Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7155 del 21/03/2017

Cassazione civile, sez. un., 21/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.21/03/2017),  n. 7155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9474-2015 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL COLLE DI

SANT’AGATA 4, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SCANDALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO ZEPPOLA;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè

medesimo;

– controricorrente –

e contro

Q.B.;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata in

data 16/07/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Presidente Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

Francesco Mauro IACOVIELLO, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. S.G. ha convenuto in giudizio C.L. e Q.B. al fine di sentir dichiarare il proprio acquisto per usucapione speciale della proprietà di un fondo, di cui aveva conseguito il possesso in data 24 novembre 1978 in occasione della stipula di un contratto preliminare con i convenuti.

C.L. costituitosi ha contestato la fondatezza della domanda, allegando il proprio recesso dal contratto preliminare, in base a specifica clausola contrattuale, a seguito dell’instaurazione del procedimento penale per lottizzazione abusiva, e proponendo in via subordinata le domande di arricchimento senza causa e risarcimento del danno.

All’esito del decesso di S.G., la causa è stata riassunta da Sp.In. con ricorso depositato in data 14 marzo 2002.

Con sentenza del 19 novembre 2009 il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile la domanda dell’attore ed ha rigettato le domande riconvenzionali del convenuto, compensando le spese di lite.

Con decisione del 16 luglio 2014, previa interruzione della causa per decesso dell’appellante e sua riassunzione da parte di S.R., la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato nel merito la domanda dell’attore.

S.R. ha proposto ricorso per cassazione in data 3 aprile 2015, deducendo – con unico motivo – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1141 c.c., l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio e la nullità del procedimento.

Resiste con controricorso C.L., il quale ha anche depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. mentre non ha svolto difese l’intimato Q.B..

2.- Il procedimento è stato assegnato alla Sezione 6-2 ed il consigliere designato, nella relazione, ha evidenziato la manifesta infondatezza del ricorso alla luce della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente è qualificabile, salva la prova dell’interversio possessionis, come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, fondandosi su un contratto di comodato funzionalmente collegato al preliminare.

Il collegio, con ordinanza n. 15513 del 25 luglio 2016, pur aderendo alla proposta di definizione contenuta nella relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., ha rimesso la causa al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima importanza, oggetto di contrasto, relativa alla formula definitoria ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, di manifesta infondatezza nel merito o d’inammissibilità in rito.

In sintesi, secondo la Sezione rimettente, l’art. 360 bis c.p.c. sarebbe riconducibile, dunque, all’art. 375 c.p.c., n. 1 e non al n. 5, ed integrerebbe, come confermato dalla sua collocazione, un’inammissibilità in rito, derivante dall’inidonea formulazione del motivo consistente nella violazione di legge, che non può limitarsi ad indicare le disposizioni trasgredite, ma, previa individuazione della ratio decidendi della sentenza impugnata, deve articolarsi in un raffronto tra la regola giuridica applicata dal giudice di merito ed i precedenti della Corte di cassazione.

Presupposti di tale inammissibilità del motivo, ostativa al suo esame nel merito, sono: l) l’esistenza di una giurisprudenza della Corte, che, secondo le “Linee guida per il funzionamento della sesta sezione civile”, diffuse con circolare del Primo Presidente del 22 aprile 2016, è configurabile in presenza di una decisione delle Sezioni Unite, di un orientamento consolidato delle Sezioni semplici, di più pronunce convergenti delle Sezioni semplici, di una sola sentenza, se convincente, di una Sezione semplice; 2) la persistenza dell’orientamento seguito dal giudice di merito sino al momento della decisione del ricorso per cassazione. In assenza di una di tali condizioni, la valutazione ex art. 360 bis c.p.c., non può essere compiuta ed il ricorso, anche se privo di un esame esaustivo dei precedenti di legittimità, va esaminato nel merito.

La pronuncia ex art. 360 bis c.p.c. sembrerebbe doversi iscrivere tra quelle di rito di cui all’art. 375 c.p.c., n. 1, sanzionando un’inammissibilità genetica, che attiene alla confezione del ricorso e non può, pertanto, essere sanata successivamente all’introduzione del giudizio di legittimità, ma, comunque, continua ad esigere la valutazione: a) di ogni singolo motivo, a cui si riferisce la regola imposta; b) dell’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, sebbene non al fine della decisione di merito, ma solo al fine della verifica dei presupposti di tale categoria processuale.

3.- La Sez. 6-2 non condivide il principio enunciato da Sez. U. n. 19051 del 6/09/2010, confermato da Sez. 1, n. 5442 del 18/03/2016, oltre che da Sez. U. n. 5941 del 16/04/2012 e da Sez. U., n. 8923 del 19/04/2011, secondo cui il ricorso scrutinato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, deve essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile qualora a sentenza impugnata si presenti conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vengano prospettati dal ricorrente argomenti per modificarla, posto che potrebbe, comunque, trovare accoglimento se, al momento della decisione, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra decisione impugnata e giurisprudenza di legittimità, quest’ultima fosse mutata.

Il principio innanzi riportato, peraltro, è stato contraddetto da Sez. 5, n. 23586 del 18/11/2015 e da Sez. 1, n. 8804 del 04/05/2016, secondo cui, invece, il ricorso per cassazione che non offra elementi per modificare la giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve essere rigettato in rito e non nel merito ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, che, nell’evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto, ponendo a carico del ricorrente un onere argomentativo, il cui parametro di valutazione è costituito dal momento della proposizione del ricorso.

4.- Giova premettere che la questione di cui le sezioni unite sono state investite – se, cioè, in presenza della situazione ipotizzata dall’art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1, il ricorso per cassazione debba esser dichiarato inammissibile ovvero rigettato – non appare meramente terminologica. Infatti, ove la si dovesse risolvere nel senso del rigetto, come già indicato da Sez. un. 19051/2010, la Corte non potrebbe esimersi dall’esaminare nel merito anche un eventuale ricorso incidentale tardivo che fosse stato proposto dalla parte controricorrente. Viceversa la declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale produrrebbe l’inefficacia di quel ricorso incidentale tardivo, dovendosi ritenere anche in tal caso applicabile il disposto dell’art. 334 c.p.c., comma 2, che siffatta conclusione impone quale che sia la ragione dell’inammissibilità del ricorso principale.

Per rispondere al quesito concernente la sorte del ricorso proposto in difformità alla previsione del citato n. 1 dell’art. 360-bis, non può non muoversi dal disposto letterale della norma: che si esprime in termini del tutto inequivoci nel senso dell’inammissibilità. Le ragioni teoriche in forza delle quali, nondimeno, la già richiamata decisione di Sez. un. 19051/2010 aveva optato per il rigetto del ricorso, alla luce delle critiche che sono state al riguardo formulate e della successiva evoluzione che l’ordinamento processuale ha conosciuto, non possono qui esser confermate.

Infatti non è più ormai condivisibile l’idea secondo la quale l’inammissibilità del ricorso potrebbe sussistere solo in presenza di difetti attinenti alla struttura formale del ricorso medesimo o alle modalità in cui il suo contenuto è espresso, restando estranea alla figura dell’inammissibilità ogni valutazione che attinga il merito.

Al contrario, il legislatore ha fatto mostra di utilizzare a più riprese la categoria dell’inammissibilità, per facilitare una decisione in limine litis, anche in presenza di ragioni di merito che risultino agevolmente percepibili e siano perciò suscettibili di un più snello iter motivazionale: si pensi all’art. 348-bis c.p.c., dettato per il giudizio d’appello, pur nell’evidente differenza che quell’ipotesi d’inammissibilità presenta rispetto a quella qui in esame (se ne farà cenno in seguito), ma si pensi anche all’art. 606 c.p.p. in materia d’inammissibilità del ricorso per cassazione in campo penale.

Non sembra d’altronde neppure decisiva, per contrastare la chiara indicazione ricavabile dal testo normativo, la circostanza che la valutazione di conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza della Corte, postulata dal disposto del citato n. 1 dell’art. 360-bis, deve ragionevolmente esser compiuta al momento della decisione, potendo la giurisprudenza aver mutato orientamento rispetto al momento in cui il ricorso è stato proposto. Ciò è senz’altro vero, ma non impedisce di considerare in tal caso ammissibile (ed eventualmente fondato) un ricorso che, ove la giurisprudenza fosse rimasta invariata, sarebbe andato verosimilmente incontro ad una dichiarazione d’inammissibilità per non avere offerto elementi idonei a mutarne orientamento; come, del resto, non impedisce di pervenire alla medesima conclusione nel caso in cui la Corte ravvisi la necessità di mutare il precedente orientamento giurisprudenziale sulla base di una diversa valutazione operata d’ufficio. Il fatto, cioè, che la struttura della disposizione in esame imponga di valutare l’esistenza della eventuale ragione d’ammissibilità del ricorso al tempo della decisione non implica, di per sè, che non d’inammissibilità bensì d’infondatezza debba parlarsi, ma significa solo che possono darsi casi di ammissibilità sopravvenuta, dei quali la corte dovrà evidentemente tener conto nella sua decisione.

E’ appena il caso di aggiungere che la situazione d’inammissibilità contemplata dall’art. 360-bis di cui si sta parlando lascia del tutto intatta, pur riducendone la portata applicativa, l’ipotesi di rigetto per manifesta infondatezza del ricorso contemplata dal successivo art. 375, che riguarda ogni altro possibile caso di infondatezza, manifesta sì ma non dipendente dall’assenza di ogni confronto critico con una precedente giurisprudenza consolidata.

5.- E’ opportuno aggiungere che le ragioni d’inammissibilità contemplate dal citato art. 360-bis possono investire anche soltanto singoli motivi di ricorso e non debbono perciò necessariamente comportare l’inammissibilità del ricorso nel suo insieme, ove questo consti di più motivi. Anche in ciò si evidenzia la diversità di questa situazione rispetto a quella contemplata, con riferimento al giudizio d’appello, dagli artt. 348 bis e ter c.p.c., i quali presuppongono invece l’impiego di una tecnica decisoria di tipo delibativo e prognostico volta a valutare l’impugnazione nel suo insieme, senza scrutinare nel dettaglio i suoi singoli aspetti. Ma il giudizio d’appello, a differenza di quello di cassazione, non è a critica vincolata, ed all’inammissibilità dell’impugnazione consegue la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado.

Per contro, una inammissibilità “sostanziale” e riferita all’intero ricorso per cassazione sarebbe destinata a chiudere il giudizio, e ciò conferma che non è ipotizzabile l’applicazione dell’art. 360 bis cod. proc. civ. alla stregua dell’art. 348 bis cod. proc. civ..

E’ stato inoltre già chiarito, poi, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda (Sez. 6 – 3, n. 3142 del 2011).

6.- La funzione di filtro, cui pure accenna l’ordinanza di rimessione, consiste in ciò, che la Corte è in un certo qual senso esonerata – ex art. 360 bis – dall’esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall’orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente. In questo senso l’art. 360 bis è una norma-filtro perchè consente di delibare rapidamente ricorsi “inconsistenti”. Ma si tratta pur sempre di una “inammissibilità di merito”, compatibile con la garanzia dell’art. 111 Cost., comma 7.

7.- Nella concreta fattispecie – come rilevato anche nell’ordinanza di rimessione – l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1141 cod. civ., la nullità della sentenza impugnata, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto che il promissario acquirente fosse mero detentore del fondo promesso in vendita e non avesse con tale fondo una relazione qualificabile come possesso utile ad usucapionem) è inammissibile, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, non fornendo il ricorrente elementi per mutare orientamento – “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori; pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 cod. civ.” (Sez. U, n. 7930 del 2008; nello stesso senso: Sez. 2, n. 9896 del 2010; Sez. 2, n. 1296 del 2010), avendo la Corte territoriale rilevato che l’attore non ha allegato nè provato una sopravvenuta interversione del possesso.

Gli argomenti contenuti nel ricorso, in realtà, riportano pedissequamente critiche dottrinarie risalenti al 2010, mentre la giurisprudenza di questa Corte è stata ribadita ancora da Sez. 2, n. 5211 del 2016.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ..

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA