Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7142 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/03/2017, (ud. 30/11/2016, dep.20/03/2017),  n. 7142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25359-2015 proposto da:

A.M.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministero pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 493/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emesso il 15/12/2014 e depositato il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MANNA FELICE.

Fatto

IN FATTO

Con plurimi ricorsi (depositati ante D.L. n. 83 del 2012 e) poi riuniti gli odierni ricorrenti, dipendenti della Polizia di Stato, adivano la Corte d’appello di Perugia per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2. Giudizio presupposto nel quale assumevano essersi verificata la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, un processo che essi avevano instaurato innanzi al TAR Lazio nel 1997, definito nel 2009, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto ad un trattamento economico differenziato da quello riconosciuto ai sovraintendenti di Polizia dal L. n. 216 del 1992, art. 3.

Con Decreto del 19 marzo 2015, la Corte, riuniti i ricorsi, li rigettava. A base della decisione la circostanza che la domanda proposta e respinta ne giudizio di riferimento presupponeva un diritto la cui esistenza era stata esclusa sin dagli anni 1998 – 1999, allorchè la Corte costituzionale con sentenza n. 63/98, seguita da ordinanza n. 254/99, aveva respinto in casi analoghi la questione di legittimità costituzionale della L. n. 216 del 1992, art. 3. Pertanto i ricorrenti, che in allora avevano agito in modo organizzato e collettivo, sin da tale momento non potevano più aver subito alcun paterna d’animo.

La cassazione di tale decreto è chiesta dai ricorrenti meglio specificati in epigrafe con ricorso affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso. Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I due motivi di ricorso lamentano la violazione e la mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 6, 13 e 41 CEDU e artt. 111 e 117 Cost. e l’insufficiente e contraddittoria motivazione, essenzialmente in considerazione di ciò, che l’esito sfavorevole del giudizio presupposto non può essere ragione per privare la parte soccombente della tutela apprestata dalla citata legge.

2. – Le suddette censure (inammissibile quella di insufficienza e contraddittorietà motivazionale, ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non hanno pregio.

In fattispecie simile a quella in oggetto, questa Corte con sentenza n. 12096/15 ha respinto la domanda con la motivazione, cui si ritiene di aderire integralmente, che segue:

“il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni coinvolte nel processo, ad eccezione del caso in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza. Dell’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve dare prova puntuale l’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – nella specie di richiesta di riconoscimento di un trattamento pensionistico sia stata dichiarata manifestamente infondata (Cass. n. 9938 del 2010; Cass. n. 18780 del 2010; con riferimento specifico ad analoga fattispecie, Cass. n. 19478 del 2014);

che, nella specie, la Corte d’appello ha desunto la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, della impossibilità dell’accoglimento della domanda dagli stessi proposta nel giudizio presupposto dalla circostanza che l’accoglimento della domanda presupponeva la proposizione di una questione di legittimità costituzionale e che detta questione era stata dalla Corte costituzionale dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 331 del 1999 e dall’ulteriore rilievo che il Consiglio di Stato aveva escluso la fondatezza delle pretese dei ricorrenti nel 2000; che tale valutazione si sottrae alle censure dei ricorrenti, sia sul piano della denunciata violazione di legge, sia su quello della motivazione, sub specie omesso esame di fatti decisivi; che, invero, se una domanda viene proposta prospettando la illegittimità costituzionale della disciplina applicabile e se tale prospettazione viene disattesa da parte del giudice delle leggi, la valutazione del giudice di merito, secondo cui la protrazione del giudizio presupposto successivamente alla detta pronuncia non ha determinato un paterna d’animo suscettibile di indennizzo, appare del tutto plausibile, ragionevole e non contrastante con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla consapevolezza, da parte di chi agisce in equa riparazione, della infondatezza della propria pretesa nel giudizio presupposte; che, nella specie, la Corte d’appello ha individuato una sopravvenuta consapevolezza della impossibilità dell’accoglimento della domanda proposta e ha quindi ritenuto irrilevante, ai fini della domanda di equa riparazione, il periodo successivo all’acquisizione di detta consapevolezza sino alla sentenza che ha definito il giudizio presupposto, riconoscendo, pertanto, una durata apprezzabile ai detti fini solo fino al momento in cui la possibile incertezza sull’esito del giudizio era ancora astrattamente configurabile, e ciò anche se la domanda proposta nel giudizio presupposto aveva sin dall’inizio possibilità minime di essere accolta”.

Traslando alla fattispecie il principio anzi detto, si rileva la correttezza dell’impostazione seguita dalla Corte territoriale. Infatti, la domanda proposta nel 1997 dagli attuali ricorrenti era ancorata all’ipotesi di una declaratoria d’illegittimità costituzionale della L. n. 216 del 1992, art. 3, (v. pag. 18 del ricorso), esclusa però sin dagli anni 1998 – 1999.

Il fatto che nel giudizio presupposto la relativa questione fosse stata prospettata in via subordinata non muta i termini della questione, atteso che la domanda nella sua prospettazione di tesi era genericamente volta ad ottenere l’accertamento, ai sensi dell’art. 36 Cost., del diritto ad un inquadramento economico corrispondente alle funzioni svolte e alla posizione gerarchica assunta nell’ordinamento della Polizia di Stato. Nè ha rilievo la circostanza che in quel giudizio la questione di costituzionalità non sia stata sollevata, e che, ancora, la decisione del TAR Lazio neppure abbia menzionato la sentenza n. 63/98 e l’ordinanza n. 254/99 della Corte costituzionale. La pronuncia del giudice amministrativo, infatti, si è basata su ciò, che per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 197 del 1995(attuativo, appunto, della delega di cui alla L. n. 216 del 1992, art. 3: n.d.r.) i ricorrenti erano stati destinatari di provvedimenti di reinquadramento economico – normativo che non avevano tempestivamente impugnato. Ne consegue un’ancor più problematica possibilità di accoglimento della domanda, che non sopprime nè riduce la sopravvenuta piena consapevolezza di non poter fare affidamento alcuno sull’elisione della norma di riferimento contraria.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico dei ricorrenti in solido fra loro.

5. – Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido fra loro alle spese, che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate e prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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