Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 715 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 13/01/2011), n.715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3051/2005 proposto da:

COMUNE DI TERRACINA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44,

presso l’avvocato GIACHI FAUSTO MARIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato AUTIERI Francesco, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.R. (c.f. (OMISSIS)), C.

D. (C.F. (OMISSIS)), C.C. (C.F.

(OMISSIS)), C.L. (C.F. (OMISSIS)),

CI.LU. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso l’avvocato PANICI PIER

LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato DI CIOLLO Francesco,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5194/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28.11.2001, M.R., L., Lu., D. e C.C. adivano la Corte di appello di Roma e premesso che il Comune di Terracina, per l’allargamento della strada comunale (OMISSIS), aveva assoggettato a procedimento ablativo il terreno in loro proprietà, esteso mq 126, distinto in catasto alle pp.lle 620 e 622, chiedevano che fosse determinata l’indennità di espropriazione.

Con sentenza del 22.10-9.12.2003, la Corte di appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, determinava detta indennità in complessivi Euro 7.343,41, ordinandone al Comune convenuto il deposito presso la Cassa DD.PP., previa detrazione di quanto già versato allo stesso titolo, con interessi legali sulla somma residua decorrenti dalla data del decreto di esproprio.

La Corte territoriale riteneva che l’indennità di espropriazione dovesse essere determinata secondo i criteri previsti dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, per le aree edificabili e senza la decurtazione del 40%, considerando pure che l’area espropriata era di modesta dimensione e costituiva corte di pertinenza di un fabbricato.

Riteneva inoltre, che con riguardo all’epoca del decreto di esproprio ed alla natura pertinenziale dell’area ablata, il relativo valore venale potesse essere stimato in Euro 116,26 al mq, secondo l’indicazione del CTU ad essa riferita, nettamente diversa dalla valutazione dallo stesso resa per una vera e propria abitazione.

Avverso questa sentenza il Comune di Terracina ha proposto ricorso per cassazione notificato il 21.01.2005 ed affidato ad un unico motivo. I C. hanno resistito con controricorso notificato il 24.02.2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il Comune di Terracina denunzia “Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione di legge”. Contesta il valore venale unitario di Euro 116,26 attribuito al bene espropriato, che assume erroneamente riferito ad un immobile realizzato abusivamente e per il quale era stata disposta la demolizione, oltre che non aderente alla destinazione urbanistica dell’area nè all’indice territoriale di fabbricabilità pari a 1,5 mc/mq, diverso da quello di fabbricabilità fondiario pari a 3 mc/mq, individuato dal CTU e recepito nella sentenza. Aggiunge che se la valutazione fosse stata correttamente attuata, la determinazione finale dell’indennità in questione avrebbe ampiamente giustificato l’importo offerto con il decreto di esproprio del 19.10.2001.

Il ricorso non merita favorevole apprezzamento, sostanziandosi in rilievi di errori valutativi, che si rivelano generici, apodittici e carenti anche sotto il profilo dell’autosufficienza, non essendo stati nemmeno ricondotti a specifiche, richiamate risultanze istruttorie. Al riguardo va ribadito anche che non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice “a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (cfr Cass. 200910222).

Giova aggiungere che sebbene nelle more del giudizio la Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 2007 n. 348, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dei criteri di commisurazione dell’indennità di esproprio per le aree edificabili, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis (ivi compresa la decurtazione del 40%), il fatto che il ricorso sia stato proposto dalla amministrazione comunale e non anche dai proprietari espropriati, comporta che la decisione non possa essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e, quindi, preclude la “reformatio in peius” in danno del primo ed in particolare di dare ingresso alle sopravvenute innovazioni normative, per le quali al l’espropriato spetta un indennizzo di entità superiore a quella determinata dalla sentenza impugnata.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del Comune soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Terracina, a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700.00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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