Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7146 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17179-2019 proposto da:

U.P., elettivamente domiciliata presso l’avv. ANNA ROSA

ODDONE, dalla quale è rappresentata e difesa, con procura speciale

in atti;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante. p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 20751/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 19/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con decreto del 19.4.19 il Tribunale di Torino rigettò l’opposizione proposta da U.P. – cittadina della Nigeria – avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: era da escludere lo status di rifugiato, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente innanzi alla Commissione, il relativo racconto non era attendibile circa il timore di subire, in caso di rimpatrio, un arresto o una persecuzione per la sua omosessualità; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, sub lett. a) e b), per la ritenuta inattendibilità del racconto della ricorrente, e sub lett. c sulla base dell’esame dei vari report; era da escludere la protezione umanitaria, non avendo la ricorrente allegato alcun indice di vulnerabilità o esigenze umanitarie, nè di integrazione sociale. La Promise ricorre in cassazione con due motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver il Tribunale escluso la protezione sussidiaria ritenendo che in Nigeria non sussistesse una situazione di violenza indiscriminata estesa all’intero territorio, come emerge dalle fonti informative, ma limitata al nord-est del Paese.

Con il secondo motivo è dedotta omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa, consistente nella condizione di vulnerabilità della ricorrente e nella situazione di rischio in caso di rimpatrio.

Il primo motivo è inammissibile in quanto tendente al riesame dei fatti, avendo il Tribunale escluso la sussistenza dei presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria – ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. c), sulla base dell’esame di vari aggiornati report.

Il secondo motivo è inammissibile, in ordine alla protezione umanitaria, non avendo la ricorrente allegato specifiche situazioni individuali di vulnerabilità, mentre il Tribunale ha motivato sulla doglianza rilevando che la ricorrente non aveva fornito alcun supporto argomentativo a sostegno della domanda, nè allegato circostanze atte a dimostrare il livello d’integrazione raggiunto in Italia.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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