Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7142 del 13/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7142
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 113090-2019 proposto da:
I.H. elettivamente domiciliato presso l’avv. ENNIO CERTO,
dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 2799/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,
depositato il 14/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO
ROSARIO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Con decreto del 14.12.18, il Tribunale di Campobasso rigettò l’opposizione proposta da I.M. – cittadino del Pakistan- avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: era da escludere lo status di rifugiato, in quanto il ricorrente aveva reso un racconto vago, generico in ordine ad una sparatoria con la polizia che sarebbe accaduta nel negozio che gestiva in Pakistan, su denunzia di un cliente presente- a seguito della scoperta di armi in una fornitura di fertilizzanti che aveva richiesto- essendo altresì emerse contraddizioni tra le dichiarazioni rese alla Commissione in due distinte audizioni; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, sulla base dell’esame del report del sito ministeriale; era da escludere la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato alcun indice di vulnerabilità o esigenze umanitarie.
Lo I. ricorre in cassazione con unico motivo.
Non si è costituito il Ministero.
Diritto
RITENUTO
CHE:
Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver il Tribunale escluso la protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. c), e umanitaria senza esaminare la situazione socio-politica del Paese mediante fonti autorevoli, violando l’obbligo di cooperazione ufficioso.
Il motivo è inammissibile avendo il Tribunale, ritenuta l’inattendibilità del racconto del ricorrente, escluso la sussistenza dei presupposti del riconoscimento della protezione internazionale e di quella sussidiaria sulla base dell’esame di vari report dai quali si desumeva l’insussistenza di un pericolo di grave danno per il ricorrente, in caso di rimpatrio, data la mancanza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.
Peraltro, il ricorrente non ha allegato specifiche situazioni riconducibili alle fattispecie di protezione sussidiaria, lamentando genericamente l’omessa acquisizione di informazioni sulla situazione socio-politica del Pakistan, con particolare riferimento alla regione di provenienza.
Lo stesso motivo è inammissibile nella parte afferente alla protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato alcuna specifica situazione individuale di vulnerabilità, richiamando genericamente la situazione generale del Pakistan.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile(i.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 13 marzo 2020