Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7147 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. I, 13/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 13/03/2020), n.7147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29237/2014 proposto da:

Azzurro s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Germanico n. 172, presso lo studio dell’avvocato Ozzola Massimo, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Corsini Fabrizio,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede n.

10, presso lo studio dell’avvocato Callini Viviana, rappresentato e

difeso dagli avvocati Piras Marco Andrea, Sechi Gabriele, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 05/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, come

da requisitoria scritta depositata in atti;

udito, per la ricorrente, l’avv. Longo Mauro, con delega scritta in

sostituzione avv. Corsini, che si riporta;

udito, per il controricorrente, l’avv. Callini Viviana, con delega

scritta in sostituzione avv. Piras, che si riporta ed aderisce alle

conclusioni del Procuratore Generale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.n.c. D. Costruzioni di M.D. & C. ha presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare della s.r.l. (OMISSIS), assumendo di essere titolare di più ragioni di credito.

Il giudice delegato ha respinto per intero la domanda.

2.- La s.n.c. D. Costruzioni ha proposto allora opposizione avanti al Tribunale di Sassari, che, con sentenza n. 1121/2007, la ha parzialmente accolta, con riferimento a crediti relativi all’esecuzione di determinati “lavori”.

3.- Per altro verso, il Tribunale ha ritenuto che “il credito dell’opponente – fondato sulla cessione del credito e sull’acquisto dalla Fingemar del 50% delle quote della società fallita e per il cui pagamento quest’ultima si era obbligata alla vendita di un terreno di sua proprietà – non era ammissibile…, trattandosi del finanziamento del socio effettuato in conto capitale, non già di mutuo”.

Ha poi proseguito rilevando che “solo espresse pattuizioni – non provate – avrebbero potuto trasformarlo in comune finanziamento, ragion per la quale, anche in forza dell’art. 26 dello statuto, tali somme dovevano intendersi vincolate a favore della società”. Ciò posto, il Tribunale ha ancora aggiunto che l'”opponente non aveva dato prova della causa delle somme rivendicate, atteso che i documenti prodotti… non solo erano privi di data certa (e, dunque, non opponibili al fallimento), ma il CTU non aveva trovato riscontri di tali scritture negli atti della società”.

4.- La s.n.c. D. Costruzioni (alla quale è poi subentrato D.A., a seguito di successione mortis causa di D.M.) ha interposto appello avanti alla Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari.

“Nel corso del giudizio la Corte (adita) ha dichiarato l’interruzione del processo, stante la chiusura della procedura fallimentare. A seguito della riassunzione si è costituita la s.r.l. Azzurro, che ha confermato le conclusioni assunte dalla procedura fallimentare”.

5.- Con sentenza depositata in data 5 aprile 2014, la Corte locale ha ritenuto parzialmente fondato l’appello (per una parte, cioè, della somma pretesa).

In particolare, la pronuncia ha rilevato che il credito, per cui era stata chiesta l’insinuazione, non era un finanziamento a fondo perduto. Lo stesso traeva invece “origine dal credito inizialmente vantato dal Dott. S. al momento della cessione di quote sociali della (OMISSIS) alla (OMISSIS), avvenuta il 15 giugno 1990”: credito che costui aveva maturato per somme anticipate alla Immobiliare per la “realizzazione di opere” e che poi era stato fatto oggetto di più cessioni.

A conforto dell’esclusa natura di versamenti in conto capitale, come pure di finanziamento a fondo perduto, delle somme in questione, la Corte sarda ha conclusivamente rilevato che “dal complessivo esame del quadro probatorio risulta che non soltanto la società fallita (oggi Azzurro s.r.l., tornata in bonis) ha ricevuto finanziamenti da parte dei soci per il perseguimento dell’oggetto sociale, ma risulta documentalmente provato che essa ha assunto l’obbligo di rimborsare tale somma prima del proprio scioglimento”.

6.- Avverso questo provvedimento la s.r.l. Azzurro ha presentato ricorso per cassazione, articolandolo in tre motivi.

Ha resistito, con controricorso, D.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Il primo motivo di ricorso assume “violazione o falsa applicazione degli artt. 1418, 1421, 1344 e 2474 (già art. 2483 applicabile ratione temporis alla fattispecie) c.c., anche con riferimento all’art. 2501 bis c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Ad avviso della ricorrente, i “debiti in questione (ovvero, secondo la prospettazione del D., i crediti) non sono in realtà mai sorti, in conseguenza della nullità delle operazioni poste in essere dal S. ai fini e in funzione del leveraged buy out”. Tale “nullità emerge con evidenza dalla stessa prospettazione dei fatti”.

I “giudici di primo e di secondo grado avrebbero quindi dovuto rilevare la nullità delle operazioni di cessione e di fusione, d’ufficio ex art. 1421 c.c. in mancanza di eccezione da parte del fallimento”. Tale nullità avrebbe poi “travolto tutti i successivi atti relativi ai debiti/crediti così fittiziamente creati”.

8.- Il motivo è inammissibile.

Come correttamente ha rilevato la requisitoria scritta del P.M., “affinchè la Corte di Cassazione possa ritenere dedotti in sede di merito i fatti integranti la nullità delle operazioni poste in essere dal S., occorre che la ricorrente abbia indicato, con sufficiente precisione, il contenuto della parte espositiva utile a dimostrare quanto assertivamente ritenuto. Tuttavia, il ricorso per cassazione difetta totalmente sotto tale aspetto del necessario requisito di autosufficienza e di specificità, mancando di qualunque riferimento alla tempestiva deduzione, nella fase di merito (manca la trascrizione degli atti introduttivi della fase di merito, nonchè qualsiasi riferimento all’atto introduttivo dell’opposizione allo stato passivo), delle circostanze di fatto tali da comportare la nullità delle operazioni poste in essere dal S.. Talchè non è possibile verificare ex actis i fatti, sì come descritti dalla ricorrente, siano coincidenti ovvero siano stati stravolti (come dedotto dal controricorrente: v. n. 70 controricorso) – con quelli descritti dal D. nelle fasi di merito”.

9.- Il secondo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione dell’art. 1273,1260,1264 e 1265 c.c., nonchè della L. Fall., art. 45, dell’art. 2733 c.c. e degli artt. 1418 e 1421 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Sostiene in proposito la ricorrente che la s.n.c. D. non ha mai eseguito finanziamenti o versamenti a favore della (OMISSIS). Perciò “ogni domanda del D. avente ad oggetto la pretesa restituzione di finanziamenti soci o di versamenti in conto capitale è comunque infondata”. “La D. s.n.c., al contrario, si era accollata un debito della società poi fallita, ma per tale via non ne poteva certo divenire creditrice”.

“Ipotetiche cessioni di crediti in favore della D. s.n.c. nei confronti della società fallita – così si conclude – sarebbero nulle per (inesistenza o comunque) indeterminatezza dell’oggetto (come tale rilevabile d’ufficio) e in ogni caso non sono mai state notificate con modalità opponibili alla procedura fallimentare”.

10.- Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, si sostanzia nella richiesta di un nuovo esame della fattispecie concreta, che è precluso all’esame di questa Corte.

Così è, in specie, per il rilievo dell'”inesistenza” (materiale) della cessione a fronte dell’opposto accertamento posto in essere dalla Corte d’Appello. Così è, pure in relazione all’affermazione del mancato compimento delle formalità necessarie per l’opponibilità delle cessioni di credito al fallimento: anche al di là della constatazione che, nel caso, fallito non è il cedente, bensì il ceduto. E’ ancora da aggiungere che la ricorrente non indica le ragioni per cui, in ipotesi, le cessioni sarebbero nulle per indeterminatezza del loro oggetto.

11.- Il terzo motivo di ricorso assume “violazione o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., nonchè della L. Fall., art. 45, anche con riferimento agli artt. 1260 e 1264 c.c. e degli artt. 299 e 300 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con questo motivo, la ricorrente censura il passo motivo della pronuncia della Corte di Appello, secondo cui “l’attuale fase processuale – nella quale con la chiusura della procedura fallimentare, il tema (della necessità della data certa per l’opponibilità delle prove documentali al fallimento) affrontato dal primo giudice risulta superato – comporta non già l’inefficacia tra le parti delle scritture private prodotte dall’appellante, ma soltanto l’accertamento della loro anteriorità alla dichiarazione di fallimento”.

Ad avviso della ricorrente, la fase processuale decisa dalla Corte territoriale non comporta il “superamento della questione relativa alla data certa”, nè il “ritorno in bonis le conseguenze evidenziate” dalla pronuncia. “I limiti probatori indicati nell’art. 2704 c.c.” si puntualizza – “non erano superati dal ritorno in bonis ovvero dall’omologazione del concordato fallimentare e dovevano pertanto restare fermi”.

12.- Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non contesta in alcun modo il punto di partenza da cui muove la sentenza impugnata, che in più passi motivi (cfr., così, a p. 4 e a p. 9) identifica la posizione processuale della ricorrente con quella del soggetto fallito, una volta tornato in bonis.

Nè indica – in questa prospettiva – le ragioni in base alle quali la peculiare regola della data certa, di cui all’art. 2704 c.c., dovrebbe, pur essendo destinata a regolare l’efficacia delle scritture private nei confronti dei terzi, trovare applicazione anche nell’ambito delle parti dirette di un rapporto obbligatorio.

13.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 10.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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