Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7152 del 20/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 20/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.20/03/2017),  n. 7152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7741-2015 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona dell’Amministratore Unico ed unico socio,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPI RICCI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 44/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

13/02/2015, depositata il 21/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 7741/15 proposto da (OMISSIS) Srl nei confronti del Fallimento (OMISSIS) Srl il Consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue:

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c. osserva quanto segue.

Il Tribunale di S. Maria CV dichiarava il fallimento della (OMISSIS) srl.

Avverso tale pronuncia la società fallita sollevava reclamo deducendo in primo luogo la nullità della sentenza per omessa notifica dell’istanza di fallimento e per l’inosservanza dei termini di comparizione nonchè per non esservi prova dell’avvenuta ricevibilità della raccomandata inviata.

La Corte d’Appello di Napoli ha respinto con sentenza n. 44/2015 l’impugnazione.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società sulla base di due motivi.

In particolare con il primo motivo la società lamenta che la Corte d’Appello ed ancor prima il Tribunale avrebbero mal interpretato il disposto dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 145 c.p.c. che stabilisce ove va eseguita la notificazione alla persona giuridica nel caso in cui la notifica presso la sede sociale non abbia avuto esito positivo.

Con il secondo motivo la ricorrente contesta altresì che la Corte d’Appello non abbia tenuto correttamente conto del presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento avendone accertato solo presuntivamente lo stato di insolvenza.

Il primo motivo del ricorso è fondato.

A tal proposito è stato affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato”come avvenuto nel caso di specie, la sentenza di fallimento appare affetta da nullità non essendo stata fornita la prova della instaurazione del contraddittorio. (Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008) (Cass. 23852/14).

Resta assorbito il secondo motivo.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

P.Q.M.;

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 11.07.2016.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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