Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7146 del 12/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7146 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 3247-2014 proposto da:
DI PONS() LUCIA(DFNLCU60S81I962d elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE DI VILLA
dell’avvocato GIOVANNI

33, presso lo studio
RAMPINO, rappresentato e

difesa dall’avvocato Fl-DERICO RUTIGLIANO giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in RONL-, in VIA DEI
PORTOGIIESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 12/04/2016

avverso la. sentenza n. 213/2012 della COMMISSIONE
TRIBIBUTARIA REGIONALE DI BARI SEZIONE
DISTACCA’FA DI FOGGIA del 27/11/2012, depositata il
18/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Federico Rutigliano difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti e chiede raccoglimento del ricorso

Ric. 2014 n. 03247 sez. MT – ud. 02-03-2016
-2-

02/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Bari ha accolto solo parzialmente l’appello dell’Agenzia, appello
proposto contro la sentenza n. 34/02/2010 della CTP di Foggia che aveva già
integralmente accolto il ricorso di Di Fonso Lucia avverso avviso di
accertamento (di genere “sintetico”), ai fini IRPEF e Addizionali per l’anno
2003, a mezzo del quale è stato rideterminato in aumento il reddito dichiarato
per il periodo indicato, alla luce degli indici sintomatici di maggiore capacità
contributiva sub specie di incrementi patrimoniali per beni immobili e mobili e
della disponibilità di una abitazione principale ed autovettura. Riformando
parzialmente la decisione di primo grado, la CTR ha ritenuto di rideterminare in
44.288,00 il reddito accertato, a fronte degli originari E 51.849,00 (rispetto al
dichiarato di C 8.151,00).
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che “con riferimento
all’acquisto dell’autovettura, l’accertamento è fondato per il 2003 per un
importo pari alle rate pagate in tale anno pari ad E 7.288,00. Con riferimento
all’acquisto dei suoli effettuato nel 2004, l’accertamento è fondato quanto ad 1/5
dei 72.000,00 E di risorse proprie utilizzate per l’acquisto, pari ad E 14.000,00
dato che per E 128.000,00 risulta stipulato il mutuo.. …Quanto all’accertamento
per C 23.000,00 per possesso dell’abitazione e dell’autovettura le stesse non
sono state contestate”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi.
Ricorso n. 3247/2014 R.G.

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letti gli atti depositati,

La parte intimata non si è difesa se non con costituzione tardiva finalizzata a
conservare la facoltà di partecipazione all’udienza di discussione.
11 ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può
essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.36 del

della nullità della sentenza per difetto di motivazione. Trattasi di motivo
manifestamente infondato, atteso che la motivazione della decisione (già per
quanto si è riassunto dianzi) assolve adeguatamente al compito di consentire la
comprensione delle ragioni per le quali il giudicante si è determinato al suo
convincimento dispositivo, mediante chiara valutazione dei fatti prospettati dalle
parti, sia per ciò che attiene alla parte di convincimento favorevole al
contribuente, sia per ciò che attiene all’altra parte favorevole all’Agenzia.
Con il secondo ed il quarto motivo di impugnazione (tutti centrati sia sulla
violazione dell’art.38 del DPR n.600/1973 e del D.M. 10.9.1992 nonché degli
art.115 e 116 cpc; il primo anche sulla violazione degli art.2697, 2728, 2729 cod
civ; il quarto anche sull’omesso esame di un fatto determinante) la parte
ricorrente si duole:
a) del fatto che il giudicante, con riferimento al costo per l’acquisto
dell’autovettura, abbia eluso l’applicazione del menzionato D.M., nella parte in
cui prevede che non si applichi ai beni relativi esclusivamente ad attività di
impresa la presunzione (di cui al comma precedente) secondo cui si considerano
nella disponibilità della persona che utilizza i beni stessi o ne sopporta i relativi
costi;
b) del fatto che la CTR (assumendo non contestato l’accertamento a riguardo del
possesso dell’abitazione e dell’autovettura) abbia omesso di esaminare e di
pronunciarsi sul punto (fatto oggetto di specifica doglianza sin dal primo grado
di giudizio) che l’autovettura (o meglio autocarro-bene strumentale) non poteva

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D.Lgs.546/1992 e dell’art.132 cpc, dell’arti Il Cost) la parte ricorrente si duole

essere valorizzato come bene indice per essere utilizzato in maniera esclusiva ai
fini dell’esercizio dell’impresa;
c) che il giudicante —ancora a riguardo del possesso dell’autovettura di cui dianzi
si è detto, e perciò in ordine ai costi di gestione del medesimo- abbia eluso
l’applicazione del già richiamato D.M., sempre a riguardo della destinazione

Entrambi i motivi appaiono fondati e da accogliersi in relazione alla violazione
del ridetto D.M. (e perciò con assorbimento del profilo relativo all’omesso
esame del fatto determinante), atteso che la parte ricorrente ha assolto —con
modalità autosufficienti- all’onere di dettagliare le fonti di prove dedotte a
riferimento della censura in argomento (e ciò con riguardo alla detrazione fatta

dall’impresa della spesa di acquisto del bene mobile registrato di cui si tratta),
fonti a tenore delle quali il giudicante non avrebbe potuto omettere di
considerare ed applicare la previsione del ridetto DM secondo la quale la
presunzione di disponibilità non si applica a riguardo dei beni relativi
esclusivamente all’attività di impresa.
Quanto al terzo motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell’art.2697 cod
civ; degli art.2728, 2729 eod civ e degli art.115 e 116 cpc) la parte ricorrente si
duole —in ordine alla statuizione relativa all’acquisto dei suoli effettuato
nell’anno 2004- che il giudicante abbia condiviso la “presunzione semplice”

dedotta dall’ufficio di utilizzazione dell’ulteriore somma di E 72.000,00 (mai
giustificata), senza che l’Ufficio avesse fornito prova in ordine all’esistenza di
detto fatto nonché mentre essa ricorrente aveva fornito prova contraria fondata
su documentazione non contestata (infatti il prezzo di acquisto del terreno
risultava concordato in E 125.000,00 e non € 200.000,00 come si apprezzava
dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del venditore Troito Ignazio).
Il motivo appare inammissibilmente formulato.
Attraverso la censura di violazione ed omessa applicazione della norma, la parte
contribuente richiede —in realtà- alla Corte un nuovo apprezzamento in ordine
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esclusiva a servizio dell’impresa.

alla significatività dei fatti presuntivi (i beni indice) dedotti dall’ufficio ed in
ordine alla idoneità ed efficacia della prova contraria addotta dalla parte
contribuente, nuovo apprezzamento che deborda dai limiti del controllo sul
governo della disciplina normativa e che perciò alla Corte è inibito.
Non resta che proporre raccoglimento dei motivi secondo e quarto, e perciò la

della lite al giudice del merito affinchè rinnovi l’esame delle questioni
controverse oggetto dei motivi accolti, ed all’esito rinnovi la determinazione in
ordine all’impugnazione del provvedimento impositivo.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità; manifesta infondatezza e manifesta fondatezza.
Roma, 30 luglio 2015

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va
accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il terzo motivo; accoglie il secondo ed il quarto.
Cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR
Puglia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente giudizio.
Così deciso in Roma il 2 marzo 2016
Il Presi nte

cassazione della decisione con riferimento a detto accoglimento, e la restituzione

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