Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7142 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. I, 24/03/2010, (ud. 28/09/2009, dep. 24/03/2010), n.7142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.B. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NOMENTANA 257, presso l’avvocato DOSI GIANFRANCO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E., PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

CORTE DI APPELLO DI MILANO, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

contro

T.A., nella qualità di Sindaco del Comune di (OMISSIS)

e tutore del minore M.V., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CITTA’ DELLA PIEVE 19, presso l’avvocato BOTTIGLIERI

ROMILDA, che lo rappresenta e difende, giusta procura depositata in

Cancelleria il 20.05.09;

– resistente –

avverso la sentenza n. 35/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2009 dal Consigliere Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIANFRANCO DOSI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 gennaio – 4 febbraio 2008 il Tribunale per i Minorenni di Milano rigettava l’opposizione proposta da M.B. avverso il decreto in data 5 giugno 2007 con il quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità del figlio minore M.V., nato a (OMISSIS).

L’appello proposto dal M. era rigettato dalla Corte di appello di Milano, sezione per i minorenni, con sentenza del 2-10 ottobre 2008. In detta decisione, ripercorse le vicende esistenziali e giudiziarie del minore, in comunità dal marzo 2006 inizialmente insieme alla madre tossicodipendente e successivamente da solo, dopo l’abbandono della struttura da parte della donna, si affermava – per quanto in questa sede rileva – che dall’esame degli atti e dei documenti del procedimento emergeva la prova piena della grave incapacità genitoriale del M., ormai sessantottenne, descritto nella relazione del c.t.u. come soggetto “insicuro e indifeso, bisognoso di accudimento e attenzione, con scarso interesse per il mondo relazionale, limitata capacità di formare attaccamenti profondi, focalizzato su se stesso e sui propri bisogni anche a scapito di una corretta percezione e interpretazione della realtà …”. Si evidenziava altresì che dalla stessa c.t.u. era emerso che il minore non mostrava alcun attaccamento per i genitori e non interagiva con gli stessi, ed in particolare non si rivolgeva mai al padre e reagiva ai suoi richiami con indifferenza, e che i disturbi dai quali il bambino era risultato affetto, diagnosticati come “disturbo misto dello sviluppo” con maggiori difficoltà nell’ambito relazionale, trovavano la propria ragione nelle carenze ed inadeguatezze genitoriali. Riteneva in conclusione la Corte di merito che il quadro probatorio acquisito confermasse l’esistenza di tratti decisamente negativi della personalità del padre, tali da impedire qualsiasi prognosi di recupero, e di gravi danni psicologici subiti dal minore a causa del comportamento dei genitori, che l’invocato riavvicinamento alla figura paterna avrebbe certamente riacutizzato.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M. deducendo quattro motivi. Il tutore ed il curatore del minore non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la Corte di appello respinto la domanda di una nuova c.t.u. fondandosi tautologicamente sulle conclusioni raggiunte dalla prima.

Il motivo è inammissibile.

Come è noto, il motivo di ricorso diretto a prospettare vizi motivazionali deve concludersi con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che pur libero da rigidità formali contenga la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 2009 n. 4589; 2009 n. 4556; S.U. 2008 n. 25117; S.U. 2008 n. 16528).

L’assoluta mancanza nel motivo di ricorso in esame di detto autonomo momento di sintesi ne comporta l’inammissibilità.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 17 nella parte in cui prevede che la Corte d’appello pronuncia “effettuati ogni altro accertamento ed indagini opportune”, si censura la sentenza impugnata per aver omesso di disporre, come era doveroso sulla base della richiesta formulata, una nuova c.t.u. o comunque ulteriori approfondimenti specialistici sulla condizione del minore.

Il motivo, corredato del necessario quesito di diritto, è infondato. Ed invero nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione della norma richiamata, che nel prevedere nella sua attuale formulazione che la Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza, affida a detto giudice la valutazione circa l’opportunità di ulteriori indagini, all’evidenza dirette a verificare la condizione del minore anche in termini di attualità.

Dell’esercizio di tale potere discrezionale la Corte di Appello ha peraltro fornito congrua ed insindacabile motivazione, osservando che il quadro probatorio acquisito, tale da non postulare ulteriori approfondimenti istruttori, impediva qualsiasi prognosi di favorevole recupero del rapporto genitoriale e al tempo stesso dimostrava i gravi danni prodotti dai comportamenti paterni sull’equilibrio psicofisico del minore.

Con il terzo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 su un punto decisivo della controversia, avendo la Corte d’appello omesso di attribuire considerazione alla disponibilità manifestata dai parenti e dalle figlie del M. nell’accudimento di V..

Anche tale motivo è inammissibile, in quanto non corredato del momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

Con il quarto motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 8 nella parte in cui prevede che un minore possa essere dichiarato adottabile solo quando ne è accertata la situazione di abbandono perchè privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, si censura la sentenza impugnata per aver dichiarato il minore in stato di adottabilità in assenza di una condizione di abbandono, confondendo le difficoltà relazionali del padre con l’abbandono materiale e morale e non tenendo conto che il ricorrente ha sempre seguito le indicazioni degli operatori.

Anche tale motivo, corredato di un quesito di diritto decisamente generico, è inammissibile. Al di là del richiamo formale al vizio di violazione di legge contenuto nella rubrica la censura si risolve in una contestazione in fatto sullo stato di abbandono del minore ed in una sollecitazione ad un diverso apprezzamento degli elementi acquisiti e posti a fondamento del giudizio di merito, chiaramente non proponibile in questa sede.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto le parti intimate attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ sezione civile, il 28 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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