Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7152 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2021, (ud. 13/12/2019, dep. 15/03/2021), n.7152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 670-2013 proposto da:

CMU SCARL, elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO MARGANA 15,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI RINALDI FERRI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI

PESARO URBINO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 72/2012 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 22/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dalla emissione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dalla Agenzia Delle Entrate nei confronti della CMU scarl, con cui rideterminava la pretesa fiscale in base ai ricavi individuati in misura pari a Euro 96701,00.

Avverso il predetto accertamento proponeva ricorso la intimata e la commissione tributaria di Pesaro riduceva i ricavi contestati dall’Agenzia nella misura di 60000.

Proponeva appello la CMU Scarl, a cui seguiva appello incidentale dell’Agenzia. La Commissione Regionale dell’Umbria respingeva sia l’appello principale che quello incidentale confermando la decisione di primo grado.

Propone ricorso in Cassazione la Cmu scarl, che si affidava a 2 motivi così sintetizzabili:

1) Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2) Violazione e/o falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, art. 62 sexies, comma 3 conv. con modifiche dalla L. 29 ottobre 1999, n. 427, art. 62 sexies, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo in sostanza il ricorrente deduce che la motivazione della sentenza era insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare, secondo il ricorrente, la sentenza gravata non ha in alcun modo motivato circa le ragioni che inducevano l’ufficio ad applicare gli studi di settore, applicati automaticamente e acriticamente. Con il secondo motivo si duole che il giudice abbia erroneamente applicato il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, comma 3.

I motivi esaminati congiuntamente stante l’intima connessione vanno respinti.

In punto di fatto appare pacifico (vedi sentenza gravata e avviso di accertamento contenuto nel ricorso del ricorrente), che prima di emettere l’avviso impugnato l’Agenzia ha instaurato un contraddittorio con il contribuente per verificare le ragioni dello scostamento tra gli indici standardizzati ed i dati dichiarati.

Proprio l’instaurazione di questo contraddittorio preventivo autorizzava il contribuente a contestare l’applicazione dei (Ndr: testo originale non comprensibile provando le circostanze concrete che giustificassero lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenesse attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Nella fase propedeutica all’avviso di accertamento, come emerge dalla sentenza, la parte aveva dedotto che il valore dei beni strumentali era inferiore a quello indicato dall’ufficio, e nell’avviso l’ufficio impositore tiene conto di tale deduzione, riducendo tale valore di 202 mila Euro.

L’unica deduzione del contribuente di cui l’ufficio non aveva tenuto conto era la prospettazione che nell’anno in questione vi era stato lo spostamento della sede legale nell’ambito del piccolo comune di (OMISSIS) da via (OMISSIS) a via (OMISSIS) che aveva inciso in maniera determinate sulla attività di impresa e quindi sui ricavi. Tale circostanza sebbene non considerata rilevante dall’ufficio con l’avviso, è stata poi rivalutata dal giudice di primo grado che ha aderito con larghezza la tesi della parte considerando che il trasloco sarebbe durato circa 75 giorni, e che in tale periodo l’attività di impresa era rimasta paralizzata e quindi ha provveduto a ridurre i ricavi di oltre il 22%, così adeguando i parametri al caso concreto.

Come si vede le uniche deduzioni svolte dal contribuente nel contraddittorio hanno comunque trovato accoglimento, sicchè le critiche alle motivazioni si presentano infondate. Come è noto, secondo l’indirizzo giurisprudenziale costante, gli studi di settore previsti dal D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla L. 29 ottobre 1999, n. 427 rappresentando la risultante dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analitico-induttivo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60, ex art. 39, comma 1, lett. d. Inoltre spetta al contribuente, sia nella fase amministrativa o nella fase contenziosa l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato.

Nel caso le deduzioni del contribuente hanno solo determinato la riduzione della pretesa non la sua esclusione come sopra indicato. Ad abundantiam va anche sottolineato che la legittimità dell’accertamento tributario fondato sugli studi di settore, è stato confermato anche in sede sovranazionale, cfr. CGUE, 21.11.2018, in causa C-648-16. Nel caso di specie, invero, neanche il contribuente contesta che lo studio di settore utilizzato dall’Amministrazione finanziaria sia proprio quello che risulta applicabile alla concreta attività d’impresa da lui svolta, senza che mai abbia precisato ulteriori elementi oltre quelli presi in considerazione sia dall’ufficio che in sede giudiziaria, quali il valore dei beni strumentali e la sospensione della attività di impresa durante il trasloco. Il contribuente, infatti, non indica, in quali atti processuali abbia proposto le proprie ulteriori critiche al fine di consentire a questa Corte il controllo che le compete circa la tempestività e congruità delle contestazioni proposte, prima ancora di procedere a valutarne la decisività. Pertanto non essendo stati applicati gli studi di settore in automatico ma dopo una fase amministrativa, in cui il contribuente ha potuto esporre le proprie ragioni, deve ritenersi che in nessun errore è incorso il giudice di appello che ha confermato l’avviso di accertamento. Correttamente quindi è stato considerato che gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio di cui prima l’Agenzia e poi il giudice hanno tenuto conto per adeguarli al caso concreto.

Pertanto il ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado di legittimità liquidate in Euro 3800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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