Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7153 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 13/03/2020), n.7153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29996-2018 proposto da:

M.S., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato PAOLO

SASSI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 1852/2018,

depositato il 28.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.12.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.S. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 1, lett. e) e g), artt. 3,14 e art. 16, comma 1, lett. b), nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il Tribunale aveva omesso di rapportare la sua vicenda personale alla documentazione prodotta, avendone escluso la credibilità senza valutare la situazione generale del suo Paese di origine, caratterizzata da insicurezza, diffusione della criminalità organizzata, elevato rischio di attentati terroristici, totale mancanza di presidi di legalità e violazione dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza, nonchè dalle precarie condizioni di vita della popolazione;

1.2. con il secondo motivo il ricorrente censura, prospettando error in procedendo, omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria;

1.3. con il terzo motivo si denuncia violazione di legge censurando il decreto impugnato per aver revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in virtù della ritenuta infondatezza della domanda, conseguente all’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria ed all’omesso esame delle fonti d’informazione internazionali; il primo motivo va parzialmente accolto;

1.4. il Tribunale ha espresso un giudizio negativo circa la credibilità del racconto del richiedente circa le ragioni del suo espatrio a causa delle minacce di morte ricevute da un individuo che si era impossessato di un suo terreno, sulla base di plurimi elementi ritenuti rilevatori dell’inverosimiglianza della sua narrazione, in maniera del tutto conforme ai parametri cui l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

1.5. il Tribunale ha infatti adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante non è credibile, evidenziando l’inverosimiglianza della circostanza che il richiedente, e non il padre, al quale in realtà apparteneva il terreno, fosse stato l’unico destinatario della minacce, peraltro “mai concretizzate in atti specifici”, ed il fatto che a seguito di un’unica aggressione non vi fossero state ulteriori conseguenze per il richiedente che aveva continuato a soggiornare per quattro mesi negli stessi luoghi di origine, il che altresì aveva indotto il Tribunale a concludere per la mancanza di attualità del pericolo prospettato;

1.6. la censura è dunque volta a sollecitare, quanto alla richiesta di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) la revisione di apprezzamenti di fatto esaurientemente compiuti dai Giudici di merito;

1.7. in relazione, tuttavia, alla doglianza di mancata valutazione del generale contesto politico e ordinamentale del Paese di provenienza ai fini della richiesta dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) il Collegio rileva che il Tribunale ha esaminato la situazione del Bangladesh sulla base di report non specificamente indicati (si fa generico riferimento “all’ultimo rapporto di Amnesty International”), nè allo scopo poteva ritenersi sufficiente l’assunzione di informazioni via web, attraverso altri canali d’informazione – nel caso di specie “sito della Farnesina” -, destinati a fornire dati incompleti, cronologicamente generici e desunti da fonti riguardanti categorie di soggetti, come i turisti od i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti la protezione internazionale;

1.8. va altresì accolta la seconda censura, circa l’omessa pronuncia sulla richiesta di protezione umanitaria formulata dal richiedente nel ricorso, avendo il Tribunale del tutto omesso di pronunciarsi al riguardo;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va dunque accolto limitatamente al primo ed al secondo motivo, assorbito il terzo, con conseguente cassazione dell’impugnato decreto e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il terzo motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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