Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7147 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.20/03/2017),  n. 7147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6739-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO BARBARINO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il Decreto n. 377/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, emesso il 02/07/2015 e depositato il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALISI ANTONINO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con decreto depositato il 21 ottobre 2013, ha dichiarato improponibile il ricorso, depositato in data 15 dicembre 2011, con cui C.G. aveva chiesto la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al danno non patrimoniale subito per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR di Palermo con ricorso del 9 gennaio 1997 e definito con sentenza depositata il 26 ottobre 2010 (pubblica udienza del 21 settembre 2010).

La Corte rilevava che il ricorrente aveva allegato di avere depositato nel giudizio presupposto istanza di prelievo, senza tuttavia fornire idonea prova documentale di tale assunto, alla quale non poteva ritenersi equivalente l’istanza di fissazione di udienza.

La Corte d’Appello, quindi, riteneva che, essendo stata la domanda di equa riparazione proposta dopo il 15 settembre 2010, la stessa dovesse essere dichiarata improponibile per mancata presentazione della istanza di prelievo C.G. proponeva ricorso per la cassazione di questo decreto per due motivi.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 789 del 2014 rigettava il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo; cassava il decreto impugnato e rinviava la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Riassunto il giudizio, la Corte di Appello di Caltanissetta con Decreto n. 406 del 2015 riconosceva il diritto di C. all’equa riparazione per eccessiva durata del processo richiamato in epigrafe e condannava il Ministero delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.000, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito e al pagamento delle spese giudiziali. Compensava le spese giudiziali relative al giudizio di cassazione e al giudizio conclusosi con il decreto cassato, stante la novità, all’epoca di emissione del decreto cassato, della giurisprudenza applicata dalla Corte di Cassazione per cassare il precedente decreto.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da C.G. con ricorso affidato ad un motivo articolato su due profili.

Il Ministero delle Finanze si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso C. denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: a) Illegittimità del capo che dispone la integrale compensazione delle spese del grado di giudizio conclusosi con il decreto cassato e le spese del giudizio di cassazione per violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e dell’art. 92 c.p.c., comma 2. B) illegittimità del capo che dispone la riduzione delle spese del giudizio di rinvio per violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1.

a) Secondo il ricorrente, la novità della giurisprudenza applicata dalla Corte di Cassazione per cassare il precedente decreto posta a fondamento della compensazione delle spese relative al giudizio di cassazione e a quello conclusosi con il decreto cassato, non troverebbe rispondenza nei chiari orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione caratterizzata dall’orientamento espresso con sentenza n. 24901 del 2008 secondo cui: In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa.

Nè l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza “di prelievo” ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del “tempus regit actum”, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere.

Quanto poi al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione risultano, financo, superflue le argomentazioni sin qui svolte, giacchè non sarebbe logicamente configurabile il concetto di novità in relazione ad un orientamento (quello espresso per effetto del richiamo fatto dallo stesso giudice del rinvio, alla sentenza Cass. n. 26165 del 2013) di gran lunga anteriore rispetto all’introduzione di quel grado di giudizio.

b) E di più, allorquando la liquidazione delle spese del giudizio sia rimessa al giudice, a seguito di cassazione con rinvio, anche per le fasi pregresse del giudizio, il principio della soccombenza va applicato in relazione all’esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè il giudice non dovrebbe liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all’esito finale della lite.

1.1. = Il motivo è infondato. Come risulta dall’ampia e articolata motivazione della sentenza della cassazione che ha cassato il decreto della Corte di Caltanissetta che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per equa riparazione, la soluzione prospettata con la sentenza n. 718 del 2014 non rappresenta una conferma di orientamenti pregressi, ma una specificazione innovativa dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3740 del 2013. La novità della soluzione riportata dalla sentenza n. 718 del 2014 della Corte di Cassazione è ragione sufficiente per compensare le spese di entrambi i giudizi (del giudizio conclusosi con il decreto cassato e del giudizio di cassazione).

Va qui osservato che la giurisprudenza ha avuto modo di tipizzare le seguenti ragioni che giustificano la compensazione delle spese giudiziali.: a) la peculiarità in fatto o in diritto della vicenda; b) l’impossibilità di decidere il giudizio prima della fase istruttoria; c) la novità della fattispecie dal punto di vista dei precedenti; d) il contrasto giurisprudenziale e/o dottrinale sulla specifica materia; e) l’accoglimento della domanda attorea solo in forza di ius superveniens, oppure, di sentenza di incostituzionalità.

1.1.a) Va, altresì, precisato che la disposta compensazione per un grado di giudizio – per gravi ed eccezionali ragioni, la cui ricorrenza è stata correttamente riscontrata dal giudice del merito in ragione di mutati orientamenti giurisprudenziali, è statuizione che, non collidendo con il principio della infrazionabilità della soccombenza, ben può coesistere con il favore delle spese riconosciuto alla parte vittoriosa limitatamente ai gradi successivi; e ciò in quanto la violazione delle norme relative all’onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico di chi sia risultato totalmente vittorioso (Cass., Sez. 5^, 19 giugno 2013, n. 15317), mentre, all’infuori di questa ipotesi, la compensazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, e tali poteri comprendono la facoltà, in sede di rinvio, di operare la compensazione totale delle spese del processo svoltosi in un unico grado di merito, condannando il soccombente al pagamento di quelle di cassazione e di rinvio (cfr. Cass., Sez. 2^, 10 aprile 1986, n. 2504);

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, dato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile sott. Seconda della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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