Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7153 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 15/03/2021), n.7153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8800-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

ORMAZ SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso

lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MARINO;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 23/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 08/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società Ormaz s.rl. impugnava l’avviso di accertamento per il recupero delle imposte dirette relative all’anno 2003, eccependo la legittimità della detrazione dei costi e dell’Iva, che l’Agenzia aveva escluso; i primi in quanto costi indeducibili o non inerenti; e l’Iva in quanto applicata a fatture emesse per generici servizi commerciali o afferenti costi non inerenti.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando in Euro 2.163,28 la ripresa per erogazioni liberali mentre confermava le riprese operate ai fini Irpeg, Iva ed Irap. Per il resto annullava le riprese fiscali operate dall’ufficio con compensazione delle spese.

La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia dinanzi alla CTR della Lombardia, la quale in parziale accoglimento del gravame, affermava l’illegittimità della ripresa Irpeg A4 e A-2.

Per la cassazione della sentenza n. 23/1/2010 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La contribuente ha proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi, cui ha replicato l’Agenzia con controricorso. Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.

Con successiva memoria, la società Omaz dichiarava di rinunciare al controricorso e al ricorso incidentale e chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendo già versato l’importo dovuto di cui all’atto impositivo in pendenza del giudizio. Orbene, va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 24083 del 2018), secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv. con modific. nella L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale rateizzato.

Ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 5 qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione ex lege del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti e di provvedere in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 5, convertito con modificazioni della L. 21 giugno 2017, n. 96;

– Dichiara estinto il giudizio ai sensi del comma 10 del medesimo articolo;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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