Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7141 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/03/2017, (ud. 17/11/2016, dep.20/03/2017),  n. 7141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento n. 12854 – 2016 R.G. per il regolamento di

competenza richiesto d’ufficio dal tribunale di Verona con ordinanza

in data 5/11.5.2016, procedimento nel quale ha depositato scrittura

difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c, il CONSORZIO COVERFIL –

c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia, n.

362, presso lo studio dell’avvocato Pasquale Trane che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Tito Zilioli lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla medesima

scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 17 novembre

2016 del consigliere Dott. Abete Luigi.

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del giudice di pace di Verona.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con Decreto n. 1319 del 2015 il giudice di pace di Verona ingiungeva alla “Azienda Mobilità e Trasporti” s.p.a.. alla “Real T s.r.l.. alla “Eltag” s.r.l., alla “Media Soft” s.r.l. ad alla “Star Parco Scientifico” s.p.a. di pagare al ricorrente, “Consorzio Coverfil”, la somma di Euro 3.289,12, oltre accessori.

L'”Azienda Mobilità e Trasporti” s.p.a., la “Real – T” s.r.1., la “Eltag” s.r.l., la “Media Soft” s.r.l. e la “Star Parco Scientifico” s.p.a. proponevano opposizione.

Chiedevano revocarsi l’opposto decreto ed in via riconvenzionale condannarsi il ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali indicati, rispettivamente, in Euro 118.234,91, in Euro 66.525,55, in Euro 26,394,00, in Euro 9.684,89 ed in Euro 9.198,00.

Con ordinanza in data 8.10.2015 il giudice di pace, dato atto che il valore delle riconvenzionali eccedeva la sua competenza per valore, rimetteva le parti dinanzi al tribunale di Verona con termine di novanta giorni per la riassunzione.

Si attendeva alla riassunzione del giudizio dinanzi al tribunale di Verona.

Con ordinanza in data 5/11.5.2016 il tribunale di Verona disponeva separarsi la causa concernente l’opposizione all’ingiunzione di pagamento dalla causa concernente le domande riconvenzionali spiegate dagli opponenti con la stessa opposizione: indi, ritenuta la propria incompetenza limitatamente all’opposizione al decreto ingiuntivo, richiedeva al riguardo d’ufficio regolamento di competenza.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Il “Consorzio Coverfil” ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice di pace di Verona limitatamente alla causa relativa all’opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1319 del 2015.

Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Verona, dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio, limitatamente alla causa relativa all’opposizione proposta dalla “Azienda Mobilità e Trasporti” s.p.a.. dalla “Real – T” s.r.l., dalla “F.ltag” s.r.l., dalla “Media Soft – s.r.l. e dalla “Star Parco Scientifico” s.p.a. avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1319 del 2015 pronunciato dallo stesso giudice di pace.

Per un verso, va puntualizzato che la dichiarazione di incompetenza per valore comporta implicitamente l’esclusione di una competenza inderogabile, cosicchè il giudice superiore. a cui la causa sia stata rimessa, può chiedere d’ufficio il regolamento di competenza a norma dell’art. 45 c.p.c., qualora ritenga che. invece, il giudice remittente fosse investito di una competenza funzionale (cfr. Cass. 24.12.1994, n. 11144; nella specie il conflitto di competenza era stato sollevato da un tribunale a cui un conciliatore, investito di un’opposizione contro un decreto ingiuntivo da lui stesso emesso, aveva rimesso l’intera causa a seguito della proposizione di una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore; cfr. Cass. 18.4.2001, n. 5685).

Per altro verso, è sufficiente ribadire l’insegnamento di questo Giudice del diritto, debitamente richiamato dal tribunale a (pio, a tenor del quale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace. poichè la competenza. attribuita dall’art. 645 c.p.c., all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 272; cfr. Cass. sez. un. 18.7.2001, n. 9769, secondo cui la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere, funzionale ed inderogabile, stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicchè essa non può subire modifica:ioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d’ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado; ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l’intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissali dall’art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.).

PQM

La Corte dichiara limitatamente alla causa relativa all’opposizione proposta dalla “Azienda Mobilità e Trasporti” s.p.a., dalla “Real – T” s.r.l., dalla “Eltag” s.r.l., dalla “Media Soft” s.r.l. e dalla “Star Parco Scientifico” s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 1319/2015 pronunciato dal giudice di pace di Verona la competenza del medesimo giudice di pace di Verona, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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