Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 715 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.13/01/2017),  n. 715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9360/2013 proposto da:

SOCIETA’ IMMOBILIARE SAN GIORGIO DI A.M. & C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO

FANTIGROSSI, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso

lo studio dell’avvocato FRANCO COSENZA, rappresentato e difeso dagli

avvocati GUALTIERO GERRA, SALVATORE CALTABIANO, giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/2013 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 23/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FANTIGROSSI che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato BEVILACQUA per delega

dell’Avvocato CALTABIANO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di San Giorgio Piacentino notificò alla società Immobiliare San Giorgio di A.M. & C. tre avvisi di accertamento e liquidazione per imposta Ici con i quali aveva rettificato il valore venale in comune commercio di un’area edificabile, sita nel Comune, e liquidato una maggiore imposta Ici relativa agli anni 2002, 2003 e 2004 oltre interessi e sanzioni.

La contribuente impugnò i tre avvisi di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza la quale respinse i ricorsi con sentenza confermata su appello della contribuente dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia la quale rigettò l’appello proposto.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente con tre motivi, ed il Comune di San Giorgio Piacentino ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice di appello ha ritenuto non applicabili le sanzioni per assoluta incertezza obiettiva della norma tributaria in quanto incerta ed oscura la normativa dell’Ici sulle aree edificabili, ma poi ha respinto l’appello della parte contribuente pur ritenendo corretta la sentenza di primo grado solo in riferimento alla differenza di imposta ed interessi.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa motivazione circa il quinto motivo di ricorso in appello e nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice di appello ha completamente ignorato l’eccezione di prescrizione triennale già maturata per l’imposta relativa al 2003 al 31/12/2006 e per l’imposta relativa al 2002 al 31 dicembre 2005.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. B), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11, comma 16, convertito in L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 53, costituzione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha ignorato le risultanze della perizia tecnica giurata e ritenuto l’area fabbricabile anche per il 2002 epoca anteriore alla delibera con la quale il Comune ha modificato i criteri di computo degli indici di fabbricabilità.

Il ricorso è fondato in ordine al primo motivo di ricorso risultando palese la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.

Infatti il giudice di appello, che ha rigettato il ricorso, afferma nella motivazione che “il ricorso in appello del contribuente non può essere integralmente accolto” (quindi parzialmente accoglibile) e che “per quanto attiene alle sanzioni, si ritiene che le stesse non debbano essere applicate in quanto si ritiene condividere la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito della norma ai sensi della L. n. 212 del 2000”. Inoltre nelle ultime cinque righe della motivazione si legge: “Pertanto la sentenza impugnata deve essere riformata parzialmente e confermati gli avvisi di accertamento unicamente per la differenza di imposta ed interessi” e subito dopo nel dispositivo il giudice contraddicendo quanto prima affermato così conclude: “rigetta l’appello della parte contribuente compensando le spese”.

La totale contraddittorietà tra motivazione e dispositivo impone l’accoglimento del primo motivo di ricorso da ritenersi fondato.

Risultano invece infondati e devono essere respinti gli ulteriori due motivi.

Infatti, per quanto riguarda il secondo motivo relativo alla omessa pronuncia del giudice sulla eccezione di prescrizione, il ricorso difetta di autosufficienza non avendo la ricorrente trascritto il ricorso in appello in cui prospettava l’eccezione di prescrizione sulla quale il giudice avrebbe omesso di pronunciare.

In questo modo la Corte non è stata messa in grado di verificare in che termini l’eccezione era stata proposta.

Il terzo motivo è invece infondato in quanto il giudice di appello ha diffusamente motivato, con accertamento insindacabile in questa sede, in ordine al valore venale delle aree come determinato dal Comune ai fini ICI.

A tal riguardo questa Corte con Sez. 6-5, Ordinanza n. 12377 del 15/06/2016 in ordine alle potenzialità edificatorie dell’immobile ha affermato: In tema d’ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito nella L. n. 248 del 2005 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito nella L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini della determinazione della base imponibile, da effettuare in base al valore venale e non a quello catastale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuitale nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, salva, però, la necessità di valutare la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie dell’immobile, nonchè la possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione in ragione delle concrete condizioni esistenti al momento dell’imposizione”.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto solo in ordine al primo motivo, respinti il secondo e terzo.

La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo solo limitatamente alla non applicabilità delle sanzioni.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della vicenda processuale, e le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso in ordine al primo motivo, respinti gli altri due, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo e per l’effetto dichiara non sono applicabili le sanzioni, confermando nel resto l’impugnata sentenza. Compensa le spese del giudizio di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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