Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7148 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 13/03/2020), n.7148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1565/2018 proposto da:

M.M.M., elettivamente domiciliato presso l’avv. Rita

Mallone che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.; Questura Di

Como, in persona del Questore p.t.;

– intimati –

avverso il decreto di convalida dell’allontanamento dal territorio

nazionale emesso dal Tribunale di Milano, il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2019 dal Consigliere, Dott. CAIAZZO ROSARIO;

udita il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

e per l’inammissibilità del secondo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto emesso nel novembre 2017, il Tribunale di Milano convalidò il decreto emesso il 25.10.17 dal Questore di Como che dispose l’allontanamento immediato dal territorio italiano di M.M.M., rilevando che: il M. era già stato allontanato con provvedimento del 20.10.16 emesso dal Prefetto di Como e non impugnato innanzi al Tar (ma solo innanzi al Tribunale di Milano che dichiarò il difetto di giurisdizione); appariva assorbente la circostanza che l’interessato si fosse trattenuto sul territorio italiano oltre il termine fissato dal provvedimento di allontanamento senza, peraltro, proporre opposizione nelle sedi competenti; l’applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 12, comporta la sola verifica, da parte dell’autorità giudiziaria, del rispetto dei termini e delle forme per l’allontanamento immediato conseguente alla violazione di precedente provvedimento e che nella fattispecie erano stati rispettati i termini di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5bis, richiamato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 11.

Avverso tale decreto ricorre in cassazione M.M.M., con due motivi, illustrati con memoria.

Non si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Como.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 24 Cost., nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5bis, lamentando il ricorrente che il decreto di fissazione dell’udienza di convalida fosse stato comunicato al suo difensore di fiducia poche ore prima dell’orario d’inizio di tale udienza e dunque con modalità tali da ledere il diritto di difesa, evidenziando altresì che dopo la memoria difensiva del 25.9.17 la Questura aveva fissato una serie di appuntamenti al difensore stesso, ma senza avvisare il ricorrente dell’udienza di convalida.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 30, comma 1bis, in quanto ostava all’espulsione il fatto che il ricorrente fosse sposato da un decennio con cittadina italiana con la quale conviveva stabilmente, moglie che provvedeva al suo mantenimento specie dopo l’incidente stradale di cui il M. era stato vittima. Il ricorrente si duole altresì della motivazione del decreto impugnato con la quale era stato dedotto l’automatismo della pericolosità sociale per reati commessi in passato, senza valutarne l’attualità e senza un esame globale della sua personalità.

Con ordinanza interlocutoria del 19.4.18, la Corte di cassazione ha rinviato la causa per la trattazione in pubblica udienza.

Il primo motivo è fondato. Il ricorrente lamenta che il proprio difensore, avv. Rita Mallone, ricevette, il 25.10.17, alle ore 12.12, (mentre era impegnata in altra udienza civile presso il Tribunale di Como) la comunicazione della fissazione dell’udienza di convalida innanzi al Tribunale di Milano (dopo il provvedimento dichiarativo dell’incompetenza del Tribunale di Como) alle ore 13,00 dello stesso giorno tale da rendere fisicamente impossibile l’espletamento del mandato difensivo, per la distanza da coprire da Como a Milano in tale breve lasso temporale.

Ora, la tempestività dell’informazione cui ha diritto l’interessato, sancita dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5bis – richiamato dal D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, comma 11, in ordine al provvedimento di allontanamento del Questore- deve essere valutata in relazione alla funzione dell’informazione stessa di consentire all’interessato di partecipare all’udienza per difendersi e di nominare eventualmente un difensore di fiducia.

Ciò significa che l’informazione, comprensiva della comunicazione dei provvedimenti di espulsione e di accompagnamento (obbligatoria ai sensi dell’art. 13, comma 7 cit.), su cui verterà la discussione, deve necessariamente precedere l’udienza, e non può essere data nel corso di essa: altrimenti qualsiasi concreta possibilità di difesa, mediante produzione di documenti o altri elementi a discarico eventualmente in possesso dell’interessato, viene compromessa, così come viene frustrata la facoltà di avvalersi di un difensore di fiducia (Cass., n. 16625/16).

Nel caso concreto, la tempestività della comunicazione al difensore del soggetto interessato dal decreto del Questore impugnato va verificata con riguardo al lasso temporale di 48 minuti intercorrente tra l’orario di comunicazione dell’udienza di convalida- ore 12,12- e quello della fissazione dell’udienza, alle ore 13 dello stesso giorno innanzi al Tribunale di Milano.

Ora, considerando che la comunicazione fu ricevuta dal difensore di fiducia del ricorrente durante un’udienza presso il Tribunale di Como, non può revocarsi in dubbio che il suddetto lasso temporale per raggiungere Milano fosse stato inidoneo a garantire una pur minima difesa e l’eventuale predisposizione di adeguati documenti.

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo, il decreto del Questore va cassato; rilevato che non occorre effettuare nuovi accertamenti di fatto, occorre decidere nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, annullando il provvedimento d’allontanamento immediato dal territorio nazionale emesso dal Questore di Como, oggetto della convalida.

Le spese del giudizio di legittimità e del procedimento di merito seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e cassa il provvedimento impugnato. A norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, decidendo nel merito, annulla il provvedimento d’allontanamento immediato dal territorio nazionale emesso dal Questore di Como in data 25.10.2017.

Condanna le parti intimate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2000,00, e delle spese del procedimento di merito, che liquida nella somma di Euro 1500,00, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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