Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 714 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 15/01/2020), n.714

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26843/2014 proposto da:

V.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERICO II 13, presso lo studio dell’avvocato MARIA CECILIA

FELSANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ISIDE STORACE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN e LIDIA

CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/05/2014, R.G.N. 589/2013.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 30 maggio 2014, la Corte d’Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Genova, rigettava, anche relativamente al periodo 1.1.1979/31.12.1992, riconosciuto in primo grado a differenza del periodo 27.5.1974/31.12.1978 con statuizione non fatta oggetto di gravame, la domanda proposta da V.R.A. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione sollevata dal V. di inammissibilità dell’appello, riproponendo l’Istituto in questa sede le censure già mosse alla CTU espletata in primo grado con riguardo alla quale dunque non è ravvisabile alcuna acquiescenza ed infondata nel merito la domanda, avendo la CTU rinnovata in sede di gravame escluso, sulla base di accertamenti ineccepibili, il verificarsi dell’esposizione oltre i limiti di soglia per il periodo successivo al 31.12.1989 e risultando pertanto insussistente il requisito della durata ultradecennale dell’esposizione;

– che per la cassazione di tale decisione ricorreva il V., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, l’INPS;

che, nelle more dell’udienza di trattazione del ricorso, il V. ha depositato, memoria ex art. 378 c.p.c., di cui non attestava l’effettuata notifica all’INPS, nella quale dichiarava essere stato il diritto azionato pienamente riconosciuto con conseguente cessazione della materia del contendere;

che la predetta dichiarazione del ricorrente, pur non integrando rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., nondimeno dimostra la sopravvenuta perdita di interesse all’impugnazione, con conseguente sua inammissibilità per perdita di interesse, il che consiglia altresì di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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