Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7152 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 13/03/2020), n.7152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29088-2018 proposto da:

E.J., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato PAOLO

SASSI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 1774/2018,

depositato il 21.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17.12.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

E.J. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso aveva respinto il ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, di protezione umanitaria;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 1, lett. e) e lett. g), artt. 3,14 e art. 16, comma 1, lett. b), nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il Tribunale aveva omesso di rapportare la sua vicenda personale alla documentazione prodotta, avendone escluso la credibilità senza valutare la situazione generale del suo Paese di origine, caratterizzata da insicurezza, diffusione della criminalità organizzata, elevato rischio di attentati terroristici, totale mancanza di presidi di legalità e violazione dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza, nonchè dalle precarie condizioni di vita della popolazione;

1.2. con il secondo motivo il ricorrente censura, prospettando anche in questo caso il vizio di violazione di legge e omesso esame d’un fatto decisivo, il rigetto della domanda di “protezione umanitaria”, argomentando che in (OMISSIS) esiste una grave instabilità politica ed economica e che tale situazione non garantiva al ricorrente la tutela dei diritti fondamentali della persona;

1.3. con il terzo motivo si denuncia violazione di legge censurando il decreto impugnato per aver revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in virtù della ritenuta infondatezza della domanda, conseguente all’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria ed all’omesso esame delle fonti d’informazione internazionali;

1.4. il ricorso è infondato;

1.5. nel caso concreto, il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante, circa il motivo che lo avrebbe indotto ad abbandonare il Paese di origine – ossia le minacce subite per essere stato testimone oculare di un rito sacrificale per propiziare la vittoria elettorale di un esponente politico locale -, non è credibile “per l’assenza di riferimenti concreti” e per “la cornice di magia che l’avvolge”, nè l’istante ha fornito spiegazione alcuna circa la pretesa impossibilità di rivolgersi alle autorità di polizia;

1.6. il ricorrente censura poi la valutazione delle prove, mentre il Tribunale di Campobasso risulta aver indicato in modo non generico, in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) le fonti del proprio convincimento circa la situazione sociopolitica della (OMISSIS), ed in particolare circa l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella zona di provenienza del richiedente ((OMISSIS)), che non era compresa tra quelle in cui “la presenza di (OMISSIS)…(aveva)… fatto assurgere il conflitto al livello di guerra civile”;

1.6. il Tribunale ha altresì accertato, in fatto, la mancata allegazione o dimostrazione di ragioni di carattere umanitario tali da consentire il riconoscimento della forma di protezione residuale richiesta, limitandosi invece le censure del ricorrente, in larga parte, a deduzioni astratte e di principio senza alcuna individuazione di specifici elementi di carattere personale non adeguatamente apprezzati dal Giudice di merito, sollecitando nella sostanza una nuova valutazione, nel merito, della domanda presentata;

1.7. occorre infine evidenziare che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio di merito, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione prevista dall’art. 170 medesimo D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il predetto provvedimento, sia per ciò solo impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. citato, art. 113 (cfr. Cass. nn. 32028/2018, 3028/2018, 29228/2017), il che determina comunque l’inammissibilità della terza censura;

2. il ricorso va dunque respinto;

3. non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata;

4. deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535/2019)

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA