Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 715 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 19/01/2010), n.715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1848/2001 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 36,

presso lo studio dell’avvocato CALO’ Maurizio, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO

DELLE ENTRATE DI TORINO 1, in persona del Direttore pro tempore,

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 130/1999 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 01/12/1999;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/11/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CALO’ MAURIZIO, che ha chiesto

l’estinzione per condono in via principale, in subordine il rinvio

per effettuare accertamenti sul condono;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’estinzione per condono.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Z.M. propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero delle Finanze (che resiste con controricorso unitamente all’Agenzia delle Entrate) e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento Irpef relativi agli anni 1990/1993 coi quali si recuperavano a tassazione le somme percepite dal contribuente (ufficiale giudiziario) per il compimento di atti al di fuori dell’ufficio – la C.T.R. Piemonte confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi opposti limitatamente all’irrogazione delle sanzioni.

2. Preliminarmente occorre rilevare che la parte ha depositato documentazione attestante la presentazione di dichiarazione integrativa ai fini della sanatoria per le indennità di trasferta prevista per gli ufficiali giudiziari negli anni antecedenti al 1993 ai sensi dell’art. 52 comma 30 L. finanziaria del 2002 ed il pagamento delle somme relative, nonchè copia di documentazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate attestante la suddetta presentazione e il connesso pagamento.

In proposito, è innanzitutto da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, in caso di mancata dichiarazione, anche parziale, delle indennità di trasferta previste per gli ufficiali giudiziari dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 133, relative agli anni 1993-1997, i contribuenti sono ammessi alla regolarizzazione e definizione della loro posizione, a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 35, versando le relative imposte sulla base del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che ne ha previsto la tassazione nella misura del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 146 e 154, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data, con conseguente estinzione delle liti fiscali pendenti (v. Cass. n. 23654 del 2006).

E’ inoltre da rilevare che (pur non risultando alcuna attestazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate bensì solo la fotocopia informale di una dichiarazione prodotta peraltro dal contribuente) la normativa applicabile non richiede l’attestazione relativa al “pagamento integrale di quanto dovuto” (prescritta invece dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8) perchè possa dichiararsi l’estinzione del giudizio in presenza di una regolare domanda di condono, nè richiede una sorta di accettazione, pertanto la documentazione prodotta dal contribuente può essere valutata in questa sede a prescindere da attestazioni o accettazioni provenienti dall’Agenzia delle Entrate, fermo restando il potere dell’ufficio finanziario di rilevarne successivamente l’insussistenza dei presupposti, richiedendo la revoca dell’ordinanza emessa dal giudice.

Tanto premesso, alla luce della documentazione prodotta in questa sede (ed in alcun modo contestata dall’Agenzia delle Entrate costituita nel presente giudizio), deve dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle relative spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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