Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7145 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15825-2019 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAMAGNO 3,

presso lo studio dell’avvocato BENEDETTA OLMI, rappresentato e

difeso dall’avvocato UMBERTO MASSIMO FRANCESCO ABBONDANZA, con

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 864/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE

Con sentenza del 22.3.19, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto da K.A. avverso l’ordinanza del Tribunale del 24.10.17, che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della istanza di protezione internazionale e umanitaria, osservando che: era inammissibile l’impugnazione riguardante il riconoscimento dello status di rifugiato poichè la domanda non fu proposta in primo grado; era da escludere la protezione sussidiaria in base al report tratto dal sito ministeriale, data la regione della Nigeria da cui proveniva il ricorrente; era parimenti da escludere la protezione umanitaria, attesa l’insufficienza a tal fine della dedotta integrazione sociale.

Il K. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380bis, c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in quanto la Corte d’appello, da un lato, ha ritenuto erroneamente incoerente il racconto del ricorrente, dall’altro non ha applicato i poteri istruttori ufficiosi per valutare la stessa credibilità del racconto. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, non avendo la Corte d’appello acquisito informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica della Nigeria e per aver ritenuto insussistente una minaccia grave alla vita e all’incolumità del ricorrente derivante da situazione di violenza indiscriminata a causa di conflitto armato.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 2007, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non aver la Corte territoriale valutato l’esistenza di motivi di salute e l’insufficiente rispetto dei diritti umani in Nigeria ai fini del riconoscimento del permesso umanitario.

Il primo motivo è inammissibile poichè non attinente alla ratio decidendi in quanto la Corte d’appello ha respinto l’appello senza alcun riferimento all’inattendibilità del racconto del ricorrente, questione che era stata rilevata dal Tribunale in ordine alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale, poi non riproposta tra i motivi dell’appello.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico e del tutto irrilevante rispetto alla ratio decidendi, avendo la Corte d’appello di Firenze acquisito informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica della Nigeria che hanno escluso che nella regione di provenienza del ricorrente sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato (di cui alla lett. c del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14).

Il terzo motivo è inammissibile non avendo il ricorrente allegato situazioni specifiche, individuali, di vulnerabilità legittimanti il permesso umanitario, lamentando peraltro che la Corte di merito avrebbe escluso la protezione umanitaria per l’incoerenza del racconto del ricorrente, fatto che in realtà non è oggetto della motivazione sul punto.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 13 marzo 2020

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