Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7153 del 20/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.20/03/2017), n. 7153
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13804-2015 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
RASPONI 40, presso lo studio dell’avvocato ORIANA CIANCA, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONTE ROSSO
5, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE VITALE, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7030/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA
dell’1/10/2014, depositata il 17/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2016 dal Consigliere Relatore Don. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Oriana Cianca difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Salvatore Vitale difensore del controricorrente che
insiste nella inammissibilità.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte rilevato che sul ricorso n. 13804/15 proposto da S.A. nei confronti di D.P.R. il Consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue “Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.
Il Tribunale di Roma con sentenza del 10.23.12 ha accolto la richiesta presentata del S. di scioglimento del matrimonio contratto con D.P.R. ponendogli a carico l’ammontare di 350,00 Euro a titolo di assegno mensile di divorzio.
La D.P. ha proposto appello contro la sentenza di prime cure lamentando che non era stata ritenuta provata la sussistenza della patologia di cui era affetta che ne condizionava la capacità lavorativa.
La Corte d’Appello con sentenza n. 7030/14, in parziale accoglimento del gravame, ha determinato in Euro 500 00 mensili l’ammontare dell’assegno di divorzio in favore della D.P.. Ricorre per cassazione il S. contestando la decisione assunta dalla Corte d’Appello.
Con l’unico motivo di ricorso il S. si duole per aver la Corte d’Appello attribuito a certificazione medica privata capacità e validità probatoria ponendo tali documenti a fondamento della decisione assunta e lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata indicazione degli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento.
Sotto diverso profilo contesta la valutazione del suo reddito in base alla quale è stato aumentato l’assegno.
Lamenta inoltre la condanna alla spese di giudizio.
La D.P. ha resistito con controricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla valutazione delle prove la Corte si è basata sui certificati medici prodotti e trattasi di valutazione sulla attendibilità degli stessi non soggetta a scrutinio in sede di legittimità.
Le ulteriori censure rese dallo S. a sostegno del suo ricorso sono che delle affermazioni apodittiche che tendono a fornire una diversa ricostruzione in fatto rispetto a quella effettuata dal giudice di merito e come tali non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.
In particolare il reddito dello stesso risulta accertato dalla Corte d’appello in base ai CUD che agli estratti conto bancari. Trattasi di valutazione di merito non sindacabile in questa sede.
Per quanto concerne la compensazione delle spese, trattasi di valutazione discrezionale del giudice di merito anch’essa non sindacabile in sede di legittimità.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.
P.Q.M.:
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 11.07.2016.
Il Cons.relatore”.
Vista la memoria del resistente;
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio del contributo.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017