Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7141 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 13/03/2020), n.7141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2949-2019 proposto da:

A.M.M., elettivamente domiciliato presso l’avv. ENNIO

CERTO, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 2568/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 7.12.18, il Tribunale di Campobasso rigettò l’opposizione proposta da M.A.N.- cittadino del Bangladesh- avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: era da escludere lo status di rifugiato avendo il ricorrente dichiarato di aver lasciato il Paese per motivi economici; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, sulla base dell’esame di vari report; era da escludere la protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato alcun indice di vulnerabilità o esigenze umanitarie.

K.E. ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380-bis, c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008, per aver il Tribunale escluso la protezione sussidiaria per la contraddittorietà del racconto del ricorrente, senza esaminare la situazione del Bangladesh mediante fonti autorevoli.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e della circolare n. 3716 del 2015 della Commissione nazionale per il diritto d’asilo, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria attesa la situazione interna del Bangladesh.

Il primo motivo è inammissibile in quanto tendente al riesame dei fatti, avendo il Tribunale escluso la sussistenza dei presupposti del riconoscimento della protezione internazionale e di ogni fattispecie di protezione sussidiaria sulla base dell’esame dell’ultimo report di Amnesty International. Inoltre, il ricorrente ha lamentato genericamente l’omessa acquisizione di informazioni circa la situazione socio-politica del Bangladesh, senza allegare specifiche situazioni di pericolo di trattamenti degradanti, inumani, o di danno grave in caso di rimpatrio.

Il secondo motivo è inammissibile, in ordine alla protezione umanitaria, non avendo il ricorrente allegato specifiche situazioni individuali di vulnerabilità, limitandosi a richiamare la situazione d’insicurezza generale in cui versa il Bangladesh.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 2100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 13 marzo 2020

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