Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7149 del 29/03/2011
Cassazione civile sez. I, 29/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 29/03/2011), n.7149
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.G., con domicilio eletto in Roma, Via Muzio Clementi
n. 58, presso l’Avv. Gaia Beccaceci, rappresentato e difeso dall’Avv.
LEONARDI Riccardo, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Ancona cron.
655 depositato il 7 novembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 10 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo penale avanti al Tribunale di Bologna nell’ambito aveva assunto il ruolo di persona offesa.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto l’unico motivo con cui si deducono plurime violazioni di legge non è corredato dal prescritto quesito di diritto (art. 366 bis c.p.c.).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011