Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7149 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. I, 29/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 29/03/2011), n.7149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., con domicilio eletto in Roma, Via Muzio Clementi

n. 58, presso l’Avv. Gaia Beccaceci, rappresentato e difeso dall’Avv.

LEONARDI Riccardo, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Ancona cron.

655 depositato il 7 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10 febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo penale avanti al Tribunale di Bologna nell’ambito aveva assunto il ruolo di persona offesa.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto l’unico motivo con cui si deducono plurime violazioni di legge non è corredato dal prescritto quesito di diritto (art. 366 bis c.p.c.).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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