Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7142 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. I, 15/03/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 15/03/2021), n.7142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11778/2015 proposto da:

A.R., A.E., A.V.,

G.V., S.G.C., S.L.,

S.R., elettivamente domiciliati in Roma, in via L. Mantegazza n. 24,

presso lo studio del Dott. Gardin Marco, rappresentati e difesi

dall’avvocato Durano Lorenzo, con procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Carovigno, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, in via Vaglia n. 11, presso lo

studio della Dott.ssa Quattrocchi Gioia, rappresentato e difeso

dall’avvocato Ciullo Giacomo Massimo, con procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 26/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

A.R., V., E.; G.V.; S.L., R. e G.C. ricorrono in cassazione, con due motivi, avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bari, in data 26.3.14, che dichiarò improponibile la domanda d’indennità d’espropriazione proposta dai suddetti soggetti nei confronti del Comune di Carovigno, accogliendo parzialmente la domanda d’indennità e condannando, a tale titolo, lo stesso Comune al pagamento della somma di Euro 140.599,64, oltre ulteriori interessi legali.

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 13,D.P.R. n. 616 del 1977, art. 106,L.R. Puglia n. 27 del 1985, artt. 39 e 40, L. n. 142 del 1990, art. 235, comma 2, e art. 51, L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, T.U. n. 1054 del 1924, art. 26, L. n. 1034 del 1971, artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 29, assumendo che, all’epoca dell’inizio del procedimento, la competenza ad emettere il decreto d’espropriazione competeva al Consiglio comunale e non al Sindaco.

Il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, non avendo la Corte d’appello riconosciuto l’indennità d’occupazione maturata dal 18.7.99 al 27.3.2000, come calcolato dalla c.t.u..

Diritto

RITENUTO

Che:

Con atto del 28.10.2020, regolarmente sottoscritto, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con relativa accettazione del Comune intimato, con previsione di compensazione delle spese di giudizio.

Pertanto, a norma dell’art. 390 c.p.c., il giudizio va dichiarato estinto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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