Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7144 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.20/03/2017),  n. 7144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3680-2016 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORIANA

ROSARIO, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO POLIMENI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ATTILIO COTRONEO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il Decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, emesso il

28/05/2015 e depositato l’8/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato Polimenti Domenico, per il ricorrente, che si

riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.R., con ricorso del 27 luglio 2012, adiva la Corte di Appello di Catanzaro, chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni non patrimoniali a titolo di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, quantificato in Euro 2.400,00 o da quantificarsi secondo equità. A fondamento di tale domanda, il ricorrente, indicava la durata eccessiva e non ragionevole del giudizio civile, ancora pendente davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria, promosso dallo stesso a seguito di sentenza non definitiva, con la quale veniva disposta consulenza tecnica di ufficio.

Si costituiva il Ministero della Giustizia, chiedendo che, ove riscontarti i presupposti di legge, l’indennizzo venisse determinato in via equitativa, considerando che, comunque, dalla durata complessiva andavano detratti i ritardi conseguiti da richieste di rinvio e che le spese di lite venissero integralmente compensate.

La Corte di Appello di Catanzaro, con Decreto N. Rep. 1207 del 2015, accoglieva il ricorso e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 2.320,00, nonchè al pagamento delle spese di lite.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da O.R. con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria. Il Ministero della Giustizia, si è costituito tardivamente ai soli fini di partecipare all’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 1, 2, 4, 5, 11, 28 e 29 e falsa applicazione del D.M. n. 140 del 2012, in relazione agli artt. 24. 36 e 111 Cost., nonchè della L. 24 marzo 2001, n. 89, artt. 2 e segg. e degli artt. 6 e 35 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo. Liquidazione delle spese giudiziali difforme dal D. n. 55 del 2014, vanificazione dell’equa riparazione.

Il ricorrente si duole dell’esiguità della somma riconosciuta a titolo di spese legali, ritenendo l’importo illegittimo, perchè, la somma, indicata nel provvedimento della Corte di appello (pari ad Euro 320,41), non corrisponderebbe agli indici tariffari contenuti nel Regolamento del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazione dalla L. n. 27 del 2012. Piuttosto, seguendo la tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, l’importo minimo sarebbe pari ad Euro 1.378,00, sia pure tenendo conto della semplicità del procedimento, che giustificherebbe una diminuzione percentuale massima, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Al compenso così determinato andava aggiunto il rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, ai sensi del D.M. 55 del 2014, art. 2, comma 2.

1.1. = Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte: ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla riduzione del termine di ragionevole durata del processo – di cui alla legge n. 89 del 2001 – va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, con le conseguenze che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato per l’attività in esso prestata, trovano applicazione la tabella 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014. Ne consegue che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte.

1.1.a) A sua volta, va qui osservato che il nuovo sistema parametrico di cui al D.M. n. 55 del 2014 conferma la liquidazione, delle spese processuali, per fasi (studio della controversia; fase introduttiva del giudizio; fase istruttoria; fase decisionale). Con l’ulteriore specificazione che ai sensi dell’art. 4, comma 1, dello stesso D.M., il Giudice, nella liquidazione del compenso professionale, tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle, con la possibilità di applicare aumenti o diminuzione: un aumento che potrà arrivare fino all’80%, mentre la diminuzione fino al 50%. Una previsione particolare di variazione, sia in aumento, che in diminuzione, è prevista, specificamente, per la fase istruttoria (per quest’ultima, infatti, l’aumento può arrivare al 100%, mentre la riduzione fino al 70%).

Pertanto, posto che il valore della controversia, nel caso specifico, è dato dalla somma liquidata a titolo di equo indennizzo (pari ad Euro 2.320,00), non sembra che la Corte distrettuale abbia tenuto conto dei principi e dei criteri, appena indicati, e, soprattutto, della tabella n. 12 allegata al D.M. citato, sia pure mitigata dalla diminuzione prevista dall’art. 4 dello stesso decreto.

In definitiva, il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato in relazione ai principi qui indicati e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito, determinando le spese relative al giudizio di merito, secondo le tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014, che liquida con il dispositivo. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese giudiziali relative al giudizio di merito e al giudizio di cassazione che liquida: per il giudizio di merito in Euro 800,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori, come per legge, per il presente giudizio di cassazione, in Euro 600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile sott. Seconda della Corte Suprema di Cassazione il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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