Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7140 del 20/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/03/2017, (ud. 17/11/2016, dep.20/03/2017),  n. 7140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6904 – 2016 R.G. proposto da:

M.I., – c.f. (OMISSIS) – M.M. – c.f. (OMISSIS)

elettivamente domiciliate in Roma, alla piazza Crati, n. 20, presso

lo studio dell’avvocato Luigi Sabatini che le rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – in persona

dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

al piazzale delle Belle Arti, n. 3, presso lo studio dell’avvocato

Traldi Stefano e dell’avvocato Manuela Traldi che congiuntamente e

disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura speciale

in calce alla scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

– resistente –

Avverso l’ordinanza del giudice unico del tribunale di Roma del

12.2.2016.

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 17 novembre

2016 del consigliere Dott. Abete Luigi;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero. che ha chiesto

dichiararsi il tribunale di Roma competente per valore.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto dell’8.9.2015 I. e M.M. citavano a comparire innanzi al tribunale di Roma il condominio dello stabile in (OMISSIS), condominio ove era ricompreso un garage di loro proprietà.

Esponevano che in data 15.7.2015 l’assemblea ordinaria del condominio convenuto, con il loro voto contrario, aveva deliberato di ripartire il consumo d’acqua determinatosi a seguito della rottura di una tubatura necessaria per l’annaffiamento del giardino condominiale. anzichè secondo la tabella “B”, contemplante unicamente i proprietari degli appartamenti. secondo la tabella “A”, includente pur i proprietari dei garages.

Esponevano conseguentemente che la delibera doveva reputarsi invalida, segnatamente nulla, siccome in violazione di norme codicistiche e del regolamento condominiale.

Chiedevano dunque dichiararsi la nullità, l’inefficacia ovvero pronunciarsi l’annullamento della delibera assembleare del 15.7.2015 con il favore delle spese.

Costituitosi, il condominio deduceva che l’onere ascritto alle attrici era pari ad Euro 2.866,46.

Eccepiva quindi preliminarmente l’incompetenza per valore del giudice adito e la competenza per valore del giudice di pace di Roma.

Con ordinanza del 12.2.2016 il giudice unico del Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza e la competenza per valore del giudice di pace di Roma, ordinava cancellarsi la causa dal ruolo e condannava le attrici alle spese.

Evidenziava – il tribunale – che la competenza per valore doveva determinarsi alla stregua unicamente del quantum – Euro 2.886,46 – ascritto alle condomine attrici ed oggetto di contestazione e non già alla stregua del complessivo importo della spesa oggetto della delibera impugnata.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per regolamento necessario di competenza I. e M.M.; hanno chiesto dichiararsi la competenza per valore del tribunale di Roma con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il condominio dello stabile di via (OMISSIS), ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso per regolamento di competenza.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Le ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Col ricorso a questa Corte di legittimità I. e M.M. deducono la falsa applicazione degli artt. 7 e 9 c.p.c., la violazione dell’art. 38, u.c.. c.p.c.. l’omesso rilievo della domanda di accertamento dell’invalidità della delibera dell’assemblea condominiale in data 15.7.2015.

Deducono che, siccome risulta patente dalle conclusioni rassegnate con l’atto di citazione. hanno interesse non già esclusivamente a che si affermi la non debenza da parte loro dell’importo di Euro 2.886,46, ma altresì ed in special modo a che si dichiari nulla ovvero si annulli l’impugnata deliberazione e si “indichi che le spese per consumi di acqua relativi ai giardini non riguardano il loro garage, come da regolamento e tabelle approvate” (così ricorso, pag. 6).

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

E’ sufficiente reiterare gli insegnamenti di questo Giudice di legittimità, alla cui stregua. ai tini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio. se il condomino agisce per sentir dichiarare (inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, quest’ultima viene contestata nella sua globalità, sicchè la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell’intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca. per qualsiasi diverso titolo, l’insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perchè la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità (cfr. Cass. 22.1.2010, n. 1201; altresì Cass. 5.4.2004, n. 6617, secondo cui, in tema di competenza del giudice per valore, nella controversia promossa da un condonano che agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dell’assemblea, sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare sulla quale è fondata la pretesa del condominio nei suoi confronti (e non già dell’insussistenza, per qualsiasi titolo, della propria personale obbligazione), la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all’invalidità dell’intero rapporto implicato dalla delibera, il cui valore è, quindi, quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il “thema decidendum” non riguarda l’obbligo del singolo condomino bensì l’intera,spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale).

Alla luce dei riferiti insegnamenti ed in considerazione dell’univoco tenore delle conclusioni che I. e M.M. hanno rassegnato nell’atto di citazione (cfr atto di citazione, pag. 4), è ben evidente che il caso di specie è da ricondurre alla prima delle due ipotesi prefigurate sulla scia segnatamente della pronuncia n. 1201/2010 di questo Giudice del diritto.

Il buon esito del ricorso per regolamento di competenza giustifica l’annullamento dell’ordinanza impugnata e contestualmente la declaratoria della competenza per valore del tribunale di Roma, tribunale dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai tini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è da accogliere. Non sussistono perciò i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), le ricorrenti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del medesimo D.P.R..

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del giudice unico del tribunale di Roma del 12.2.2016, dichiara la competenza per valore del tribunale di Roma, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2017

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