Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7148 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. I, 15/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 15/03/2021), n.7148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20805/2015 proposto da:

A.M.T.S. Azienda Mobilità Trasporti Sannio S.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Federico Cesi n. 44, presso lo studio dell’avvocato

Molinaro Luigi, rappresentata e difesa dall’avvocato Cancellario

Camillo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ing. P.C. S.r.l., Se.pel. S.r.l., S.G.

Costruzioni s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Merulana n. 234,

presso lo studio dell’avvocato Della Valle Cristina, rappresentate e

difese dall’avvocato Prozzo Roberto, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

Porta Rufina S.c.a.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2233/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Benevento, intendendo procedere alla affidamento in concessione della progettazione costruzione e gestione di un parcheggio interrato in (OMISSIS), pubblicò un bando di selezione per il quale risultò aggiudicataria l’ATI costituita dalle imprese S. Costruzioni srl, Sepel srl, Ing. P.C. srl, l’Arch. S.R. e la società AMTS spa.

I soggetti componenti l’ATI stipularono un accordo in data 8/5/2006 disciplinante i rapporti interni e contenente una clausola compromissoria secondo la quale tutte le controversie sarebbero state devolute ad un collegio arbitrale. All’art. 9 delle predetta scrittura privata veniva convenuto che l’AMTS spa, cui sarebbe spettata la gestione del parcheggio, si obbligava a versare alle altre imprese componenti dell’ATI la somma complessiva di Euro 1.250.000,00 oltre iva all’ultimazione dei lavori, somma posta nel bilancio pluriennale del Comune di Benevento.

Ultimati i lavori le imprese chiesero all’AMTS spa il pagamento della somma di cui sopra oltre iva ed interessi e, stante il suo rifiuto, promossero un giudizio arbitrale al fine di sentir condannare l’AMTS spa a pagare loro la somma di Euro 1.250.000,00 oltre iva ed interessi dal 9/5/2011 come da art. 9 della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 8/5/2006.

Il Collegio arbitrale con lodo notificato in data 18/12/2012 dichiarò la validità ed efficacia della scrittura privata dell’8/5/2006 e relativa clausola compromissoria e condannò l’AMTS spa a pagare loro la somma di Euro 1.250.000,00 oltre iva ed interessi dal 9/5/2011 come da art. 9 della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 8/5/2006, oltre alle spese ed onorari.

Su impugnazione della AMTS spa avverso il predetto lodo arbitrale la Corte di Appello di Napoli rigettò e dichiarò in parte inammissibile l’impugnazione condannando l’AMTS spa alle spese di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione la AMTS spa affidato a tre motivi.

L’Ing. P.C. srl resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la AMTS spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 808 c.p.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè Corte di Appello di Napoli non ha dichiarato nulla la clausola compromissoria inserita nella scrittura privata del 8/5/2006 sebbene l’intera scrittura fosse nulla per nullità dell’art. 9 ivi contenuto travolgendo così l’intera scrittura.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Correttamente la sentenza impugnata della Corte di Appello di Napoli ha ritenuto che sulla base dell’art. 808 c.p.c., la clausola compromissoria è un patto autonomo rispetto al contratto a cui si riferisce e pertanto la sua validità deve essere valutata indipendentemente da esso: pertanto la nullità del contratto non comporta la nullità della clausola compromissoria se il vizio di nullità non è ad esso comune.

E’ pacifica e consolidata sul punto la giurisprudenza di questa Corte in ordine al principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui accede. A tal riguardo Sez. 2, Sentenza n. 25024 del 06/11/2013: “In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un’individualità nettamente distinta dal contratto nel quale inserita, non costituendone un accessorio. Ne consegue che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l’accertamento della dedotta invalidità” (nello stesso senso anche Cass. 6 novembre 2003, n. 25024).

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e cioè la nullità dell’art. 9 della scrittura privata in data 8/5/2006.

La ricorrente afferma la nullità dell’art. 9 della scrittura privata in data 8/5/2006 in quanto la pattuizione si pone in aperta “violazione del principio della concorrenza nell’esplicazione dei procedimenti di selezione pubblicistica del contraente privato della pubblica amministrazione”. Infatti, secondo la ricorrente, l’AMTS non poteva essere unica destinataria del peso economico dell’intera operazione in violazione delle norme sull’evidenza pubblica proprie delle procedure di affidamento dei lavori pubblici. La ricorrente si duole che sul punto nè il Collegio arbitrale nè la Corte di Appello hanno preso posizione ignorando quest’ultima la censura della ricorrente.

Il motivo è infondato. Il giudice ha ritenuto irrilevante esaminare i profili di nullità dedotti dalla ricorrente in quanto come già detto, la eventuale nullità del contratto non comporta la nullità della clausola compromissoria se il vizio di nullità non è ad esso comune.

Non sussiste omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti avendo il giudice motivato a pag. 13 della sentenza impugnata sull’irrilevanza di eventuali motivi di nullità del contratto, ben potendo la clausola arbitrale essere stipulata anche con atto separato e pertanto ciò impone di valutarla autonomamente. Sul punto appare consolidata la giurisprudenza di questa Corte la quale ha precisato che “La clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale” (Sez. 1, Sentenza n. 8376 del 20/06/2000).

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 3, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. perchè la Corte di Appello di Napoli non ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale a causa della violazione di regole di diritto poste a presidio dell’ordine pubblico ed ha ritenuto che la L. n. 109 del 1994, art. 37 quinquies e le regole di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, “non abbiano carattere protettivo dell’ordine pubblico” dichiarando inammissibili i relativi motivi di nullità proposti.

Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto. Infatti erra il ricorrente che pretenderebbe di dedurre (pag. 19 della sentenza impugnata) come motivi di nullità del lodo erronee valutazioni di merito operate dagli arbitri e violazioni di norme sostanziali.

Correttamente il giudice di merito ha ritenuto inammissibili i motivi proposti inerenti la asserita violazione da parte degli arbitri di norme di diritto sostanziali e ciò in quanto ha ritenuto che la impugnazione del lodo arbitrale per violazione della L. n. 109 del 1994, art. 37 quinquies e delle regole di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, di cui si duole il ricorrente, costituiscano errores in iudicando che, ai sensi dell’art. 809 c.p.c., comma 3, nella sua nuova formulazione valida per i procedimenti arbitrali in relazione ai quali, come quello in esame, la clausola compromissoria sia stata stipulata dopo il 2 marzo 2006 come nel caso in esame, non è ammessa se non espressamente disposta dalle parti o dalla legge. In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che si liquidano in Euro 12.000,00 più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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