Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7141 del 24/03/2010

Cassazione civile sez. I, 24/03/2010, (ud. 28/09/2009, dep. 24/03/2010), n.7141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

\PECOVELA MARIA PIA\ (c.f. *PCVMRP70L51L332T*), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 36, presso l’avvocato BLASI

GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato TORTORICI FILIPPO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

\SALVIA FRANCESCA\ (c.f. *SLVFNC56A46G348F*), nella qualità di

curatore speciale dei minori \ORLANDO LUANA\ e \\ORLANDO LUCA\,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIO 171,

presso l’avvocato NARDELLI GIUSEPPE, rappresentata e difesa

dall’avvocato VALENTI GAETANA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI PALERMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2009 dal Consigliere Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FILIPPO TORTORICI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE RAGUSO, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 16 aprile 2007 il Tribunale per i Minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilità dei minori \\Orlando Luca\ e \Luana\, nati rispettivamente il *5 settembre 2000 ed il 16 luglio 2002*, figli di \Domenico @Orlando\ e \Pecovela Maria Pia\.

Proposta opposizione dalla madre e nominato il curatore speciale dei minori, con sentenza del 21 settembre – 19 ottobre 2007 il Tribunale per i Minorenni rigettava l’opposizione.

L’appello proposto dalla \Pecovela\ era rigettato dalla Corte di Appello di Palermo, sezione per i Minorenni, con sentenza del 17-29 ottobre 2008, nella quale si osservava che l’appellante, in passato tossicodipendente e dedita alla prostituzione, si era di recente sottoposta a terapia socio riabilitativa presso il servizio Sert, ma che il percorso di riabilitazione intrapreso era ancora in itinere, postulando un ulteriore congruo periodo di osservazione, ed anzi non appariva neppure sostanzialmente instaurato; che la medesima presentava anche un disturbo di personalità al confine tra il tipo border line ed il tipo antisociale e non aveva maturato alcuna consapevolezza delle reali esigenze dei figli dal punto di vista etico e psicologico; che secondo le conclusioni della c.t.u.

espletata nel corso del giudizio di appello non si ravvisavano le condizioni minime sufficienti per affidare i minori alla madre; che infine non era emersa alcuna volontà degli zii materni di avere in affidamento i nipoti.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la \Pecovela\ deducendo due motivi. Il curatore speciale dei minori ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 8 si censura la sentenza impugnata per essersi limitata a condividere le valutazioni espresse dal c.t.u. circa P inadeguatezza della ricorrente a svolgere le funzioni genitoriali, senza tener conto che il suo pregresso stato di indigenza ed il suo difficile passato, cui aveva fatto seguito un lento e progressivo recupero, valevano a dimostrare che l’abbandono dei minori era stato determinato da cause di forza maggiore di carattere temporaneo e senza accertare se la condotta materna avesse provocato gravi ed irreversibili danni alla crescita di detti minori.

Il motivo è infondato.

Nonostante la formale qualificazione in termini di violazione di legge contenuta nella rubrica, la doglianza si risolve in una censura di difetto di motivazione in ordine al ritenuto stato di abbandono dei minori. Peraltro del relativo convincimento la sentenza impugnata ha fornito logica e congrua motivazione, ripercorrendo la vicenda personale e giudiziaria della \Pecovela\ e dei minori, dando atto del passato della donna di tossicodipendenza e di prostituzione, nonchè del disturbo della personalità alla medesima diagnosticato, e conclusivamente osservando che il percorso di riabilitazione di recente intrapreso appariva ancora allo stadio iniziale, stante la mancata maturazione delle reali esigenze dei figli, onde non erano ravvisabili le condizioni minime sufficienti per affidare i minori alle cure della madre. E’ peraltro il caso di rilevare che ogni sollecitazione ad un diverso apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio e posti a fondamento della decisione non è proponibile in questa sede.

Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, si censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della disponibilità manifestata dalla sorella della ricorrente a prendersi cura dei minori e di quella del fratello della stessa ricorrente a contribuire economicamente in ordine alla loro crescita.

Il motivo è inammissibile.

Come è noto, il motivo di ricorso diretto a prospettare vizi motivazionali deve concludersi, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che pur libero da rigidità formali contenga la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 2009 n. 4589; 2009 n. 4556; S.U. 2008 n. 25117; S.U. 2008 n. 16528).

Nella specie l’autonomo momento di sintesi non è stato formulato, avendo piuttosto la ricorrente concluso l’esposizione del motivo con un generico e non pertinente quesito di diritto.

Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.

La natura della causa giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ sezione civile, il 28 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

 

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