Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7151 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. I, 24/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 24/03/2010), n.7151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO A.TE.A. S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore

avv. S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AUGUSTO VERA 19, presso l’avvocato D’AMBROSIO RODOLFO, rappresentato

e difeso dall’avvocato NAPPI BEVERINO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. MONTANELLI 11, presso l’avvocato ANDRIOLA ALESSANDRO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERAFINI

GIANLUIGI, giusta procura a margine del controricorso e procura

speciale per Notaio SERGI di REGGIO CALABRIA – Rep. n. 36561 del

21.11.07;

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIADI GIOVANNI, giusta procura a margine del

controricorso;

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

3, presso l’avvocato SANDULLI MICHELE, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8,

presso l’avvocato AURELI STANISLAO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALBICINI ALESSANDRO, AURELI MICHELE, giusta

procura in calce al controricorso;

S.P.A. AURORA ASSICURAZIONI (c.f. (OMISSIS)), quale società

incorporante la S.P.A. MEIEAURORA, in persona del funzionario

procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 83-A, presso l’avvocato ZIPPARRO WLADIMIRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE RUBERTO ANIELLO, giusta

procura a margine del controricorso;

D.L.P., D.M.S., M.G. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, C.NE CLODIA 145/A, presso

l’avvocato ALLEGRA GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocati

ATTANASIO MARIO, DI MARTINO DOMENICO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

P.U., I.E.;

– intimati –

sul ricorso 345-2006 proposto da:

I.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 145/A, presso l’avvocato ALLEGRA GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dagli avvocati ATTANASIO MARIO, DI MARTINO

DOMENICO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale subordinato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO A.TE.A. S.R.L., D.L.P., D.M.S.,

M.G., B.C., T.A., P.U.,

G.F., AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 494-2006 proposto da:

P.U. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso l’avvocato BERLIRI ALESSANDRO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PROCACCINI MARIO,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO A.TE.A. S.R.L., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2483/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per il controricorrente D.L., gli Avvocati M. ATTANASIO e

D. DI MARTINO che hanno chiesto il rigetto del ricorso; per la

controricorrente MILANO, l’Avvocato A. ALFANO, per delega, che ha

chiesto il rigetto del ricorso; per il controricorrente B.,

l’Avvocato A. ANDRIOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso; per il

controricorrente T., l’Avvocato A. ALBICINI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale I.,

l’Avvocato DI MARTINO che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale con assorbimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il curatore del fallimento della A.TE.A. s.r.l., con atto notificato il 16 aprile 1999, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli i sigg.ri D.L.P., D.M.S., M.G., B.C., T.A., P.U., I.E. e G.F., che in epoche diverse avevano ricoperto cariche amministrative e sindacali nella società fallita, e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni per la violazione dei doveri inerenti alle anzidette cariche.

I convenuti si difesero chiedendo il rigetto delle domande ed i sigg.ri P. ed I., oltre ad eccepire la prescrizione del diritto azionato dagli organi della procedura fallimentare, chiamarono in causa a scopo di garanzia, rispettivamente, la Milano Assicurazioni s.p.a. e la Aurora Assicurazioni s.p.a.. Anche queste ultime società si costituirono contestando la fondatezza della pretesa avanzata dalla curatela del fallimento nei confronti dei rispettivi assicurati.

Il tribunale, con sentenza depositata il 24 aprile 2003, rigettò le domande proposte nei confronti di tutti i convenuti, compensando peraltro le spese processuali nei riguardi di alcuni di essi, tra i quali il sig. P..

Tale decisione fu poi integralmente confermata dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica il 31 agosto 2005.

Detta corte ritenne non provato che gli amministratori della società fallita avessero tenuto irregolarmente le scritture contabili, in quanto nessun rilievo in tal senso era stato formulato in epoca anteriore al fallimento, nè in occasione di un’indagine della Guardia di finanza nè in occasione della sottoposizione della società a procedura di amministrazione controllata, onde era ragionevole supporre che la successiva incompletezza di dette scritture fosse dipesa da un incendio e da alcuni furti che si erano verificati, dopo l’apertura della procedura fallimentare, in luoghi custoditi dagli organi della medesima procedura. Aggiunse poi la corte che, in ogni caso, alla lamentata mancanza del registro dei codici meccanografici occorrenti per decifrare i dati del libro giornale il curatore avrebbe ben potuto sopperire ricavando le necessarie informazioni dal programma informatico del computer. Parimenti privi di fondamento furono reputati gli addebiti concernenti la rivalutazione di un terreno di proprietà sociale nel bilancio dell’esercizio 1989, la mancata svalutazione di crediti verso terzi nel bilancio d’esercizio del 1993 e la conduzione dell’impresa nel corso dell’amministrazione controllata. A giudizio della corte napoletana nei riferiti comportamenti non era infatti riscontrabile alcun connotato d’illegittimità, nè era stato comunque dimostrato che ne fosse derivato un danno per il patrimonio sociale. Anche per quel che riguarda il regime delle spese processuali di primo grado, la corte d’appello condivise la pronuncia del tribunale, ponendo invece a carico della curatela del fallimento le spese del giudizio di secondo grado.

Per la cassazione di tale sentenza il curatore del fallimento ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi.

I sigg.ri D.L., M. e D.M. si sono difesi con un unico controricorso. Separati controricorsi sono stati invece depositati dai sigg.ri B., T. e G. e dalle società Milano Assicurazioni ed Aurora Assicurazioni, nonchè dai sigg.ri P. ed I., i quali ultimi hanno anche proposto ricorsi incidentali, il primo articolato in due motivi e l’altro, condizionato, contenente un unico motivo di doglianza.

La Aurora Assicurazioni ha depositato una memoria a norma dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono essere preliminarmente riuniti, come dispone l’art. 335 c.p.c..

2. Prima di procedere all’esame dei ricorsi occorre farsi carico di un’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale, sollevata dalla difesa del controricorrente sig. T..

L’eccezione, che si basa sulla pretesa illeggibilità sia della firma apposta dal difensore del fallimento in calce al ricorso sia di quella apposta in margine ad esso per autenticare la sottoscrizione della procura rilasciata dal curatore, è manifestamente priva di fondamento.

Come già altre volte questa corte ha precisato, la circostanza che sia illeggibile la sottoscrizione del ricorso per cassazione, vergata dal difensore munito di valida procura speciale (ed il cui nome completo risulti specificato tanto nell’intestazione dell’atto quanto nella procura), non incide sull’ammissibilità dell’atto, pur quando se ne contesti la provenienza, allorchè il carattere non leggibile della firma in calce al ricorso sia integrato dalla sottoscrizione, anch’essa in calce o in margine all’atto, di autentica della procura. L’apposizione di entrambe tali firme, infatti, con la precisa indicazione del nome del difensore, comporta una presunzione di appartenenza della sottoscrizione al difensore medesimo, e ciò esclude che dette firme possano essere attribuite a persona non identificabile (si vedano Cass. 10 settembre 2004, n. 18241; e 17 settembre 2004, n. 18723).

Nel caso in esame l’intestazione del ricorso reca la chiara indicazione del difensore, avv. Severino Nappi, il cui nome figura anche in caratteri maiuscoli in cima alla procura vergata in margine all’atto. Contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, l’avv. Nappi è l’unico difensore nominato dal curatore del fallimento al fine della proposizione del ricorso (l’avv. Rodolfo D’Ambrosio ha solo la veste di domiciliatario), di modo che nessun dubbio è lecito nutrire in ordine al fatto che sia stato proprio il predetto avv. Nappi ad apporre le firme che appaiono sull’atto.

3. Può dunque senz’altro procedersi all’esame del ricorso principale, che, come già accennato, consta di quattro motivi il cui contenuto conviene qui di seguito riassumere brevemente.

3.1. Il curatore del fallimento si duole, in primo luogo, di vizi di motivazione dell’impugnata sentenza, nonchè della violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c..

Dopo aver riportato per esteso i primi due motivi di doglianza a suo tempo formulati nell’atto d’appello, il ricorrente lamenta che la corte territoriale li abbia disattesi con argomenti solo sommariamente sviluppati e senza dar peso al fatto che l’irregolare tenuta delle scritture contabili da parte degli organi della società non può tradursi per costoro in un vantaggio sul piano processuale. Lamenta poi ancora che la medesima corte non abbia preso in considerazione i documenti prodotti dalla difesa del fallimento, tra cui la richiesta di rinvio a giudizio penale degli amministratori della società fallita, ed i verbali degli interrogatori liberamente resi da alcuni dei convenuti. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe quindi più apparente che reale, non avendo la corte d’appello spiegato perchè ha fatto proprio il convincimento del tribunale, nonostante le censure prospettate dall’appellante, ed avendo essa impropriamente utilizzato prove atipiche costituite da indizi privi di univocità e decisività.

3.2. Il secondo motivo del ricorso è volto a denunciare la violazione di molteplici disposizioni della L. Fall., (artt. 16, 88, 146, 187, 188 e segg.) e del codice civile (artt. 2393, 2395 e 2697 c.c.).

Ribadito l’addebito agli amministratori di non avere compiutamente adempiuto al loro obbligo di consegnare al curatore del fallimento le scritture contabili della società, il ricorrente sostiene che ciò risulterebbe dal verbale d’inventario a suo tempo redatto dal curatore medesimo e che, attesa la natura di tale atto e la veste di pubblico ufficiale del suo autore, siffatte risultanze non avrebbero potuto esser svalutate solo in base ad argomentazioni presuntive di segno diverso.

3.3. La violazione di ulteriori disposizioni del codice civile (artt. 1223, 1225, 1226, 2043, 2055 e 2056 c.c.), oltre che dell’art. 112 c.p.c., forma oggetto del terzo motivo di ricorso, nel quale si rimprovera alla corte d’appello di non aver considerato che, in caso di irregolare tenuta delle scritture contabili dell’impresa sociale e di conseguente impossibilità per il curatore del fallimento di ricostruire compiutamente il pregresso l’andamento di detta impresa, deve presumersi che vi sia corrispondenza tra il danno procurato dall’illegittimo comportamento degli amministratori al patrimonio della società ed il disavanzo tra l’attivo ed il passivo accertato nell’ambito della procedura di fallimento.

3.4. Da ultimo, il curatore si duole dalla mancata ammissione di mezzi istruttori in relazione a punti decisivi della controversia, con connessa violazione degli artt. 61 e 194 c.p.c., in particolare lamentando che la corte territoriale non abbia dato risposta alla richiesta di disporre una consulenza tecnica per meglio accertare le cause del dissesto della società, la loro specifica imputabilità al comportamento dei singoli amministratori e sindaci succedutisi nelle rispettive cariche ed il danno derivazione.

4. Nessuna delle doglianze sopra riferite può condurre all’annullamento della sentenza impugnata.

4.1. Quanto al primo motivo, giova premettere che il tenore della censura non giustifica, neppure in astratto, l’assunto secondo cui sarebbero stati violati gli artt. 112 e 116 c.p.c..

4.1.1. Un difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato può aversi quando il giudice d’appello ometta di pronunciarsi su un motivo d’impugnazione, o comunque su una domanda o su un’eccezione proposta dalla parte che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ma non anche quando eventualmente, nell’esaminare e rigettare i singoli motivi di gravame, trascuri di misurarsi con specifiche argomentazioni difensive o non prenda in considerazione determinate risultanze istruttorie. Situazione, questa, che può semmai riflettersi sull’adeguatezza della motivazione e, quindi, dare adito ad un ricorso proposto a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma non implica la violazione del citato art. 112 c.p.c..

4.1.2. Neppure la pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile.

Nel vigente ordinamento processuale opera il principio in forza del quale il giudice è libero di formare il suo convincimento sulla base di tutte le risultanze istruttorie, oltre che eventualmente del comportamento delle parti, traendo da esse le logiche deduzioni. In ordine, poi, al modo in cui la valutazione di tali risultanze deve avvenire, il citato art. 116 c.p.c. prescrive la regola del prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti. La violazione di detto articolo è quindi concepibile solo se il giudice di merito ponga a base del proprio convincimento fonti di conoscenza non risultanti dal processo e non altrimenti utilizzabili, oppure se, in presenza di un criterio legale di valutazione della prova diverso dal suo prudente apprezzamento, egli violi tale criterio (ad esempio, pretendendo di attribuire valore di prova legale ad una risultanza che questo valore non abbia, o viceversa). La circostanza che egli abbia, invece, male esercitato il prudente apprezzamento della prova – ed è proprio questo che il ricorrente sostanzialmente lamenta nel presente caso – è censurabile solo ai sensi della citata disposizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4.1.3. Le censure che investono la motivazione dell’impugnata sentenza appaiono inammissibili, per alcuni versi, e per altri versi infondate.

Gran parte delle considerazioni svolte nel motivo di ricorso si risolve in una non consentita pretesa di riesaminare la causa nel merito, o mette capo comunque doglianze assolutamente generiche, fondate sulla mera contrapposizione tra le argomentazioni contenute nei motivi d’appello e la risposta che la corte napoletana vi ha dato, quasi che la semplice lettura delle une e dell’altra o il mero raffronto della rispettiva ampiezza dimensionale bastasse a dimostrare l’insufficienza di tale risposta.

In realtà la motivazione della sentenza in esame non risulta nè intrinsecamente contraddittoria, nè lacunosa o monca.

La corte territoriale ha ben spiegato le ragioni che la hanno indotta a ritenere – come già il tribunale aveva fatto – che l’addebito rivolto agli amministratori della società fallita di non aver tenuto correttamente le scritture contabili dell’impresa non fosse sufficientemente dimostrato, e che neppure fosse dimostrata la violazione dell’obbligo di consegnare dette scritture al curatore dopo la dichiarazione di fallimento, quantunque l’attuale curatore effettivamente non abbia avuto la disponibilità completa delle medesime scritture.

Il convincimento dei giudici di merito è essenzialmente dipeso da quelli che la corte d’appello ha definito “eventi straordinari” (non senza aggiungere che essi erano stati dal tribunale “amaramente qualificati non tanto straordinari nella realtà locale”), consistiti in furti, incendi ed atti vandalici nei locali stessi del tribunale e nei luoghi in cui le scritture erano state depositate dal primo curatore designato, che fu poi revocato ed al quale è subentrato il curatore attuale. A giudizio della corte napoletana questi eventi non consentono di affermare con sufficiente certezza che lo stato lacunoso delle scritture in possesso dell’attuale curatore risalga al tempo in cui quelle medesime scritture furono formate dagli organi della società e vennero poi consegnate al primo curatore.

Che una parte delle scritture di cui si tratta possa essere stata dispersa o distrutta in un momento posteriore all’inizio della procedura di fallimento, aperta nell’aprile del 1994, e perciò quando gli organi della società non ne avevano già più la disponibilità, la corte d’appello lo ha desunto anche da una pluralità di ulteriori circostanze: cioè dal fatto che, negli anni immediatamente precedenti, la società era stata soggetta ad un’ispezione tributaria, dalla quale non era emersa alcuna irregolarità nella tenuta della contabilità, e che, nel 1992, essa era stata sottoposta ad amministrazione controllata, sempre evidentemente sul necessario presupposto, accertato da tribunale nel provvedimento di ammissione a detta procedura, della regolare tenuta della contabilità. Non avendo neppure in seguito il commissario giudiziale formulato rilievi negativi a questo riguardo, neanche quando, senza soluzione di continuità, all’amministrazione controllata è subentrato il fallimento ed il medesimo commissario ha assunto la veste di curatore, la corte d’appello ne ha tratto il convincimento dell’impossibilità di addebitare agli amministratori ed ai sindaci della società l’incompletezza documentale riscontrata dal curatore succeduto nella carica dopo gli “eventi straordinari” sopra ricordati.

La corte d’appello ha poi ancora aggiunto un’altra considerazione, a rinforzo di quanto già osservato, con particolare riferimento al mancato rinvenimento del registro dei codici meccanografici occorrenti per la corretta lettura dei dati riportati dal libro giornale. Dati certamente utili per consentire al curatore del fallimento di vagliare meglio le pretese dei creditori e per esperire eventuali azioni recuperatorie a vantaggio della massa, ma che, a parere dei giudici di primo e secondo grado, pur in difetto di detto registro non sarebbe stato impossibile ricavare dal programma in uso (software) nei computer della società.

Orbene, siffatta motivazione non appare affatto elusiva dei problemi in discussione ed è perfettamente idonea a far comprendere il ragionamento svolto dal giudice per giungere alla decisione. E’ possibile che la parte soccombente non condivida per uno o più profili la valutazione operata dal giudice di merito, ma ciò ovviamente non basta a dimostrare un qualche vizio logico della motivazione medesima, nè autorizza a riaprire la discussione su aspetti del giudizio che appunto alla valutazione del giudice di merito sono riservati.

Appaiono perciò fuori bersaglio le considerazioni del ricorrente circa la ricaduta dell’irregolare tenuta delle scritture contabili sulla responsabilità degli organi della società in caso di fallimento. E’ evidentemente inutile discutere dei danni che la società potrebbe averne sofferto, volta che le risultanze istruttorie non hanno condotto, in punto di fatto, all’accertamento di irregolarità nel periodo in cui le scritture sono state tenute dai medesimi organi sociali o della violazione da parte di costoro dell’obbligo di consegna integrale delle scritture al curatore.

La motivazione dell’impugnata sentenza si diffonde poi, per escluderne la fondatezza, anche su altri addebiti mossi dal curatore agli amministratori ed ai sindaci della società fallita, sui quali però è superfluo indugiare perchè, a parte le considerazioni che in seguito si faranno con riferimento all’ultimo motivo del ricorso principale, nessuna specifica censura è stata formulata al riguardo nel ricorso medesimo.

Nè occorre aggiungere che la valutazione delle risultanze probatorie della causa, così come la scelta tra esse di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., ex multis, Cass. 7 gennaio 2009, n. 42).

4.2. Le doglianze formulate nel secondo motivo si riferiscono al medesimo tema già affrontato nel primo motivo, ed appaiono del pari inidonee a scalfire la decisione impugnata, in quanto il fatto storico su cui si basano – il contenuto dell’inventario redatto dal primo curatore del fallimento, che non è riportato in ricorso – non può essere direttamente verificato dal giudice di legittimità.

4.3. Privo di incidenza è anche il terzo motivo, perchè ancora una volta muove da un presupposto – l’irregolare tenuta della contabilità sociale e la conseguente impossibilità per gli organi del fallimento di ricostruire le vicende dell’impresa – della cui valenza, al fine d’individuare il danno risarcibile, potrebbe discutersi solo qualora fosse consentito imputare agli organi della società un comportamento illegittimo. In difetto di ciò, non essendo ascrivibile ai medesimi organi della società, per le ragioni già chiarite, la lacunosità della documentazione oggi in possesso del curatore, è evidente che non giova invocare il principio affermato in altra occasione da questa corte (Cass. 4 aprile 1998, n. 3483) secondo cui l’impossibilità di determinare in modo specifico il nesso esistente tra le singole violazioni in (cui siano incorsi gli amministratori e l’ammontare del danno globalmente accertato (ossia la concreta misura del danno conseguente ad ogni singola violazione), ove sia conseguenza del fatto che le scritture contabili sono state tenute in modo da impedire la ricostruzione a posteriori delle vicende societarie, legittima l’ascrivibilità dell’intero danno agli amministratori.

4.4. Manca di consistenza anche la doglianza contenuta nell’ultimo motivo del ricorso principale, che non chiarisce in base a quali specifiche argomentazioni la curatela del fallimento, avendo in primo grado richiesto senza esito l’espletamento di una consulenza tecnica, abbia poi censurato la sentenza del tribunale sul punto.

Il mero fatto che la richiesta sia stata reiterata nelle conclusioni dell’atto d’appello, in difetto di specifiche argomentazioni a sostegno della stessa, non ha determinato l’obbligo del giudice del gravame di motivare a propria volta, in modo specifico, il mancato accoglimento di tale richiesta, trattandosi della sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale d’ufficio.

Non può perciò ora la parte dolersi di tale mancata motivazione, nè tanto meno della violazione delle norme processuali da essa indicate, in base alle quali non è certo ravvisabile un obbligo per il giudice di merito di dar corso all’invocata consulenza tecnica d’ufficio.

5. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dal sig. I..

6. Resta invece da dire del ricorso incidentale (non condizionato) proposto dal sig. P., il quale lamenta, in primo luogo, che la corte d’appello non si sia pronunciata sul suo motivo di gravame avverso il capo della sentenza di primo grado con cui era stata rigettata l’eccezione di prescrizione da lui proposta; in secondo luogo che siano state ingiustificatamente compensate le spese del giudizio di primo grado per la parte a lui riferibile.

6.1. Entrambi le doglianze sono inammissibili, e rendono perciò tale il ricorso.

La prima, infatti, non è sorretta da alcun interesse, essendo risultato il ricorrente completamente vittorioso nel merito, tanto in primo quanto in secondo grado, e non potendo egli conseguire alcuna maggiore utilità dall’eventuale accoglimento della proposta eccezione di prescrizione.

La seconda è del pari inammissibile, perchè, nel contestare la motivazione in forza della quale è stata disposta la compensazione delle spese di primo grado, per la parte che lo riguarda, il ricorrente chiede si l’annullamento della sentenza di secondo grado, ma rivolge poi specificamente le proprie censure al testo della sentenza del tribunale, anzichè a quella d’appello che è la sola cui il ricorso per cassazione può riferirsi.

7. Le spese del giudizio di legittimità vanno nondimeno poste per l’intero a carico del ricorrente principale, non risultando i ricorsi incidentali aver avuto alcun peso reale nell’economia del procedimento.

Il fallimento ricorrente va quindi condannato al rimborso di dette spese, liquidate, quanto a ciascuno dei controricorrenti i cui difensori hanno partecipato alla discussione della causa in pubblica udienza e quanto alla sola controricorrente la quale, benchè assente in udienza, ha depositato memoria, in Euro 10.000,00 (diecimila) per onorari ed Euro 200,00 (duecento) per esborsi e, quanto a ciascuno degli altri controricorrenti, in Euro 8.000,00 (ottomila) per onorari ed Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre per tutti alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal sig. P.U. ed assorbito quello proposto dal sig. I.E., e condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, quanto ai controricorrenti sig. G.F. e sig. P.U., in Euro 8.000,00 (ottomila) per onorari ed Euro 200,00 (duecento) per esborsi e, quanto agli altri controricorrenti, in Euro 10.000,00 (diecimila) per onorari ed Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre per tutti alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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