Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7144 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12841-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO BARONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2136/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza del 17.4.19 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello proposto da M.A. – cittadino del Bangladesh- avverso l’ordinanza emessa il 5.1.18- che aveva rigettato l’opposizione riguardo al provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di protezione internazionale e umanitaria-, osservando che: era da confermare la pronuncia impugnata in ordine alla protezione sussidiaria, sub art. 14, lett. c), dato che il ricorrente non aveva allegato di aver aderito al partito BNP, mentre dall’ultimo rapporto di Amnesty International non si desumeva nel Paese una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno; non era configurabile la fattispecie di cui alla lett. b dell’art. 14 perchè “sfollato interno”, avendo riconosciuto di aver lasciato nel suo villaggio la madre e la sorella; era da escludere la protezione umanitaria per le condizioni difficili di reinserimento e di povertà in cui l’appellante dovrebbe vivere nel paese d’origine, poichè la vulnerabilità presuppone un raffronto con la situazione di violazione dei diritti umani nel caso di rimpatrio, non riconducibile alle condizioni dell’appellante (anche per la mancata prova di un’effettiva integrazione).

Ricorre in cassazione il M. con quattro motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380-bis, c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1 bis, non avendo la Corte d’appello adeguatamente attivato il potere istruttorio ufficioso.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 in quanto dai fatti narrati dal ricorrente erano desumibili i presupposti della protezione umanitaria in connessione con la situazione generale del Paese.

Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), emergendo dai report internazionali i presupposti della protezione sussidiaria circa una situazione di violenza indiscriminata con concreti pericoli per la vita e incolumità fisica del ricorrente.

Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto sussistono le ragioni di vulnerabilità del ricorrente relative alla violazione dei diritti fondamentali che si verificherebbe in caso di rimpatrio.

Il primo motivo, relativo all’omesso esercizio del potere istruttorio ufficioso riguardo alla situazione socio-politica del Bangladesh, è inammissibile in quanto, da un lato la Corte d’appello ha ritenuto inattendibile il racconto reso dal ricorrente (con conseguente insussistenza del suddetto obbligo di cooperazione istruttoria: v. Cass., n. 15794/19: in materia di protezione internazionale, il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trova applicazione tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dallo stesso D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine), e dall’altro poichè diretto al riesame dei fatti, avendo la Corte d’appello acquisito informazioni circa la situazione del paese di provenienza.

il secondo motivo è inammissibile non avendo il ricorrente allegato specifiche situazioni legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato, a fronte della motivazione della sentenza che ha ritenuto che i fatti esposti in ricorso riguardassero questioni private, escludendo la prospettata persecuzione per motivi di militanza politica.

Il terzo motivo è inammissibile in applicazione della preclusione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, lett. b), avendo il ricorrente (come si evince dalla sentenza impugnata) dichiarato di aver commesso un omicidio; tale ratio non è stata attinta dal ricorso. Inoltre, l’inammissibilità del motivo emerge anche in ordine al riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c), che la Corte territoriale ha escluso considerando l’ultimo report di Amnesty International da cui si evince l’insussistenza in Bangladesh di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

Il quarto motivo è inammissibile in ordine alla protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato specifiche situazioni individuali di vulnerabilità, avendo altresì la Corte di merito escluso che dal raffronto tra la condizione di vita in Italia come prospettata dal ricorrente e quella che vi sarebbe in caso di rimpatrio possa emergere una violazione di diritti umani.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 13 marzo 2020

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