Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7147 del 29/03/2011

Cassazione civile sez. I, 29/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 29/03/2011), n.7147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13747/2010 proposto da:

M.M. ((OMISSIS)) S.G.

((OMISSIS)) S.L. ((OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 74, presso lo

studio dell’avvocato PORPORA Raffaele, che li rappresenta e difende,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 528/08 R.G. della CORTE D’APPELLO di PERUGIA

del 12/01/09, depositata il 24/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito l’Avvocato Porpora Raffaele, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.M., L. e S.G., con ricorso del 15 maggio 2 010, hanno impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Perugia depositato in data 24 aprile 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 8.230,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 12.000,00 per ciascun ricorrente per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 26 maggio 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) i predetti ricorrenti avevano promosso – con citazione del 13 febbraio 1995 – domanda di scioglimento di comunione dinanzi al Tribunale ordinario di Roma; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa al momento della proposizione della domanda di equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Perugia, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto, ed aver detratto dalla durata complessiva dello stesso processo l’ulteriore periodo di tre anni e sette mesi -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in sei anni e sette mesi ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 8,230,00, calcolata sulla base di Euro 1.250,00 circa per ogni anno di ritardo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo di censura, i ricorrenti denunciano come illegittima l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello dovuto in base agli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte;

che la censura è infondata, perchè i Giudici a quibus non si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, orientamento che, nella specie, avrebbe condotto ad una liquidazione dell’indennizzo in misura pari ad Euro 5.850,00, per sei anni e sette mesi di irragionevole ritardo;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011

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