Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7151 del 20/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 20/03/2017, (ud. 12/10/2016, dep.20/03/2017),  n. 7151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4495/2016 proposto da:

A.K., T.L., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato BIANCA MARIA SAVONA, giuste procure speciali in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI PALERMO,

G.F., ASSESSORE PRO TEMPORE ALLE ATTIVITA’ SOCIALI DEL COMUNE DI

PALERMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

emessa il 04/12/2015 e depositata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 4495 del 2016 è stata depositata la seguente relazione:

“Nel 2015 il Tribunale per i Minorenni di Palermo, in accoglimento delle richieste avanzate dal pubblico ministero minorile, ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore T.O., figlia dei ricorrenti T.L. e A.K.. Il tribunale dava atto che la vicenda della minore O. e di sua sorella M. iniziava nel (OMISSIS) quando le due minori, in seguito all’arresto dei due genitori per il reato di istigazione e favoreggiamento della prostituzione, erano state con decreto affidate al servizio sociale e collocate presso una comunità con divieto di prelevamento e di visita da parte di chiunque. Dalla relazione degli operatori della comunità (OMISSIS) del (OMISSIS) si evinceva che le due minori avevano subito sia violenze fisiche che abusi sessuali dallo stesso padre. Alla luce degli elementi acquisiti, il Tribunale sospendeva con decreto i genitori dalla potestà genitoriale sulle figlie e rigettava una richiesta di autorizzazione alle visite presentata da O.P.O., presunta zia delle minori, per mancanza di informazioni sulle sue condizioni socio-ambientiali.

La Corte d’Appello di Palermo, adita da A.K., madre delle minori, contestava quanto affermato dalla sentenza di primo grado, deducendo l’insussistenza dello stato di abbandono della minore O., basato esclusivamente sui presunti abusi e maltrattamenti della minore da parte dei genitori, non essendo stata acquisita alcuna notizia in merito al procedimento penale a carico degli stessi per le ipotizzate molestie nei confronti delle figlie, e si doleva della lacunosa istruttoria condotta dal Tribunale per verificare la sussistenza di uno stato di abbandono irreversibile, senza considerare la temporaneità del distacco dalle minori, dovuta allo stato di detenzione dei genitori, successivamente scarcerati, e senza valutare le dichiarazioni rese dai genitori, peraltro sentiti in una sola occasione.

Con separati atti di impugnazione proponevano appello avverso la decisione anche il T., padre delle minori, e la O., zia della minore, esponendo gli stessi motivi dedotti dalla A.. I tre appellanti chiedevano la riforma della sentenza di primo grado, la revoca dello stato di adottabilità delle minori, la disposizione di una C.T.U. al fine di determinare le attuali condizioni psico-fisiche delle stesse.

Il curatore speciale delle minori e il Procuratore Generale chiedevano il rigetto dell’impugnazione.

La Corte d’Appello, confermando la sentenza impugnata, respingeva l’appello. Secondo il giudice d’appello, il principio ispiratore della disciplina dell’adozione, secondo cui il minore ha diritto di essere educato nella famiglia di origine, incontra i suoi limiti nel caso in cui questa, in via non transitoria, non sia in grado di prestare le cure necessarie e assicurare l’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole. La situazione di abbandono, che costituisce il presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità L. n. 184 del 1983, ex art. 8, è configurabile non solo nei casi di abbandono materiale,ma anche quando si accerti l’inadeguatezza dei genitori a garantire al figlio minore il suo normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come l’unico strumento adatto ad evitare un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva. Nella specie la condizione di abbandono è stata accertata sulla base non solo delle condizioni delle minori al momento del loro allontanamento ma anche dagli episodi di violenza, abusi e degrado descritti e dalla condotta dei genitori che solo dopo la scarcerazione hanno manifestato interesse verso di esse. La decisione, pertanto non si fonda nè sulla detenzione in carcere nè sul titolo dei gravi reati ai ricorrenti (genitori) ascritti ma sull’esame della situazione relazionale con le minori. Per quanto riguarda la posizione della sorella della madre della minore, deve rilevarsi che è emersa la precarietà della situazione esistenziale di tale parente, la quale ha dichiarato di non sapere nulla delle nipoti senza dare alcuna indicazione su come avrebbe ritenuto di occuparsi delle minori. Queste ultime peraltro non hanno mai menzionato la zia.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dalla A. e dal T. affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 10 e 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: i ricorrenti hanno contestato la sentenza d’appello in ordine al riconoscimento della situazione di abbandono irreversibile della minore O.. L’esistenza dello stato di abbandono non sarebbe stata accertata in concreto ma si sarebbe fondata su un giudizio generico sulla inaffidabilità dei genitori, senza indagare adeguatamente se la situazione fosse tale da compromettere irreparabilmente la crescita della minore conducendo così al sacrificio per la minore della sua prioritaria esigenza di crescere e di svilupparsi nella famiglia di origine. Sarebbero state richiamate in modo incompleto le condizioni psico-fisiche di entrambe le minori come segnale di una condotta di grave trascuratezza tenuta da entrambi i genitori, senza allegare quali danni gravi ed irreversibili alla loro equilibrata crescita avrebbe provocato o avrebbe potuto provocare la supposta condotta di trascuratezza dei genitori.

2) Violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 2, 8 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: il giudice d’appello avrebbe errato nel non prendere nella dovuta considerazione la disponibilità manifestata dalla zia materna O. a prendersi cura delle nipoti e avrebbe errato nel non ritenere percorribile la strada di un affidamento etero-familiare.

I motivi di ricorso, possono essere analizzati congiuntamente perchè logicamente connessi. La Corte d’Appello ha illustrato in modo specifico e completo il pregiudizio subito dalle bambine nell’ambito dell’ambiente familiare, evidenziandone l’evidente gravità e la natura non transitoria. Tale valutazione si è fondata su un’accurata ricostruzione dei fatti rilevanti ed in particolare sulla situazione gravissima nella quale versavano le minori al momento dell’allontanamento nonchè l’accertamento delle loro condizioni pregresse (violenze ed abusi) ed infine la condotta dei genitori dopo l’allontanamento e prima della scarcerazione. Tutti questi elementi hanno indotto la Corte d’Appello a confermare il giudizio relativo all’abbandono. Tale accertamento non è scalfito dalle generiche considerazioni contrarie descritte nel ricorso. L’istruttoria compiuta ha evidenziato non soltanto l’assoluta incapacità di entrambi i genitori di esercitare la responsabilità genitoriale in modo da garantirne la serena crescita psico-fisica, ma anche il pregiudizio alle stesse cagionato, espresso in modo chiaro dagli operatori della casa famiglia e rilevabile senza alcun dubbio dalle condizioni psico-fisiche delle bambine al momento del ricovero e per i tempi successivi.

La stessa possibilità di affidamento delle minori alla presunta zia O., la quale non ha proposto ricorso per cassazione, è risultata del tutto inesistente in concreto.

Entrambe le censure pertanto ritenersi inammissibili nella misura in cui mirano ad una valutazione e selezione dei fatti alternativa a quella incensurabilmente compiuta dalla Corte d’Appello e manifestamente infondate per le contestazioni relative alla sussistenza dello stato di abbandono.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il Collegio condivide la relazione depositata ed osserva, in ordine alla memoria di parte ricorrente che, ai fini della valutazione in concreto del motivo di ricorso, occorre riferirsi al contenuto e non alla rubrica delle singole censure. Si rileva in particolare che a pag. 10 e 11 della sentenza impugnata viene specificamente evidenziata la sussistenza ed il mantenimento della situazione di abbandono in concreto con giudizio di fatto insindacabile, contro il quale il mero richiamo all’art. 8 CEDU, nell’interpretazione che ne offre la Corte di Strasburgo risulta generico e non decisivo.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In mancanza di parte resistente non si dà luogo a statuizione sulle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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