Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7154 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 29/03/2011), n.7154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20292/2008 proposto da:

IL CAMINO DI UGO SERRA & C. SAS, in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 14,

presso lo studio dell’avvocato TERRANOVA Antonella, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERVANZI GIAN PAOLO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 38/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 20/04/07, depositata il 25/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/03/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello della s.a.s. Il Camino di Ugo Serra e C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Milano. Ha motivato la decisione ritenendo legittimo il ricorso all’accertamento analitico induttivo e condividendo le risultanze di esso in relazione all’accertamento dell’Irpeg ed ILOR del 1997. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, l’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Preliminare è il rilevo che la causa relativa alle imposte sul reddito di una società di persone si è svolta tra l’Agenzia delle Entrate e la sola società e non anche nei confronti di tutti i soci sussistendo litisconsorzio necessario, come ritenuto da SS.UU. n. 14815 del 2008 che ha fissato il principio: in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 911, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dalla nullità dell’intero giudizio e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano; che in ordine alle spese la novità della giurisprudenza consiglia di compensarle per l’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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