Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7145 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. I, 15/03/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29291/2015 proposto da:

Ges. Net. S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi

Damiani, giusta procura speciale a margine del ricorso per

cassazione, ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza San Lorenzo

in Lucina, n. 26.

– ricorrente –

contro

Regione Basilicata, nella persona Presidente pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Dell’Aglio, giusta procura

speciale in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata

presso l’Ufficio di Rappresentanza di Roma della Regione Basilicata,

in Roma, alla via Nizza, n. 56.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 193/2015 della Corte di appello di POTENZA,

depositata il 13 maggio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 13 maggio 2015, la Corte di appello di Potenza ha rigettato l’appello proposto dalla Ges. Nes. S.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Matera che aveva respinto la domanda di condanna della Regione Basilicata al pagamento della somma di Euro 761.367,37, quale contributo pubblico in conto interessi relativo alla realizzazione di una struttura alberghiera, in forza della Convenzione stipulata in data 28 maggio 1990 ai sensi del D.L. n. 465 del 1988, convertito dalla L. n. 566 del 1988, valorizzando il contenuto dell’art. 9 della predetta Convenzione che rendeva del tutto inefficace e inopponibile al debitore l’alienazione del ramo di azienda convenuta tra la Nettis Impianti (società che aveva stipulato la Convenzione) e la Ges. Net., con particolare riguardo alla corresponsione dei contributi pubblici e che trovava, quindi, applicazione, l’art. 1260 c.c., comma 2, in quanto il divieto negoziale di cessione dei diritti era conosciuto dall’azienda conferitaria, che, nel relativo verbale di assemblea straordinaria, aveva dichiarato di “ben conoscere ed accettare tutti i diritti, le condizioni, gli obblighi, i diritti, le azioni e le ragioni di cui alla citata Convenzione intercorsa con la Regione Basilicata”.

2. A sostegno della decisione impugnata, la Corte di appello di Potenza ha affermato che il tenore letterale dell’art. 9 della Convenzione induceva a ritenere infondata l’interpretazione data dall’appellante che detta norma stabilisse esclusivamente il divieto di subappalto e che del D.L. n. 465 del 1988, art. 2, comma 6, non distingueva tra opere realizzate su suolo proprio, in relazione alle quali doveva trovare applicazione il principio dell’accessione, e opere realizzate su suolo altrui; che l’erogazione del contributo era subordinata all’adempimento di una serie di obblighi (concessione di fideiussione, adempimento dell’obbligazione assunta con il mutuo garantita da ipoteca, il riscatto finale) e che, nel caso in esame, vi era stato l’accollo del solo debito per finanziamento senza assunzione degli altri obblighi pure previsti dalla Convenzione; che il richiamo alla disciplina sulla successione dei contratti in caso di cessione dell’azienda non trovava applicazione nel caso concreto, sussistendo un patto di incedibilità per la natura personale della Convenzione stipulata tra la Nettis Impianti e la Regione Basilicata ai sensi dell’art. 2558 c.c., comma 1.

3. La società Ges. Net. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato a quattro motivi.

4. La regione Basilicata resiste con controricorso.

5. La Ges. Nes. S.r.l e la Regione Basilicata hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la violazione e mancata applicazione dell’art. 1339 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 164 del 2000, art. 22, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la Corte territoriale obliterato la circostanza che la cessione del ramo d’azienda della Nettis Impianti alla Ges.Net era avvenuta in ottemperanza al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, art. 21 (attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 41), che aveva imposto, in un’ottica pro-concorrenziale, alle imprese operanti nel settore del gas naturale, di procedere ad una separazione contabile e gestionale sia con riferimento ai diversi settori in cui si esplicava l’attività del gas, sia con riferimento alle attività diverse eventualmente svolte, con la conseguenza che la Nettis Impianti non aveva avuto scelta considerato che la norma di legge le imponeva di separare dalla società principale tutti i rami d’azienda non in linea con l’attività principale da essa svolta.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 Giova, invero, premettere che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal decreto L. 22 giungo 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza depositata il 13 maggio 2015), oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

1.3 Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia, e deve, altresì, essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti.

1.4 E’ utile rammentare, poi, che Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”.

1.5 Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti – ribaditi anche di recente da Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415 – il motivo in esame è inammissibile perchè non rispetta le appena descritte prescrizioni imposte dalle Sezioni Unite circa le modalità di deduzione del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.6 In esso, infatti, la società ricorrente non specifica quale sarebbe il “fatto”, come in precedenza definito e delimitato, il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte distrettuale, facendo, piuttosto, riferimento al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, art. 21, che avrebbe imposto, in un’ottica pro-concorrenziale, alle imprese operanti nel settore del gas naturale, di procedere ad una separazione contabile e gestionale dei diversi settori e delle differenti attività in cui si esplica l’attività del gas; nè argomenta in ordine alla sua necessaria decisività, ovvero all’essere stato esso oggetto di discussione tra le parti, nè indica puntualmente quando esso sia stato dedotto.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione conseguente a falsa applicazione del D.L. n. 465 del 1988, art. 2; la violazione per mancata applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E; la mancata disapplicazione del D.M. 31 dicembre 1988, nella parte in cui appare incoerente con il D.L. n. 465 del 1988, art. 2; la violazione per erronea e falsa interpretazione dell’art. 9 della Convenzione del 28 maggio 1990.

La società ricorrente si duole della erronea interpretazione della Convenzione e della norma regolamentare di cui al D.M. 31 dicembre 1998, che doveva essere disapplicata perchè in contrasto con il D.L. n. 465 del 1988; che erroneamente la Corte di appello aveva affermato che sia il D.M. 31 dicembre 1998, sia la Convenzione del 28 maggio 1990 fossero coerenti con la disciplina normativa di cui al D.L. n. 465 del 1988, partendo dall’assunto errato che del D.L. n. 465 del 1988, art. 2, comma 6, affermasse la proprietà pubblica del bene realizzato e obbligasse il concessionario al riscatto; che mentre il D.M. 31 dicembre 1988, prevedeva che i beni risultanti dalla realizzazione dei progetti rimanevano nella proprietà pubblica, l’art. 2, comma 6, del D.L. (erroneamente richiamato dalla Corte territoriale) aveva precisato che i beni erano sottoposti ad un vincolo di destinazione e d’uso.

2.1 I motivo è inammissibile e anche infondato.

2.2 Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella

sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 21 agosto 2020, n. 17570; Cass., 5 agosto 2020, n. 16700; Cass., 29 novembre 2016, n. 24298; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass., 26 giugno 2013, n. 16038).

2.3 Nel caso in esame, la società ricorrente ha dedotta la violazione di una pluralità di disposizioni normative, omettendo di precisare le affermazioni in diritto della sentenza che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità), genericamente richiamate nella intestazione del motivo, e senza ricondurre una specifica statuizione della sentenza alla violazione di una determinata norma, impedendo così alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

La società, inoltre, richiama nell’illustrazione dei motivi parti della motivazione della sentenza impugnata e svolge contestazioni riguardo ad esse, limitandosi a ribadire le medesime censure sollevate dinanzi alla Corte territoriale e sovrapponendo alle argomentazioni della Corte le proprie senza prospettare differenti profili argomentativi.

2.4 Peraltro, con specifico riferimento all’interpretazione dell’art. 9 della Convenzione stipulata tra le parti in data 28 maggio 1990, va osservato che, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali.(Cass., 15 novembre 2017; Cass., 16 gennaio 2019, n. 873)

2.5 Il motivo, tuttavia, è infondato, tenuto conto delle specifiche motivazioni contenute nella sentenza impugnata che, peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto all’uopo richiamati.

2.6 Ed invero, il D.L. 4 novembre 1998, n. 465, art. 2, comma 6, recante “Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche”, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1988, n. 556, nella sua originaria formulazione, prevede che:

“I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, sino alla data di scadenza del finanziamento agevolato di cui all’art. 1, comma 5, lett. b), rimangono nella proprietà pubblica, ove si tratti di opere integralmente nuove che potranno essere dal concessionario costituite in ipoteca ai fini della concessione del finanziamento stesso; sono sottoposti a vincolo di destinazione e d’uso, con obbligo di preventiva autorizzazione da parte del concedente a trasferire o alienare, ove derivino da interventi su beni ed opere già esistenti. Tale preventiva autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla predetta data il concessionario è tenuto a riscattare la proprietà del bene o ad estinguere i vincoli, versando un corrispettivo già definito nell’atto di concessione e comunque non inferiore all’ammontare del 20 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto. L’atto di concessione dovrà prevedere idonea fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituzioni o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, debitamente autenticata e, ove richiesto dalla legge, registrata, per un importo almeno pari a quello definito per il riscatto della proprietà o per l’estinzione dei vincoli di cui sopra”.

L’art. 2, comma 6, citato, è stato poi modificato dal D.L. 29 marzo 1995, n. 97, art. 10, coordinato con la Legge di Conversione 30 maggio 1995, n. 203 (successiva alla Convenzione stipulata in data 28 maggio 1990), che statuisce che:

“I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all’art. 1, comma 5, lett. b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d’uso con l’obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell’atto di concessione in misura non inferiore all’ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto” e, poi, abrogato del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 3, comma 1, lett. h).

Il D.M. 31 dicembre 1998, detta, poi, i “Criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto del D.L. 4 novembre 1988, n. 465, artt. 1 e 2, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 1988, n. 556, recante: “Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990”.

Il D.M. 31 dicembre 1998, art. 6, comma 5, prevede, così come la norma del D.L. n. 465 del 1988, art. 2, comma 6, prima della modifica di cui al D.L. 29 marzo 1995, n. 97, art. 10, che “I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti, sino alla data di scadenza del finanziamento agevolato, rimangono nella proprietà pubblica, ove si tratti di opere integralmente nuove che potranno essere dal concessionario costituite in ipoteca ai fini della concessione del finanziamento stesso; sono sottoposti a vincolo di destinazione e d’uso, con obbligo di preventiva autorizzazione da parte del concedente a trasferire o alienare, ove derivino da interventi su beni ed opere già esistenti. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari”.

2.7 A fronte di ciò, la Corte di appello ha riportato il contenuto dell’art. 9 della Convenzione del 28 maggio 1990 e ha affermato, con motivazioni condivisibili, spiegate alle pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato, che il tenore letterale dell’art. 9 della Convenzione induceva a ritenere infondata l’interpretazione data dall’appellante che detta norma stabilisse esclusivamente il divieto di subappalto e che del D.L. n. 465 del 1988, art. 2, comma 6, non distingueva tra opere realizzate su suolo proprio, in relazione alle quali doveva trovare applicazione il principio dell’accessione, e opere realizzate su suolo altrui; che l’erogazione del contributo era subordinata all’adempimento di una serie di obblighi (concessione di fideiussione, adempimento dell’obbligazione assunta con il mutuo garantita da ipoteca, il riscatto finale) e che, nel caso in esame, vi era stato l’accollo del solo debito per finanziamento senza assunzione degli altri obblighi pure previsti dalla Convenzione; che il richiamo alla disciplina sulla successione dei contratti in caso di cessione dell’azienda non trovava applicazione nel caso concreto, sussistendo un patto di incedibilità per la natura personale della Convenzione stipulata tra la Nettis Impianti e la Regione Basilicata ai sensi dell’art. 2558 c.c., comma 1.

2.8 Si tratta, peraltro, di specifiche ragioni del decidere che non risultano affatto oggetto di censura da parte della società ricorrente, che afferma in modo estremamente generico l’incoerenza del D.L. n. 465 del 1998, art. 2, con il D.M. 31 dicembre 1998, senza nemmeno individuare la parte del D.M., che si pone in contraddizione con l’art. 2 richiamato.

Ancora quello che rileva e che è stato messo in evidenza dalla Corte territoriale e dal Tribunale, era l’espresso divieto di cedere in tutto o in parte i diritti di cui alla Convenzione a terzi e che del D.L. 4 novembre 1998, n. 465, art. 2, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1988, n. 556, stabilisce che “rimangono nella proprietà pubblica, ove si tratti di opere integralmente nuove che potranno essere dal concessionario costituite in ipoteca ai fini della concessione del finanziamento stesso; sono sottoposti a vincolo di destinazione e d’uso, con obbligo di preventiva autorizzazione da parte del concedente a trasferire o alienare, ove derivino da interventi su beni ed opere già esistenti. Tale preventiva autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla predetta data il concessionario è tenuto a riscattare la proprietà del bene o ad estinguere i vincoli, versando un corrispettivo già definito nell’atto di concessione e comunque non inferiore all’ammontare del 20 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto”.

2.9 Non sussiste, quindi, l’incoerenza normativa dedotta e ciò senza prescindere dalla natura dei decreti ministeriali, che sono atti meramente amministrativi e in relazione ai quali questa Corte ha affermato che “La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali osta all’applicabilità del principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinare con l’art. 1 preleggi (che non li comprende tra le fonti del diritto), con la conseguenza che spetta alla parte interessata l’onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti” (Cass., 15 ottobre 2019, n. 25995; Cass., 29 aprile 2009, n. 9941).

2.10 In materia di vincoli di trasferimento, questa Corte, di recente, ha come da recente dottrina “con l’espressione “vincoli al trasferimento”, si intende comprendere complessivamente tutte le ipotesi nelle quali, in forza della legge o in virtù dell’autonomia privata, si determinano limiti alla circolazione giuridica dei beni, sia (come più spesso avviene) in funzione della natura e della destinazione del bene oggetto di disposizione, sia (più di rado) nella prospettiva della qualità e della posizione soggettiva degli autori dell’atto dispositivo rispetto al bene oggetto di disposizione. Sono ormai molti e variegati gli interventi legislativi di conformazione dello statuto dei beni con la imposizione di altrettanti vincoli alla utilizzazione degli stessi (cc.dd. vincoli legali). Tali vincoli, talvolta, sono compenetrati in un più generale regime giuridico di beni privati di interesse pubblico; talaltra, si limitano a tutelare interessi individuali che l’ordinamento intende valorizzare per sopperire a debolezze sociali o per indirizzare uno sviluppo economico. Lo statuto del bene è conformato dall’ordinamento in guisa da restringere variamente il potere di disposizione del proprietario e degli altri titolari di situazioni giuridiche sul bene, con la conseguenza che il vincolo inerisce al bene (alla sua natura o destinazione) in ragione degli interessi che oggettivamente è in grado di soddisfare (vincoli oggettivi). L’ordinamento interviene attraverso una varietà di limitazioni all’utilizzazione del bene, che incidono talvolta sul godimento (utilizzazione diretta), talaltra sulla disponibilità (utilizzazione indiretta, in quanto fa conseguire il valore di scambio del bene), atteggiandosi, volta a volta, quali divieti di alienazioni, prelazioni, opzioni, ecc., della proprietà o di altri diritti reali; senza dire che, molto spesso, la limitazione del godimento si traduce in una limitazione della commerciabilità del bene, non potendosene disporre in una guisa che comprometta l’utilizzazione legalmente determinata. In sostanza è lo statuto del bene a influenzare le modalità e i limiti di trasferimento dello stesso. In ragione della varietà delle funzioni assolte dai singoli vincoli anche le tecniche di tutela non sono omogenee, sicchè riesce impossibile la ricostruzione di un unitario regime giuridico dei vincoli legali. E’ invece possibile, volta a volta, in assenza di una compiuta disciplina, derivare dalla natura dell’interesse attuato dall’ordinamento il regime del vincolo e dunque il modello di incidenza dello stesso sull’atto e sulla circolazione giuridica dei diritti” (Cass., 5 aprile 2019, n. 9699).

2.11 Ciò posto, dall’interpretazione dell’intero quadro normativo di riferimento richiamato e tenuto conto del contenuto della Convenzione del 28 maggio 1990, deve evincersi che il previsto vincolo di destinazione e di uso, che si conforma in termini negoziali nel divieto di cedere in tutto o in parte i diritti di cui alla Convenzione, trova la sua matrice nell’esigenza di evitare una ingiusta locupletazione ad opera del soggetto giuridico che, percepito il finanziamento pubblico agevolato, strumentale alla realizzazione di una struttura alberghiera, operi un sostanziale sviamento della contribuzione, traducendola in un ingiustificato profitto privato.

Nè, per quanto detto, ciò sembra contrastare con il diritto di proprietà nella sua accezione di funzione sociale, non essendo peraltro i vincoli di inalienabilità e di destinazione e d’uso previsto assoluto e permanente, bensì temporaneo, per tutta la durata del finanziamento nel caso di opere nuove e assoggettati ad un provvedimento autorizzatorio, nella specie pacificamente non attivato, nel caso di interventi su beni ed opere già esistenti.

In tale ambito, è pure previsto che il concessionario possa riscattare la proprietà del bene o ad estinguere i vincoli, versando un corrispettivo già definito nell’atto di concessione e comunque non inferiore all’ammontare del 20 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione per falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 1260 c.c., comma 2 e la mancata applicazione dell’art. 1379 c.c., avendo la Corte errato nella qualificazione del rapporto di cui alla Convenzione del 28 maggio 1990 all’interno dell’incedibilità di natura personale di cui all’art. 1260 c.c., comma 2, poichè l’incedibilità era del bene e non dei diritti riconducibili alla Convenzione e dovendo piuttosto applicarsi l’art. 1379 c.c., che stabilisce che il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

3.1 Anche tale motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 3.2 Ed invero va evidenziato che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874).

33 Il motivo è anche infondato avendo la Corte di appello escluso che potesse trovare applicazione, nel caso in esame, l’art. 2558 c.c., comma 1, che, nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o “ipso iure” dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all’esercizio dell’azienda e non siano ancora esauriti (Cass., 3 gennaio 2020, n. 15).

Non sussiste, quindi, la contraddittorietà denunciata, nemmeno con la ratio dell’art. 9 della Convenzione che è quella di evitare che possono usufruire del finanziamento soggetti terzi che poi non siano tenuti a fare fronte al complesso di obblighi posti a carico del concessionario e che, peraltro, letteralmente fa divieto di cedere in tutto o in parte i diritti (e quindi non soltanto i beni) di cui alla Convenzione a terzi.

Nè, tenuto conto del contenuto della Convenzione del 28 maggio 1990 e delle clausole così come correttamente interpretate dalla Corte territoriale, può trovare applicazione la norma, pure richiamata, dell’art. 1379 c.c., nella parte in cui stabilisce l’inefficacia del divieto di alienare che non sia contenuto in convenienti limiti di tempo e non rispondente a un apprezzabile interesse di una delle parti.

A tal fine deve ricordarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte già richiamata, l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicchè, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sulla violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass., 26 ottobre 2007, n. 22536; Cass., 30 aprile 2010, n. 10554).

D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass., 3 settembre 2010, n. 19044).

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass., 3 settembre 2010, n. 19044).

4. Dalla ritenuta infondatezza delle censure formulate dalla società ricorrente, il quarto motivo, con il quale la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione per falsa ed erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c., deve ritenersi assorbito.

5. In conclusione, il primo motivo va dichiarato inammissibile, il secondo e il terzo rigettato, assorbito il quarto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo e il terzo, assorbito il quarto.

Condanna la società ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA