Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7152 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. I, 29/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 29/03/2011), n.7152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20029/2009 proposto da:

P.F.G. ((OMISSIS)) P.S.

((OMISSIS)) P.P.A. ((OMISSIS)) in

proprio e nella qualità di eredi di S.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3,

presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE Raffaele, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CERRA GIUSEPPE FRANCESCO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 431/07 R.G. della CORTE D’APPELLO di

SALERNO del 4/03/08, depositato il 14/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1. – La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- P.S., P.F. G. e P.P.A., in proprio e in qualità di eredi di S.M., hanno adito la Corte d’appello di Salerno allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio civile di divisione ereditaria promosso innanzi al Tribunale di Lamezia Terme con citazione del 9.4.1980, ancora pendente alla data del ricorso Pinto (25.7.2007).

La Corte d’appello, con decreto depositato il 14.8.2008, pronunciato nei confronti del Ministero della Giustizia, fissato il termine di durata ragionevole del giudizio in anni cinque in considerazione della complessità della causa (tale da richiedere il reiterato intervento del consulente tecnico) e delle vicende che avevano colpito le parti (decesso del dante causa dei ricorrenti e decesso del procuratore di una delle parti), detratto il ritardo pari a 12 anni e 5 mesi, dovuto ai rinvii chiesti dalle parti o alle astensioni degli avvocati dalle udienze, ha liquidato in favore di ciascun ricorrente, per il danno non patrimoniale per il ritardo di 10 anni circa, la somma di Euro 10.000,00 (Euro 1.000,00 per anno di ritardo) – oltre interessi e le spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto gli attori hanno proposto ricorso affidato a un solo motivo.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

2.- Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 2, agli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., ed all’art. 6, par. 1 e art. 13 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, adottata a Roma il 4/11/1950, resa esecutiva con legge 4/8/1955 ed entrata in vigore per l’Italia il 26/10/1955 e formulano il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: 1) La Corte di Appello di Salerno, nella fattispecie, ai fini del calcolo e della liquidazione del danno non patrimoniale derivatone alla ricorrente, a fronte di un procedimento protrattosi, in complesso, per oltre ventisette anni, ha determinato che vi era stato uno sconfinamento, oltre il termine ragionevole della congeniale durata, per un arco di anni 10 circa.

Ed ha, dunque, divisato che a ciascuno dei ricorrenti spettassero, al rivendicato titolo, Euro 333,33 circa per anno e, quindi, il complessivo importo di Euro 10.000.00, così ottenuto mediante commisurazione dell’indennizzo, isolatamente, a ciascun anno e/o frazione di anno dell’ingiustificata dilazione. – 2) La stessa Corte, per converso, aveva l’obbligo di conformarsi ai criteri di riparazione come elaborati, in materia, per casi simili, dalla CEDU aventi tutti natura giuridica e – come tali strettamente vincolanti per il Giudice nazionale, secondo il consolidato orientamento della Corte di Strasburgo e della Suprema Corte di Cassazione. In particolare, per effetto di tale pensiero, la liquidazione indennitaria deve, ineludibilmente, essere improntata ai seguenti canoni:

a) quantificazione del risarcimento, nella sua prima fase di calcolo (o base di partenza) in ragione di 1.000,00/1.500,00 Euro per ciascun anno di durata della procedura, nel suo complesso, e non isolatamente per anno di ritardo ed a prescindere dall’esito della lite per la parte reclamante;

b) aumento della globale entità, così realizzata, di Euro 2.000,00, per il caso di una posta in gioco di considerevole portata, ovvero decremento della medesima entità, variabilmente, in funzione di significative circostanze afferenti alla peculiare fattispecie (es. numero dei gradi di giudizio, scarsa importanza della materia in contesa, contegno negligente e/o dilatorio del ricorrente, etc.).

Alla stregua di quanto sopra, dica, pertanto, l’Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione, se e entro quali termini la Corte di Appello di Salerno, con l’adottato metodo di liquidazione, si sia discostata dalle appena designate regole direttive e, nell’ipotesi negativa, delimiti i confini del distacco dell’indennizzo somministrato ai ricorrenti rispetto alle misure medie concepite in sede soprannazionale.

3.- L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, non risultando impugnata la motivazione del decreto impugnato (mancando la sintesi del fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c. e l’espressa indicazione del tipo di censura ex art. 360 c.p.c., n. 5) nella parte in cui ha determinato i ritardi non imputabili allo Stato nonchè la durata ragionevole del processo presupposto.

Relativamente alla quantificazione del danno, va ribadito che i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, avendo riguardo al parametro di Euro 1.000,00, Euro 1.500,00 per anno di ritardo dopo i primi tre anni, per i quali l’indennizzo è pari a Euro 750,00 per anno.

Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito, che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante;

per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 30064 e n. 6898 del 2008; n. 1630 e n. 1631 del 2006).

Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore, qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul c.d. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 30570, n. 18012 del 2008).

Inoltre, la precettività, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo:

per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

Nella concreta fattispecie la Corte di merito ha liquidato la somma di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, sostanzialmente attenendosi ai criteri innanzi richiamati.

Il ricorso, dunque, può essere deciso in Camera di consiglio”.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del ricorso.

Le spese processuali del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese processuali che liquida in Euro 865,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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