Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7153 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/03/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 29/03/2011), n.7153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14758/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

FIERRO DI FIERRO LUIGI & C. SAS, in persona del

legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO 26,

presso la SOCIETA’ E.P. SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati

GAETA Ugo, GAETA GUIDO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI del 6/03/07, depositata il 13/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Fierro di Fierro Luigi & C. s.a.s. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di recupero di credito di imposta per intervenuta decadenza dal diritto al beneficio in relazione all’omessa trasmissione, nei termini prescritti, del modello CVS – la C.T.R. Campania rigettava l’appello dell’Agenzia, rilevando che la comunicazione dei dati richiesti dall’Amministrazione mediante invio del modello CVS costituisce mero adempimento formale la cui omissione non può fare venire meno il diritto alla fruizione del credito di imposta, ed inoltre che la L. n. 289 del 2002, art. 62, si presenta illegittimo ex art. 3, comma 2 dello statuto dei diritti del contribuente, prevedendo a carico del contribuente un adempimento la cui scadenza è fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della disposizione.

2. L’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 62 e L. n. 212 del 2000, art. 3, nonchè del principio di gerarchia e di competenza delle fonti primarie) è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale le norme della legge 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie – anche anteriori, ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria, conseguentemente non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse. – In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva disapplicato la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a), ritenendolo contrastante con la L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 2 – (v. Cass. n. 8254 del 2009). La giurisprudenza di questo giudice legittimità ha inoltre affermato che l’inosservanza del termine inizialmente individuato nel 31 gennaio 2003 dal D.L. 12 novembre 2002, n. 253, art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, e poi definitivamente fissato al 28 febbraio 2003 dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e) – entro il quale i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo sotto forma di credito di imposta anteriormente alla data dell’8 luglio 2002 devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, nonchè quelli ulteriori eventualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, comporta la decadenza dal beneficio, non assumendo alcun rilievo circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 (c.d. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa (v. Cass. n. 19627 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo. Attesa la controvertibilità della questione, risultante anche dalle decisioni rese in proposito dai giudici di merito, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità come in dispositivo liquidate.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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