Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7145 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.20/03/2017),  n. 7145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6699-2016 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

D.B. giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il Decreto n. 407 del 2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, emesso il 02/07/2015 e depositato il 10/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto depositato il 21 ottobre 2013, ha dichiarato improponibile il ricorso, depositato in data 15 dicembre 2011, con cui C.P. aveva chiesto la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al danno non patrimoniale subito per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato dinnanzi al TAR di Palermo con ricorso del 9 gennaio 1997 e definito con sentenza depositata il 26 ottobre 2010 (pubblica udienza del 21 settembre 2010).

La Corte rilevava che il ricorrente aveva allegato di avere depositato nel giudizio presupposto istanza di prelievo, senza tuttavia fornire idonea prova documentale di tale assunto, alla quale non poteva ritenersi equivalente l’istanza di fissazione di udienza. La Corte d’Appello, quindi, riteneva che, essendo stata la domanda di equa riparazione proposta dopo il 15 settembre 2010, la stessa dovesse essere dichiarata improponibile per mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

C.P. proponeva ricorso per la cassazione di questo decreto per due motivi.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 910 del 2014, rigettava il primo motivo di ricorso, accoglieva il secondo; cassava il decreto impugnato e rinviava la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Riassunto il giudizio, la Corte di Appello di Caltanissetta con decreto n. 407 del 2015 riconosceva il diritto di C. all’equa riparazione per eccessiva durata del processo richiamato in epigrafe e condannava il Ministero delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.000, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e al pagamento delle spese giudiziali. Compensava le spese giudiziali relative al giudizio di cassazione e al giudizio conclusosi con il decreto cassato, stante la novità, all’epoca di emissione del decreto cassato, della giurisprudenza applicata dalla Corte di Cassazione per cassare il precedente decreto.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da C.P., con ricorso affidato ad un motivo e, cioè, per la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: a) Illegittimità del capo che dispone la integrale compensazione delle spese del grado di giudizio conclusosi con il decreto cassato e le spese del giudizio di cassazione per violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e dell’art. 92 c.p.c., comma 2. B) illegittimità del capo che dispone la riduzione delle spese del giudizio di rinvio per violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 comma 1.

Il Ministero delle Finanze, in questa fase, non ha svolto alcuna attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, il ricorso va dichiarato inammissibile perchè agli atti manca la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale è stato spedito l’atto di ricorso e, dunque, la prova dell’avvenuta notifica dello stesso atto alla parte intimata.

Come è stato già detto da questa Corte: al fine di stabilire l’esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale, occorre far riferimento ai dati risultanti dalla ricevuta di ritorno, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il plico è stato consegnato, con la conseguenza che, ove tale forma di notificazione sia stata adottata per il ricorso per cassazione, la mancata allegazione della predetta ricevuta determina l’inesistenza della notificazione e, quindi, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa.

Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese perchè la parte intimata non ha svolta attività giudiziale.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile sott. della Seconda della Corte di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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