dipendenti già in servizio o già cessati dal servizio (questo l’art. 14 sui “trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza” nel complesso dei suoi due commi: “Finchè non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato dalla legge sull’assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano l’esclusione o l’esonero dall’assicurazione stessa.

I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge). Per completezza deve anche ricordarsi che l’art. 14, comma 20, è stato abrogato dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 9, (a sua volta abrogato dal D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 21, comma 8), che ha previsto la facoltà dei lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore della L. n. 70 del 1975 di chiedere l’iscrizione al fondo integrativo costituito presso l’ente di appartenenza ed anche la loro facoltà di chiedere il riscatto dei periodi pregressi.

L’art. 13 prevede l’indennità di anzianità nella misura specificata nel comma 1 (che è conveniente riportare nuovamente: “All’atto della cessazione dal servizio spetta, al personale una indennità di anzianità, a totale carico dell’ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.”). Particolare interesse ha ora però il comma 2 che recita: “Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l’ente di appartenenza, nonchè i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonchè i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente.” Può rilevarsi infatti che la legge fa riferimento anche ai regolamenti dei singoli enti, ma limita tale richiamo alla possibilità degli stessi di prevedere la computabilità di periodi non di effettivo servizio previo riscatto degli stessi a carico del lavoratore.

Se si mettono in collegamento tali dati normativi con la sottoposizione alla L. n. 70 del 1975 anche del trattamento di fine servizio, prevista dall’art. 1, si hanno elementi univoci per escludere la possibilità dei regolamenti degli enti di derogare alla disciplina dettata dall’art. 13 per il trattamento di fine rapporto, salva la sola facoltà di prevedere il riscatto di periodi non di effettivo servizio con onere a totale carico del dipendente.

10.1. Deve ora considerarsi se a favore della conservazione, almeno per dipendenti in servizio all’entrata in vigore della L. n. 75 del 1975, delle discipline del trattamento di quiescenza previsti dai regolamenti degli enti possa rilevare, come ritenuto da uno degli orientamenti giurisprudenziali in materia, l’art. 31, relativo ai “diritti acquisiti”, che dispone: “Il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovrà fare salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.” Al riguardo si ritengono fondate le obiezioni sollevate dall’indirizzo giurisprudenziale restrittivo, secondo cui in effetti la portata della prevista salvaguardia dei diritti acquisiti da parte della contrattazione collettiva (a sua volta base di una disciplina regolamentare emanata con decreto del Presidente della Repubblica) si desume dall’art. 26, che agli accordi sindacali non demanda il trattamento di fine servizio, ma, per quanto può ora rilevare, il “trattamento economico di attività, ivi compresa la determinazione delle classi di stipendio e gli scatti di anzianità, la determinazione dello stato giuridico per la parte non prevista dalla presente legge e non demandata ai regolamenti organici degli enti (…)”. Nè può enfatizzarsi la portata della disposizione di salvaguardia in esame. Il legislatore non ha certo inteso prevedere un virtuale congelamento della disciplina previgente nei confronti dei dipendenti già in servizio. Infatti, con il riferimento ai “trattamenti (…) fruiti (…) alla data di entrata in vigore della nuova disciplina”, si è voluto, per esempio vietare riduzioni della retribuzione, ma non certo anche il riassorbimento delle relative eccedenze in occasione di successivi miglioramenti.

10.2. E’ opportuno tuttavia chiedersi se anche a proposito del trattamento di quiescenza si sarebbe potuta porre una questione circa la tutela di diritti quesiti, tenendo presente, però il principio secondo cui nel rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti con riferimento a situazioni che siano entrate nel patrimonio del lavoratore, come nel caso di corrispettivi per prestazioni già rese e non invece, in genere, in presenza di situazioni future o in via di consolidamento (Cass. n. 1576/2000, 20838/2009).

La risposta appare dover essere limitatamente positiva, sulla base del rilievo che, come ha via via precisato la giurisprudenza costituzionale, tutti i trattamenti di fine rapporto, a prescindere dalla varietà delle loro regolamentazioni, costituiscono in sostanza una forma di retribuzione differita che matura nel corso del rapporto di lavoro, con la conseguenza, in particolare, che deve essere garantita la corresponsione della stessa al lavoratore (cfr. Corte cost n. 243 del 1993 e, circa la disciplina del codice civile, Corte cost. n. 75 del 1968). La L. del 1975, pertanto, nel dettare una disciplina inderogabile del trattamento di fine rapporto, per prevenire qualsiasi questione di costituzionalità, rispetto alla sorte di discipline di maggior favore precedentemente previste dai regolamenti dei vari enti, avrebbe dovuto prevedere una salvaguardia dei diritti quesiti anche rispetto ai trattamenti di fine rapporto.

Nell’ambito del chiaro quadro normativo precedentemente illustrato, però, non può validamente inferirsi dal silenzio sul punto che il legislatore abbia inteso non attribuire il carattere dell’inderogabilità alla disciplina dettata per l’indennità di anzianità, oppure anche – concorrendo peraltro le ragioni che si esamineranno successivamente – trarsi elementi decisivi ai fini dell’interprefazione della dizione impiegata dalla legge per definire la base di calcolo della medesima indennità di anzianità. Al riguardo rileva, oltre al fatto che solo gradualmente nella giurisprudenza costituzionale si è evidenziata l’assimilabilità a taluni fini di tutti i trattamenti di fine rapporto, la circostanza che in realtà il problema della tutela di diritti quesiti rispetto al trattamento di quiescenza può non essere stato percepito dal legislatore in ragione della sua marginalità. Tale marginalità dipendeva dal numero limitato di posizioni prevedibilmente interessate al problema in maniera concreta, in considerazione sia della oggettiva portata delle discipline regolamentari coinvolte (si ricordi anche che solo successivamente venne eliminata la clausola del regolamento dell’Inps che subordinava il computo di voci ulteriori, rispetto allo stipendio, a specifico provvedimento del consiglio di amministrazione), sia del fatto che una evidente violazione di diritti quesiti era prospettabile solo per i lavoratori che sarebbero cessati dal servizio nel primissimo periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 70 del 1975, potendosi sostenere che i successivi prevedibili incrementi dell’indennità di anzianità (tanto più se dovuti ad aumenti retributivi collettivi) sarebbero stati idonei ad assorbire la variazione qualitativa della base di calcolo.

Quel che poi è assolutamente da escludere, come si è già visto, è che i principi sui diritti quesiti imponessero la conservazione di discipline di maggior favore previgenti riguardo a singoli enti anche riguardo a quote di trattamento di fine rapporto non ancora maturate.

Ne consegue che gli stessi principi non sono personalmente invocabili dall’attuale controricorrente, visto che è ora in discussione la computabilità di voci retributive pacificamente introdotte a distanza di anni dall’entrata in vigore della L. n. 70 del 1975.

11. Deve ora esaminarsi quale possa essere l’incidenza, anche ai fini interpretativi, dell’art. 64, comma 3 (Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 76) della L. 17 maggio 1999, n. 144, che, in relazione alla soppressione dei fondi integrativi di previdenza per gli impiegati degli enti disciplinati dalla L. n. 70 del 1975 disposta dal comma 2, prevede: “In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto all’importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1 ottobre 1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.” Nella seconda memoria di parte ricorrente si critica l’interpretazione resa da Cass. n. 11604/2008 (e dalle altre sentenze dello stesso orientamento) dell’inciso relativo alla conferma delle disposizioni regolamentari “anche ai fini di quiescenza” (cfr. paragr. n. 7.2.). In particolare si deduce che in realtà non consta l’esistenza di enti presso cui l’indennità di buonuscita fosse regolamentata mediante la previsione di versamento di contributi anche a carico del lavoratore su un apposito fondo e che quindi la disposizione sulla conferma delle normative;

regolamentari anche ai fini di quiescenza costituisce prova del fatto che la L. n. 70 del 1975 ha lasciato pienamente in vigore i regolamenti degli enti, come l’Inps, che assicuravano un trattamento di quiescenza basato su una nozione omnicomprensiva di retribuzione.

In effetti le osservazioni sul punto ora in esame del richiamato orientamento giurisprudenziale non appaiono soddisfacenti, ma non è condivisibile neanche la tesi di parte ricorrente.

Premesso che deve essere considerata comunque con cautela l’incidentale menzione della “quiescenza” nell’ambito della normativa richiamata, avente per oggetto la regolamentazione della fase conclusiva di taluni sistemi di previdenza integrativa, e più specificamente nell’ambito di una disposizione di tenore obiettivamente non lineare (o, per meglio dire, francamente contorto), la richiamata spiegazione giurisprudenziale non appare cogliere nel segno per l’assorbente ragione che, avendo la L. n. 70 del 1975 dettato una disciplina inderogabile del trattamento di quiescenza, senza in alcun maniera prevedere l’ultrattività di diversi regimi previsti dai regolamenti degli enti, non può ritenersi che siano legittimamente rimasti in vita trattamenti di quiescenza disciplinati diversamente, neanche se configurati nei termini di prestazioni rese da fondi alimentati con contributi del datore di lavoro e del lavoratore. Però non deve dimenticarsi che, come si è già visto (cfr. paragr. 9), la L. del 1975, art. 13 affida ai regolamenti dei singoli enti uno spazio, sia pur limitato, di disciplina dell’indennità di anzianità, consentendo agli stessi di ammettere a riscatto determinati periodi di non effettivo servizio. Considerato che per enti importanti (quali l’Inps e l’Inail) un unico regolamento disciplinava sia il trattamento di previdenza integrativa che il trattamento di quiescenza e che una parte della regolamentazione di quest’ultimo, precisamente quella relativa all’ammissione a riscatto di periodi non di servizio effettivo, poteva ritenersi ancora in vigore vista la fondamentale coincidenza tra la disciplina dell’indennità buonuscita e quella legale dell’indennità di anzianità, si spiega lo scrupolo del legislatore di fare salva l’operatività anche delle parti dei regolamenti sulla previdenza integrativa relativa al trattamento di quiescenza, naturalmente nei limiti in cui all’epoca fossero ancora vigenti.

12. In materia di interpretazione della dizione della L. n. 70 del 1975, art. 13 sulla base di calcolo dell’indennità di anzianità – “dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità i cui esso è ripartito” – sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto l’indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze richiamate sub 7.1, anche se non tutti gli argomenti dalle stesse utilizzati appaiono parimenti concludenti.

E’ opportuno preliminarmente sottolineare che, se nella denominazione di “indennità di anzianità” e nella tecnica di calcolo di base (moltiplicazione per gli anni di servizio di un importo commisurato al trattamento economico finale), la legge si è ispirata alla disciplina all’epoca in vigore per i rapporti di lavoro privatistici (artt. 2120 e 2121 c.c. nel loro testo originario), sotto altri aspetti se ne distanzia nettamente, anche evidenziando l’ambito pubblicistico in cui si colloca.

Quanto alla base di calcolo l’art. 2120 c.c. faceva riferimento all'”ultima retribuzione” e l’art. 2121 precisava l’inclusione di “ogni (…) compenso di carattere continuativo” e faceva riferimento espresso oltre che l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuti al prestatore di lavoro, alle provvigioni, ai premi di produzione e alle partecipazioni agli utili o ai prodotti, elementi in relazione ai quali precisava che il computo doveva basarsi sulla media degli ultimi tre anni. Risulta netta la diversità del riferimento della L. n. 70 del 1975, art. 13 al solo stipendio complessivo annuale, non giustificabile solo con la diversità di funzioni e regolamentazione del personale esistente tra enti pubblici e datori di lavoro privati e con le linee programmatiche in materia di retribuzione di cui all’art. 26, commi 2 e 3 (che recitano: “Il trattamento economico è determinato nei limiti di cui al precedente art. 20 e deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall’amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici.

Al personale contemplato dalla presente legge non possono essere attribuiti trattamenti economici accessori ovvero trattamenti integrativi relativi a singoli enti o di categorie di enti all’infuori delle quote di aggiunta di famiglia e dell’indennità integrativa speciale nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato.”). Infatti il successivo quarto comma dell’art. 26 espressamente prevede la attribuzione ai dipendenti appartenenti al ruolo professionale di una partecipazione in misura percentuale, per l’attività da essi svolta, alle competenze e agli onorari giudizialmente liquidati a favore dell’ente.

Inoltre la già menzionata previsione, da parte dell’art. 13, secondo comma, oltre che della valutabilità nell’anzianità di servizio ai fini della liquidazione dell’indennità di anzianità “dei periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti” (compresi, naturalmente, i periodi la cui valutazione è prevista solo in favore dei dipendenti pubblici), anche della possibilità di riscatto di ulteriori periodi, comporta il recepimento di moduli tipici dell’impiego pubblico e non certo del lavoro privato.

Ne consegue la congruità della valorizzazione delle specificità connotative del termine “stipendio”, utilizzato dal legislatore, che non può intendersi come sinonimo di retribuzione, ma deve essere inteso nella sua specifica valenza nell’ambito del pubblico impiego.

Nè ha idoneità a contraddire tale conclusione l’impiego da parte del legislatore anche dell’aggettivo “complessivo”, di cui è individuabile la funzione tenendo presente sia la sua associazione con l’altro aggettivo “annuo”, sia l’esigenza di meglio precisare la specifica nozione tecnica di stipendio rilevante ai fini in esame.

Si vuoi dire, sotto il primo profilo, che le future fonti disciplinatrici del trattamento retributivo ben avrebbero potuto stabilire il dato dello stipendio mensile e non quello dello stipendio annuale (in nessun caso comunque oggetto di una effettiva prestazione unitaria), sicchè era logico alludere alla retribuzione annuale come a un elemento frutto della sommatoria di elementi semplici.

Sotto il secondo profilo risulta congruo il procedimento ermeneutico cui hanno proceduto Cass. n. 11604/2008 e le altre pronunce analoghe, di ritenere ai fini in esame, assimilabile allo voce stipendiale di base le integrazioni retributive correlate all’anzianità del dipendente sulla base di normative di generale applicazione, la cui attribuzione è sostanzialmente equivalente, ai fini in esame ai passaggi definiti di classe stipendiale, come si evince anche dalla L. n. 70 del 1975, art. 17, comma 1 secondo cui: “Nell’ambito di ciascuna qualifica sono previste, oltre ai normali scatti di anzianità, una o più classi di stipendio che vengono raggiunte, in base all’anzianità effettiva di servizio, dai dipendenti che non abbiano subito alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all’articolo 11.” Ne consegue anche che non coglie nel segno l’obiezione della memoria del controricorrente secondo cui all’epoca dell’emanazione della legge citata non esisteva alcun elemento retributivo volto a compensare l’anzianità.

Può anche osservarsi che, come già rilevato dalla sentenza appena richiamata, la continuità del riferimento della disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici non economici alla nozione di stipendio tabellare, e della contrapposizione della voce relativa alle altre voci della retribuzione, trova conferma anche nella contrattazione collettiva successiva al processo di (relativa) privatizzazione dei rapporti medesimi (cfr. art. 22 CCNL per gli enti pubblici non economici, quadriennio 2002-2005). Può ricordarsi infine che la contrattazione collettiva, pur non avendo posto fine all’applicabilità in via transitoria (per i dipendenti già in servizio il 31.12.1995 e non optanti per il t.f.r. di diritto comune) dell’indennità di anzianità di cui alla legge n. 70/1975, ha tenuto presente la maggiore vantaggiosità della relativa disciplina, nel momento in cui (solo) ai fini del calcolo di tale indennità ha limitato al 70% la rilevanza del conglobamento nello stipendio dell’indennità integrativa speciale (art. 23, comma 4, del citato CCNL).

13. Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, va rilevato infine che la perdurante vigenza della disciplina in materia di indennità di anzianità dettata dalla L. n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti di cui alla legge stessa in servizio alla data del 31.12.1995 (che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di diritto comune disciplinato dall’art. 2120 c.c.) trova riscontro nel succedersi delle disposizioni richiamate sub paragr.

7.2., con la precisazione che già il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 4, nel testo di cui al D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 36 manteneva ferma, in occasione della contrattualizzazione del pubblico impiego e in attesa di nuova regolamentazione, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto e che, per effetto dell’Accordo quadro 29.7.1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare e del D.P.C.M. n. 2012 del 1999 (G.U. 15.5.2000), di fatto per tutti i dipendenti è rimasta applicabile la disciplina previgente fino all’entrata in vigore di detto decreto.

14. Può essere conclusivamente enunciato il seguente principio di diritto: “La L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 di riordinamento degli enti pubblici del cd. parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2005 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell’Inps, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”.

Consegue l’accoglimento del ricorso per la parte relativa al trattamento di quiescenza, in quanto è pacifico il carattere non stipendiale, nell’accezione precisata, delle voci retributive di cui è stato chiesto il computo ai fini dell’indennità di buonuscita, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda relativa al trattamento di quiescenza.

15 Riguardo al trattamento di previdenza integrativa, fermo restando quanto già osservato sulla ultrattività, e i suoi limiti, della relativa disciplina – punti peraltro fuori contestazione, si ritengono condivisibili i principi delineati dalla già richiamata, sostanzialmente concorde giurisprudenza della Sezione lavoro, in particolare quanto alla non sostenibilità della tesi dell’Inps, secondo cui l’obiettivo carattere fisso e continuativo delle competenze retributive erogate al dipendente non sarebbe sufficiente ai fini della loro computibilità, pur a seguito della eliminazione dalla norma regolamentare sulla necessità di un previo riconoscimento di tale valenza con delibera del consiglio di amministrazione, e anche quanto alla non rilevanza dell’eventuale mancato assoggettamento delle stesse erogazioni alla contribuzione al fondo di previdenza. Sotto quest’ultimo profilo deve tenersi presente che non possono assumere rilevanza ostativa inadempimenti del datore di lavoro, che è lo stesso soggetto onerato della prestazione pensionistica integrativa, la quale, come è noto, proprio perchè è posta a carico dello stesso datore di lavoro, accede allo stesso ed è qualificabile come retribuzione differita (cfr., tra le tante, Cass. n. 10615/2002 e Cass. S.U. n. 26959/2009).

Deve convenirsi anche quanto al fatto che non osti alla qualificazione come fisse e continuative delle varie componenti retributive la circostanza che le stesse siano inerenti allo svolgimento di determinate mansioni, pur astrattamente revocabili.

Del resto, una volta pervenuta la disciplina retributiva ad una regolamentazione contrattuale collettiva, non può neanche ritenersi rilevante che in una successiva fase contrattuale tutta la composizione della retribuzione potrebbe trovare una diversa regolamentazione.

Il carattere fisso e continuativo dell’erogazione retributiva deve invece escludersi in particolare per i compensi non continuativi perchè collegati ad eventi specifici di durata predeterminata e per i compensi condizionati al raggiungimento di taluni risultati e quindi intrinsecamente non certi.

Tanto premesso deve rilevarsi che in effetti non ha formato oggetto di effettive censure l’accertamento in linea di fatto compiuto dai giudici di merito circa la continuatività dell’erogazione al controricorrente delle due indennità per cui si controverte, di un determinato ammontare. Si deduce solo che si tratta di indennità la cui erogazione era subordinata al raggiungimento di taluni obiettivi.

Ma la tesi non è sviluppata nei termini di un idoneo motivo di censura in cassazione della sentenza impugnata, mancando il riferimento puntuale al contenuto della contrattazione collettiva rilevante, la quale oltretutto, avendo la natura di contrattazione integrativa, non è assimilata alle norme giuridiche ai fini del ricorso per cassazione, a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, e dell’art. 360 c.p.c., n. 3 nel testo ex D.Lgs. n. 40 del 2006. Quanto in particolare all’indennità indicata come prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2, è sufficiente la lettura di questa disposizione (“in sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionavi della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennità per l’effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l’ammontare delle predette indennità sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell’area informatica, ad attività ispettive di particolare complessità, nonchè a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennità di cui al presente comma”) per rendersi conto che in effetti anche in tal caso si è in presenza di indennità previste dalla contrattazione integrativa, a cui la legge ha fatto rinvio, e che comunque secondo l’impostazione della legge la contrattazione collettiva avrebbe dovuto predeterminare mansioni, funzioni e responsabilità a cui collegare una apposita indennità in via preventiva e non sulla base di una verifica a posteriore dei risultati.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato per quanto riguarda la computabilità ai fini della previdenza integrativa delle due indennità in questione.

Al riguardo può enunciarsi il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’INPS, adottato con Delib. 12 giugno 1970 e successivamente modificato con Delib. 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste e quindi la relativa indennità possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto”.

16. Si ritiene giustificato compensare le spese dell’intero giudizio, in relazione sia al suo esito, sia alla trattazione di una questione su cui si è verificato un contrasto di giurisprudenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso relativamente alla computabilità delle voci retributive in questione ai fini del trattamento di quiescenza;

cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, rigetta la relativa domanda. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010

 

 

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