Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7153 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. I, 24/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 24/03/2010), n.7153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G. ((OMISSIS)), domiciliato in Roma, corso

Trieste 61, presso l’avv. Sgobbo T., che lo rappresenta e difende

unitamente all’avv. Fortuna F. S., come da mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M., domiciliato in Roma, via Barberini 86, presso l’avv.

Criscuolo F., che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.G., domiciliato in Roma, via Barberini 86, presso

l’avv. F. Criscuolo, che lo rappresenta e difende, come da mandato a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Amministrazione provinciale di Catanzaro, domiciliata in Roma, via A.

Di Tullio 11, presso Tranquillo I., rappresentata e difesa dagli avv.

Tranquillo L. e Pallone F., come da mancato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 553/2003 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 15 dicembre 2003 Sentita la relazione svolta dal

Consigliere dott. NAPPI Aniello;

uditi i difensori, avv. Sgobbo per S., avv. Salvemini delegato

per N.;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. RUSSO Rosario, che ha chiesto

dichiararsi inammissibile il controricorso della Provincia a fronte

del ricorso N., inammissibile il ricorso incidentale congiunto

di N. e C.; il rigetto dei ricorsi di S. o

N.; la compensazione delle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dall’Amministrazione provinciale di Catanzaro avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 585.936.250 in favore degli ingegneri S.G. e N. M. e del geologo C.G., rigettando le domande proposte da costoro per il pagamento, almeno a titolo di ingiustificato arricchimento, dei compensi professionali relativi a uno studio per lo sfruttamento delle acque del fiume (OMISSIS). Hanno ritenuto i giudici del merito:

a) e’ nulla la Delib. 19 settembre 1989 di affidamento dell’incarico ai professionisti, perche’ carente sia della preventiva determinazione dell’importo della spesa sia dell’indicazione dei mezzi per farvi fronte, sicche’ era privo di titolo il credito fatto valere dagli attori;

b) e’ infondata la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dagli attori, perche’ manca la prova che il progetto redatto dai professionisti sia stato effettivamente utilizzato dall’Amministrazione provinciale di Catanzaro, non essendo a tal fine idonee ne’ la deposizione dell’assessore S.M., in quanto generica e apodittica, ne’ la minuta di una lettera priva di firma con la quale il progetto controverso sarebbe stato trasmesso ad altre amministrazione, perche’ e’ rimasta senza esito la richiesta di acquisirne l’originale.

Contro la sentenza d’appello ricorrono ora per Cassazione S. G., con cinque motivi d’impugnazione, N.M. e C.G., con cinque motivi, d’impugnazione. Resiste con controricorso l’Amministrazione provinciale di Catanzaro, che ha depositato memoria.

I ricorsi proposti anche distintamente e ripetutamente dagli attori vanno riuniti, come gli analoghi controricorsi dell’amministrazione, con la conseguenza che risulta irrilevante la tardivita’ eccepita dal Procuratore generale solo per alcuni di quelli reiterati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del suo ricorso S.G. deduce violazione del R.D. n. 385 del 1934, artt. 284, 285, 288, del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 convertito nella L. n. 144 del 1989, dell’art. 1418 c.c. e segg. e dell’art. 2229 c.c. e segg. della L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E, per avere ritenuto nulla la delibera della Giunta provinciale di Catanzaro di affidamento dell’incarico per il progetto controverso.

Sostiene che, come ha chiarito la giurisprudenza, “qualora la decisione di incaricare della progettazione di un opera pubblica un privato professionista risulti ritualmente adottata, nella sede sua propria, e la relativa delibera abbia, altresi’, acquistato efficacia all’esito delle prescritte ratifiche, la conseguente costituzione di un legittimo rapporto di prestazione di opera (nella fase attuati va della delibera stessa) produce tutti gli effetti giuridici propri del relativo contratto, ivi compresa l’obbligazione dell’ente di corrispondere il compenso al professionista, rilevando esclusivamente nell’ambito organizzativo interno dell’ente le eventuali carenze o irregolarita’ del procedimento amministrativo in ordine alla previsione della relativa spesa e dei mezzi per fronteggiarla, attesane la inidoneita’ ad incidere negativamente sui diritti acquisiti dal privato in forza del contratto”; Cass., sez. 1^, 27 febbraio 1998, n. 2235, n. 513175).

Ne’ questa giurisprudenza puo’ essere inficiata dal richiamo al D.L. n. 66 del 1989, art. 23 che prevede la responsabilita’ personale degli amministratori per l’impegno di spesa non predeterminato, ma non commina la nullita’ della relativa delibera. E aggiunge che comunque la disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo non puo’ essere richiesta dalla stessa amministrazione che vi ha dato causa, in particolare quando ne conseguirebbe la compressione di un diritto soggettivo qual e’ quello alla remunerazione del lavoro.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine all’irrilevanza delle invalidita’ dell’auto amministrativo ai lini dell’efficacia della convenzione stipulata con un professionista. Lamenta che apoditticamente i giudici del merito abbiano disatteso il contrario orientamento giurisprudenziale, sol perche’ minoritario.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce ancora violazione del R.D. n. 385 del 1934, art. 285 e vizi di motivazione della decisione impugnata.

Predette che la delibera controversa e’ stata ritenuta nulla solo per la mancata quantificazione del compenso e per la mancata indicazione dei mezzi finanziari destinati a farvi fronte. Non sono stati considerati rilevanti, e non possono dunque piu’ essere discussi, ne’ la mancanza di finanziamenti di copertura ne’ la mancanza dell’impegno contabile richiesto dal D.L. n. 66 del 1989, art. 23.

Rileva dunque che il R.D. n. 385 del 1934, art. 286 all’epoca vigente, prevedeva appunto la redazione di un progetto di massima per la valutazione dell’entita’ della spesa; sicche’ non si esigeva la predeterminazione anche della spesa necessaria alla redazione del progetto di massima.

E aggiunge che nella delibera di conferimento dell’incarico era espressamente prevista l’imputazione della spesa al capitolo di bilancio concernente le spese di progettazione. E’ vero dunque che, come attestato dalla Ragioneria dell’Amministrazione provinciale, non v’era finanziamento per la realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume (OMISSIS); ma cio’ non esclude che fosse iscritto in bilancio un capitolo per spese di progettazione. E infatti il CO.RE.CO:, che pure aveva annullato una precedente analoga delibera, aveva invece vistato quella in discussione.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione di rigetto cella domanda subordinata di ingiustificato arricchimento. Lamenta che apoditticamente i giudici del merito abbiano considerato inidonea la deposizione dell’assessore Saporito in ordine all’utilizzazione della relazione redatta dagli attori. Al contrario gia’ la riferita trasmissione del progetto alla Regione Calabria, oltre che al Ministero dell’ambiente e all’Enel, ne comportava un’utilizzazione tale da giustificare l’applicazione dell’art. 2041 c.c. stante la competenza della regione quale ente erogatore dell’atteso finanziamento dell’opera in programma. E se il giudice avesse ritenuto necessario acquisire elementi piu’ specifici al riguardo, avrebbe potuto a norma dell’art. 213 c.p.c. richiedere informazioni alla pubblica amministrazione. Altrettanto significativo e’ del resto l’inoltro del progetto all’Enel, che aveva per primo proposto la realizzazione di una centrale idroelettrica, contestata calle popolazioni e dal movimento ambientalista.

Aggiunge che la minuta della lettera di trasmissione al Ministero dell’ambiente, sebbene priva di. autonoma idoneita’ probatoria, poteva certamente essere interpretata come riscontro alla testimonianza dell’assessore Sa.. Mentre sono palesemente equivoche le risposte degli uffici provinciali alla richiesta di informazioni sull’originale della minuta prodotta dagli attori; e avrebbero dovuto essere valutate dal giudice a norma dell’art. 116 c.p.c., considerato anche che per tutto il giudizio di primo grado l’amministrazione convenuta aveva addirittura negato di avere ricevuto la relazione degli attori.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la mancata considerazione del fatto che l’ordinanza di conferimento dell’incarico agli attori faceva esplicito riferimento all’interesse mostrato dall’Enel alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume (OMISSIS), sicche’ trovava conferma quanto riferito dall’assessore Sa. circa l’utilizzazione dell’elaborato redatto dagli attori.

Con il primo motivo dei loro comuni ricorsi N.M. e C.G. deducono violazione dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 2229 c.c. e segg. del R.D. n. 385 del 1934, art. 284, D.L. n. 66 del 1989, art. 23 vizi di motivazione della decisione impugnata. Sostengono che l’invalidita’ della delibera di conferimento dell’incarico non si estende al contratto stipulalo con :i professionisti incaricati. Infatti non e’ possibile addossare al contraente privato il rischio delle irregolarita’ amministrative nella procedura di conferimento dell’incarico. Del resto la normativa sopravvenuta, vale a dire sia il D.L. n. 66 del 1999, art. 23 sia del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 non prevedono affatto la nullita’ del contratto come conseguenza della mancata copertura contabile, bensi’ la responsabilita’ diretta del funzionario. E in conformita’ all’art. 28 Cost., questa responsabilita’ deve essere considerata solidale con quella della pubblica amministrazione, che ha diritto di regresso nei confronti del funzionario.

Comunque, aggiungono, la delibera del 19 settembre 1989, contrariamente a quanto affermano i giudici del merito, conteneva l’indicazione del capitolo di bilancio sul quale avrebbe gravato la spesa; e quindi era perfettamente regolare, tanto da aver superato il controllo del CO.RE.CO., che per mancanza di copertura aveva invece annullato una precedente analoga delibera. La contraria attestazione dell’ufficio di ragioneria dell’amministrazione convenuta si riferisce al finanziamento dell’opera, non alla copertura della spesa della valutazione della sua fattibilita’.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli art. 1175, 1375, 2041 e 2697 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostengono che, dalla deposizione dell’ex assessore Sa., erroneamente valutata dai giudici del merito, da altri documenti, risulta l’implicito riconoscimento dell’utilita’ del progetto redatto dagli attori. Mentre il comportamento dell’Amministrazione convenuta, che per sei anni aveva addirittura negato l’esistenza dell’elaborato degli attori, andava valutato come elemento di prova.

3. Sono infondati i motivi con i quali i ricorrenti contestano la dichiarazione di invalidita’ del contratto d’opera da essi stipulati con l’amministrazione convenuta.

Secondo la piu’ recente e autorevole giurisprudenza di questa corte, invero, “nel vigore del combinato disposto del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e 288 (Testo unico della legge comunale e provinciale), la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano ad un professionista privato l’incarico per la progettazione di un’opera pubblica, e’ valida e vincolante nei con fioriti dell’ente locale soltanto se contenga la previsione dell’ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte. L’inosservanza di tali prescrizioni determina la nullita’ della delibera, nullita’ che si estende al contratto di prestazione d’opera professionale poi stipulato con il professionista, escludendone l’idoneita’ a costituire titolo per il compenso”. (Cass., sez. un., 10 giugno 2005, n. 12195, m. 581171, Cass., sez. 1^, 29 ottobre 2009, n. 22922, mn. 609648).

Nel caso in esame e’ indiscusso che la Delib. 19 settembre 1989, pur contenendo l’indicazione del capitolo di bilancio cui la spesa sarebbe stata imputata, non precisava quale sarebbe stato il compenso dei professionisti. Ne’ la possibilita’ di predeterminare l’importo del compenso spettante ai professionisti risultava esclusa per il fatto che la natura dell’incarico rendeva impossibile l’applicazione della tariffa a percentuale sull’importo delle opere.

Sicche’ la delibera era affetta da un’invalidita’ che, secondo la citata giurisprudenza, si estende al contratto controverso.

4. infondati sono anche i motivi con i quali i ricorrenti censurano la decisione di rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento da essi proposta in via subordinata.

Il D.L. n. 66 del 1989, art. 23 gia’ in vigore all’epoca, prevede infatti la responsabilita’ personale degli amministratori per l’impegno di spesa non predeterminato. Sicche’ viene meno il presupposto fondamentale dell’azione di ingiustificato arricchimento, vale a dire la sua sussidiarieta’ (Cass., sez. 1^, 6 luglio 2007, n. 15296, m. 600334).

Ne consegue che l’azione proposta in via subordinata agli attori era inammissibile. E cosi’ corretta la pur censurabile motivazione in fatto della decisione impugnata, risultano infondati anche questi motivi dei ricorsi.

P.Q.M.

La CORTE Rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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