Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7150 del 29/03/2011
Cassazione civile sez. I, 29/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 29/03/2011), n.7150
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.R., con domicilio eletto in Roma, Via Valadier n. 53,
presso l’Avv. NISSOLINO Laura che lo rappresenta e difende come da
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Perugia rep.
439 depositato il 5 maggio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 10 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.R. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata di un processo penale che lo aveva coinvolto come persona offesa.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo con cui si censura per violazione di legge l’impugnato decreto per avere il giudice del merito escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’equo indennizzi ex lege n. 89 del 2001, al ricorrente che non aveva neppure dedotto di essersi costituito parte civile nel procedimento presupposto è manifestamente infondato in quanto è principio costantemente affermato dalla Corte quello secondo cui “In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo penale, ai sensi della L. n. 89 del 2001, alla persona offesa dal reato in quanto tale non può essere direttamente e personalmente riconosciuto il relativo diritto se non a partire dal momento in cui essa abbia assunto la qualità di parte costituendosi P.C. nel procedimento, indipendentemente dalla precedente proposizione di querela o denuncia” (Cassazione civile, sez. 1^, 12 gennaio 2007, n. 569;
conforme, ex aliis, Cassazione civile, sez. 1^, 30 maggio 2006, n. 12858).
Inammissibile è poi la dedotta questione di costituzionalità della normativa così interpretata posto che la stessa non è rispettosa del dettato dell’art. 366 bis c.p.c., essendosi già ritenuto che “In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, la prospettazione di una questione di costituzionalità, essendo funzionale alla cassazione della sentenza impugnata e postulando – non diversamente da quanto avveniva prima della riforma – la prospettazione di un motivo che giustificherebbe la cassazione della sentenza una volta accolta la questione di costituzionalità, suppone ora necessariamente che, a conclusione dell’esposizione del motivo così finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di diritto” (Cassazione civile, sez. 3^, 21 febbraio 2007, n. 4072.
Assorbito è, infine, il secondo motivo in quanto attiene ai criteri per l’individuazione della ragionevole durata del processo e dell’ammontare dell’indennizzo la cui rilevanza è esclusa dalla ritenuta infondatezza del primo motivo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011